Circolare numero 170 del 7-9-2001
Integrazioni alla disciplina contenuta nella circolare n. 124 del 14 giugno 2001. Chiarimenti relativi all’individuazione delle aziende cui si applica la normativa del Fondo nonché dei soggetti destinatari dell’obbligo contributivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare integra le istruzioni già fornite sul Fondo di solidarietà istituito dal D.I. 28 settembre 2000, n. 351, chiarendone ambito di applicazione, soggetti tenuti al contributo, criteri di calcolo e modalità di versamento. Viene precisato che il Fondo riguarda il personale amministrativo non dirigente delle imprese di assicurazione operanti in Italia, con specificazioni sul personale incluso o escluso dal contributo in base al CCNL del settore. La circolare disciplina inoltre la regolarizzazione dei periodi pregressi dal 1/12/2000, con versamento entro il 16 del terzo mese successivo alla circolare e maggiorazione degli interessi legali al 3,5%.
Precisazioni sul Fondo di solidarietà per il personale di imprese di assicurazione in liquidazione coatta amministrativa
Fondo di solidarietà per il personale delle imprese di assicurazione in liquidazione coatta amministrativa
La circolare fornisce precisazioni integrative rispetto alla circolare n. 124 del 14 giugno 2001, con l’obiettivo di chiarire l’ambito di applicazione del Fondo di solidarietà istituito dal decreto interministeriale 28 settembre 2000, n. 351, e di superare le difficoltà interpretative emerse nella prima applicazione della disciplina.
Ambito di applicazione
Il Fondo ha la finalità di intervenire a sostegno del reddito del personale dipendente, non dirigente, proveniente da imprese esercenti l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore e natanti, poste in liquidazione coatta amministrativa. Il presupposto richiesto è che il lavoratore sia stato riassunto dal commissario liquidatore ai sensi dell’art. 10 del D.L. 23 dicembre 1976, n. 857, convertito nella L. 26 febbraio 1977, n. 39.
Soggetti tenuti al finanziamento
Il Fondo è finanziato mediante una contribuzione mensile dovuta dalle imprese di assicurazione operanti in Italia, comunque denominate, indipendentemente dal ramo assicurativo esercitato, purché regolarmente costituite e autorizzate all’esercizio dell’attività assicurativa secondo la normativa vigente.
La circolare richiama la distinzione tra:
- imprese con sede legale in Italia o in uno Stato extra UE, per le quali l’esercizio dell’attività è subordinato ad autorizzazione ISVAP;
- imprese con sede in uno Stato UE, che operano in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi sulla base dell’autorizzazione dell’autorità del Paese di origine.
L’ISVAP pubblica trimestralmente in Gazzetta Ufficiale l’elenco delle società ammesse all’esercizio in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi.
Ai fini dell’individuazione delle aziende obbligate, la circolare ribadisce che, in linea di massima, esse coincidono con quelle inquadrate con CSC "6.02.XX" e che devono trasmettere alla competente Agenzia dell’Istituto una dichiarazione di responsabilità circa l’esercizio dell’attività assicurativa ai sensi della normativa vigente.
Personale per il quale è dovuto il contributo
Il contributo di finanziamento del Fondo è pari allo 0,50% ed è dovuto, con esclusione dei dirigenti, dal personale amministrativo dipendente dalle imprese di assicurazione.
La circolare recepisce inoltre quanto stabilito dall’accordo del 26 luglio 2001 tra ANIA e le organizzazioni sindacali del settore assicurativo, precisando che:
- per il personale indicato nella Disciplina Speciale, Parte prima del CCNL 18/12/1999, il contributo va calcolato sulle retribuzioni imponibili del personale amministrativo;
- per il personale indicato nella Disciplina Speciale, Parte Terza del medesimo CCNL, il contributo si calcola sulle retribuzioni imponibili del personale di cui all’art. 163, sezione prima, inclusa la nota a verbale 2;
- il contributo non si calcola invece sulle retribuzioni imponibili del personale di cui all’art. 163, sezione seconda;
- resta escluso il personale addetto all’organizzazione produttiva e alla produzione, individuato nella Disciplina Speciale, Parte seconda del CCNL.
La natura solidaristica del Fondo comporta che il contributo sia dovuto anche per lavoratori:
- assunti a tempo determinato;
- assunti nei dodici mesi antecedenti alla data del provvedimento di liquidazione;
- in possesso dei requisiti per la pensione di anzianità o di vecchiaia a carico dell’assicurazione generale obbligatoria.
Tali categorie sono tuttavia escluse dagli interventi del Fondo ai sensi dell’art. 9 del Regolamento.
Adempimenti e codici di versamento
Per il versamento della contribuzione le aziende devono attenersi alle modalità indicate nel punto 3.2.1 della circolare n. 124/2001, utilizzando il codice "M090" nel mod. DM10/2.
