Circolare numero 19 del 20-09-2001 enpals
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica l’adeguamento, dal 5 settembre 2001, del tasso ufficiale di riferimento al 4,25% e ne deriva la nuova misura dell’interesse di differimento e dilazione per i debiti contributivi, fissata al 10,25%. Precisa che tale tasso si applica a tutte le istanze di dilazione, rateazione e differimento presentate da quella data. Aggiorna inoltre le sanzioni civili previste dal nuovo regime sanzionatorio della legge n. 388/2000, indicando le diverse misure applicabili in base alla tipologia di inadempimento o regolarizzazione. Infine richiama le regole di efficacia temporale già definite dalla circolare n. 14 del 1° giugno 2001 e allega un prontuario per il calcolo della rata di ammortamento mensile.
Interesse di differimento e dilazione e sanzioni civili sui debiti contributivi
Interesse di differimento e di dilazione e sanzioni civili sui debiti contributivi
La circolare aggiorna la misura dell’interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione dei debiti contributivi e, conseguentemente, le sanzioni civili applicabili nei casi di omesso o ritardato pagamento. Il provvedimento trae origine dalla fissazione del tasso ufficiale di riferimento da parte della Banca d’Italia e chiarisce le ricadute operative per le domande presentate dal 5 settembre 2001.
Nuovo tasso ufficiale di riferimento
Con provvedimento del 30 agosto 2001, pubblicato nella G.U. n. 204 del 3 settembre 2001, la Banca d’Italia ha fissato il tasso ufficiale di riferimento nella misura del 4,25%, con decorrenza 5 settembre 2001. Tale dato costituisce la base di calcolo sia per l’interesse di differimento e dilazione sia per alcune ipotesi di sanzioni civili.
Interesse di differimento e di dilazione
A decorrere dal 5 settembre 2001, l’interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e accessori di legge è fissato al 10,25% annuo. La misura deriva dall’applicazione del tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 6 punti, ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.L. 318/1996, convertito nella legge n. 402/1996.
La nuova misura deve essere applicata a tutte le istanze di:
- dilazione,
- rateazione,
- differimento,
presentate dal 5 settembre 2001 in avanti.
La circolare richiama inoltre l’allegato prontuario per la determinazione della rata di ammortamento mensile al tasso annuo del 10,25%.
Sanzioni civili: nuova misura e casistiche
La variazione del tasso di riferimento comporta l’adeguamento dell’aliquota di calcolo delle sanzioni civili, in coerenza con il regime sanzionatorio introdotto dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Le principali ipotesi richiamate sono le seguenti:
- 9,75% annuo: nei casi di mancato o ritardato pagamento dei contributi il cui importo risulti dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, ai sensi dell’art. 116, comma 8, lettera a);
- 9,75% annuo: nei casi di denuncia spontanea della situazione debitoria, prima di contestazioni o richieste dell’Ente, entro dodici mesi dal termine di pagamento, purché il versamento sia effettuato entro 30 giorni dalla denuncia, ai sensi dell’art. 116, comma 8, lettera b), secondo periodo;
- 30% annuo: nei casi di evasione contributiva accertata dall’Ente, di denuncia della situazione debitoria oltre un anno dalla scadenza del termine di pagamento, oppure di denuncia entro dodici mesi dalla scadenza senza che il pagamento sia eseguito nei 30 giorni successivi, ai sensi dell’art. 116, comma 8, lettera b);
- 9,75% annuo: nei casi di mancato o ritardato pagamento dovuto a oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla sussistenza dell’obbligo contributivo, poi riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, purché il versamento avvenga entro il termine fissato dall’Ente, ai sensi dell’art. 116, comma 10.
Procedure concorsuali
Per le procedure concorsuali, la circolare precisa che il richiamo al "prime rate" deve essere sostituito con il tasso di riferimento, cioè il 4,25%.
Decorrenza del regime sanzionatorio
Viene confermata l’efficacia temporale già indicata con la circolare n. 14 del 1° giugno 2001. In particolare:
- per i crediti contributivi già pagati alla data del 30 settembre 2000, le sanzioni civili restano disciplinate dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662;
- per i crediti contributivi non ancora pagati alla data del 30 settembre 2000, anche se riferiti a periodi antecedenti, le sanzioni civili si applicano secondo la legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Allegato operativo
In chiusura, la circolare contiene un prontuario con i coefficienti per la determinazione della rata di ammortamento mensile al tasso annuo del 10,25%, da utilizzare per il calcolo delle rate in caso di dilazione.
Punti principali
Nuovo tasso ufficiale di riferimento e interesse di differimento/dilazione
La Banca d’Italia ha fissato, con provvedimento del 30 agosto 2001 pubblicato in G.U. n. 204 del 3 settembre 2001, il tasso ufficiale di riferimento nella misura del 4,25% con decorrenza 5 settembre 2001. In conseguenza di tale determinazione, l’interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti contributivi e dei relativi accessori è pari al 10,25% annuo, corrispondente al tasso di riferimento maggiorato di 6 punti ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.L. 318/1996 convertito dalla legge n. 402/1996.
Ambito di applicazione della nuova misura
La nuova misura del 10,25% deve essere applicata a tutte le istanze di dilazione, rateazione e differimento presentate a partire dal 5 settembre 2001. La circolare richiama anche l’allegato prontuario per la determinazione della rata di ammortamento mensile al nuovo tasso annuo.
Sanzioni civili: criteri di calcolo aggiornati
L’adeguamento del tasso di differimento e dilazione comporta anche l’aggiornamento dell’aliquota di calcolo delle sanzioni civili. In attuazione del regime sanzionatorio introdotto dalla legge n. 388/2000, la circolare distingue tre ipotesi principali: sanzione al 9,75% annuo nei casi di mancato o ritardato pagamento dei contributi desumibili da denunce o registrazioni obbligatorie e nelle ipotesi di denuncia spontanea entro 12 mesi, purché il versamento avvenga entro 30 giorni dalla denuncia; sanzione al 30% annuo nei casi di evasione contributiva accertata, di denuncia oltre un anno dalla scadenza oppure di denuncia entro 12 mesi senza pagamento nei 30 giorni successivi; sanzione al 9,75% annuo anche nei casi di mancato o ritardato pagamento dovuto a oggettive incertezze interpretative, successivamente riconosciute in sede giudiziale o amministrativa, se il versamento è effettuato entro il termine fissato dall’Ente.
Procedures concorsuali e sostituzione del prime rate
Per le procedure concorsuali si ribadisce che il riferimento al "prime rate" deve essere sostituito da quello corrispondente al tasso di riferimento, pari al 4,25%.
Efficacia temporale delle norme sanzionatorie
La circolare conferma quanto già disposto con la circolare n. 14 dell’1 giugno 2001 sulla decorrenza del nuovo regime sanzionatorio. In particolare, per i crediti contributivi già pagati alla data del 30 settembre 2000, le sanzioni civili restano dovute secondo la legge n. 662/1996; per i crediti contributivi non ancora pagati alla stessa data, anche se riferiti a periodi antecedenti, trovano invece applicazione la legge n. 388/2000.
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