Regolarizzazione dei periodi pregressi
In forza delle precisazioni contenute nella circolare, le aziende possono regolarizzare il contributo dovuto a partire dal periodo di paga in corso al 1/12/2000. Il versamento deve essere effettuato entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della circolare.
L’importo dovuto deve essere maggiorato degli interessi al tasso legale del 3,5%, calcolati:
- dal 16/1/2001;
- oppure dalla scadenza dei periodi di paga successivi;
- fino alla data del versamento.
Per tale regolarizzazione si applicano le modalità di cui al punto 3.3 della circolare n. 124/2001, con utilizzo del codice "M091" per il contributo e del codice "Q900" per gli interessi.
Punti principali
Ambito di applicazione del Fondo
Il Fondo è destinato al sostegno del reddito del personale dipendente, non dirigente, proveniente da imprese che esercitano l’assicurazione obbligatoria RCA di veicoli a motore e natanti e che siano poste in liquidazione coatta amministrativa, purché il personale sia stato riassunto dal commissario liquidatore ai sensi dell’art. 10 del D.L. 23 dicembre 1976, n. 857, convertito nella L. 26 febbraio 1977, n. 39.
Soggetti obbligati al finanziamento
La contribuzione mensile è dovuta dalle imprese di assicurazione operanti in Italia, comunque denominate, a prescindere dal ramo esercitato, purché regolarmente costituite e autorizzate. Per le imprese con sede legale in Italia o in uno Stato extra UE è richiesto un provvedimento autorizzativo ISVAP; per le imprese con sede in uno Stato UE l’operatività avviene in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi sulla base dell’autorizzazione dell’autorità del paese di origine.
Individuazione delle aziende interessate
Ai fini dell’applicazione del Regolamento, le aziende rientranti nell’ambito di applicazione corrispondono, in linea di massima, a quelle classificate con CSC "6.02.XX". Esse devono trasmettere alla competente Agenzia dell’Istituto una dichiarazione di responsabilità sull’esercizio dell’attività assicurativa ai sensi della normativa vigente.
Personale per il quale è dovuto il contributo
Il contributo di finanziamento del Fondo è fissato nella misura dello 0,50% ed è dovuto, con esclusione dei dirigenti, dal personale amministrativo dipendente dalle imprese di assicurazione. L’accordo ANIA-sindacati del 26 luglio 2001 precisa che il contributo va calcolato sulle retribuzioni imponibili del personale amministrativo di cui alla Disciplina Speciale, Parte prima del CCNL 18/12/1999. Per il personale della Disciplina Speciale, Parte Terza, il contributo si calcola sulle retribuzioni imponibili del personale di cui all’art. 163, sezione prima, compresa la nota a verbale 2, e non su quelle della sezione seconda. Restano esclusi gli addetti all’organizzazione produttiva e alla produzione, di cui alla Disciplina Speciale, Parte seconda.
Estensione dell’obbligo contributivo a categorie escluse dagli interventi
In ragione della natura solidaristica del Fondo, il contributo è dovuto anche per i lavoratori assunti a tempo determinato, per quelli assunti nei dodici mesi precedenti alla data del provvedimento di liquidazione e per coloro che possiedono i requisiti per la pensione di anzianità o di vecchiaia a carico dell’assicurazione generale obbligatoria. Tali soggetti, ai sensi dell’art. 9 del Regolamento, sono tuttavia esclusi dagli interventi del Fondo.
Modalità di compilazione del mod. DM10/2
Per il versamento del contributo le aziende devono attenersi alle modalità già indicate al punto 3.2.1 della circolare n. 124/2001, utilizzando il codice "M090".
Regolarizzazione dei periodi pregressi
Le aziende possono versare il contributo dovuto dal periodo di paga in corso al 1/12/2000 entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della circolare. L’importo va maggiorato degli interessi al tasso legale del 3,5%, calcolati dal 16/1/2001, oppure dalla scadenza dei periodi di paga successivi, fino alla data del versamento.
Codici da utilizzare per la regolarizzazione
Per il versamento dei periodi pregressi si applicano le modalità del punto 3.3 della circolare n. 124/2001 con utilizzo del codice "M091". Gli interessi devono essere esposti con il codice "Q900".
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 7 set 2001Circolare numero 169 del 7-9-2001
- Circolare · 7 set 2001Circolare numero 171 del 7-9-2001
- Circolare · 12 set 2001Circolare numero 172 del 12-9-2001
- Circolare · 29 ago 2001Circolare numero 168 del 29-8-2001
- Circolare · 27 ago 2001Circolare numero 167 del 27-8-2001
- Circolare · 18 set 2001Circolare numero 173 del 18-9-2001
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →