Circolare numero 169 del 7-9-2001
Chiarimenti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in merito alla corresponsione del contributo di 18 milioni previsto dall’articolo 3, comma 5, del decreto interministeriale 21 maggio 1998 per i lavoratori che, mentre sono utilizzati in attività socialmente utili, rinuncino alla prosecuzione delle attività stesse al fine di avviare un’attività di lavoro autonomo. Precisazioni riguardanti il contributo per la rinuncia ai progetti già previsto dal comma 4 del predetto articolo 3.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce l’ambito di applicazione dei contributi previsti dall’art. 3 del decreto interministeriale 21 maggio 1998 per i lavoratori socialmente utili: quello legato alla rinuncia al progetto e quello di 18 milioni per l’avvio di lavoro autonomo. Viene precisato che il primo è ormai limitato alle sole pratiche pendenti al 27 novembre 2000 o già definite in modo difforme, e comunque solo per rinunce intervenute entro il 30 aprile 2000 e nei limiti della durata ordinaria o delle proroghe ammissibili dei progetti. Il contributo di 18 milioni resta invece concedibile ai soli lavoratori LSU destinatari della disciplina transitoria che, mentre sono ancora impegnati in attività a carico del Fondo per l’occupazione, presentano domanda alla Direzione Provinciale del Lavoro e dimostrano di avviare un’attività autonoma.
Chiarimenti sul contributo LSU per rinuncia al progetto e per avvio di attività autonoma
Chiarimenti sui contributi per i lavoratori socialmente utili
La circolare fornisce chiarimenti applicativi in materia di contributi spettanti ai lavoratori socialmente utili (LSU), con riferimento sia al beneficio connesso alla rinuncia alla prosecuzione dell’attività progettuale, sia al contributo di 18 milioni previsto per chi avvii un’attività autonoma. L’intervento aggiorna le precedenti istruzioni alla luce delle indicazioni del Ministero del Lavoro e precisa i limiti temporali e soggettivi di operatività dei benefici.
Contributo per rinuncia al progetto LSU/LPU
L’art. 3, comma 4, del decreto interministeriale 21 maggio 1998 prevedeva un contributo erogabile in unica soluzione ai lavoratori che rinunciavano alla prosecuzione del progetto LSU/LPU in cui erano impegnati. Il beneficio era commisurato al 50% dell’assegno LSU che sarebbe stato corrisposto fino al termine del progetto; era elevato al 100% per rinunce effettuate entro il 1998.
La circolare precisa che il contributo spettava soltanto ai lavoratori impegnati in progetti totalmente finanziati dal Fondo per l’occupazione e che avessero maturato almeno 12 mesi di permanenza secondo una delle seguenti ipotesi:
- permanenza di almeno 12 mesi al 31 dicembre 1997;
- maturazione del requisito nel corso del 1998 mediante completamento del progetto;
- maturazione del requisito nel biennio 1 gennaio 1998 - 31 dicembre 1999.
La rinuncia doveva essere comunicata formalmente durante lo svolgimento del progetto o delle sue proroghe ammissibili, alla Sezione circoscrizionale per l’Impiego che aveva disposto l’avviamento oppure alla sede INPS competente per l’assegno mensile LSU.
Limiti temporali e proroghe non indennizzabili
I periodi di mancato impegno indennizzabili erano solo quelli ricompresi nella durata ordinaria del progetto e nelle proroghe previste dall’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 468/1997, cioè:
- per i progetti LPU: 12 mesi + 6 + 6;
- per i progetti LSU: 12 mesi oppure 6 + 6.
Non erano invece indennizzabili i periodi relativi alle proroghe deliberate dalle Commissioni Regionali per l’Impiego ai sensi della legge n. 144 del 17 maggio 1999, fino al 31 dicembre 1999, né quelli relativi alle proroghe ex decreto-legge n. 390 del 2 novembre 1999, fino al 30 aprile 2000. Dopo tale data i progetti LSU/LPU devono considerarsi cessati, e non possono essere riconosciuti ulteriori periodi di mancato impegno.
La circolare ribadisce inoltre che il contributo non può essere riconosciuto ai lavoratori che abbiano rinunciato alle attività socialmente utili disciplinate dal decreto legislativo n. 81/2000, avviate dal 1 maggio 2000 in poi, in quanto tali attività non sono finalizzate al completamento di un progetto ma a un utilizzo temporaneo del lavoratore preordinato alla stabilizzazione occupazionale.
Applicazione dei criteri del messaggio 27 novembre 2000
I criteri forniti con il messaggio n. 4 del 27 novembre 2000 restano applicabili soltanto alle richieste di erogazione pendenti a quella data e alle pratiche già definite in modo difforme. Per queste ultime è previsto il riesame d’ufficio. La circolare conferma quindi un ambito applicativo ormai residuale del contributo di rinuncia al progetto.
Contributo di 18 milioni per avvio di attività autonoma
Diverso è il contributo di 18 milioni previsto dall’art. 3, comma 5, del decreto interministeriale 21 maggio 1998, destinato ai lavoratori LSU che rinuncino alla prosecuzione delle attività e dimostrino di aver avviato un’attività autonoma. Secondo il Ministero del Lavoro, il beneficio continua a essere riconoscibile anche a chi rinunci o abbia rinunciato alle attività ancora in corso alla data della domanda per avviare forme di autoimpiego e microimprenditorialità, pur non potendo più beneficiare del contributo di cui al comma 4.
Per la corresponsione del beneficio continuano a valere le istruzioni già impartite con la circolare n. 144 del 30 giugno 1999 e con il messaggio della Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni del 5 luglio 1999, integrate dalle precisazioni della circolare.
Soggetti ammessi e requisiti richiesti
Il contributo di 18 milioni può essere concesso esclusivamente ai lavoratori socialmente utili destinatari della disciplina transitoria dell’art. 12 del decreto legislativo n. 468/1997, ossia ai soggetti che abbiano maturato la permanenza minima nei progetti finanziati con risorse del Fondo per l’occupazione secondo una delle seguenti condizioni:
- almeno 12 mesi di impegno entro il 31 dicembre 1997;
- maturazione del requisito nel corso del 1998 mediante completamento dei progetti;
- maturazione del requisito nel biennio 1 gennaio 1998 - 31 dicembre 1999.
Il Ministero ha inoltre precisato che il contributo non può essere corrisposto a chi, al momento della domanda, non sia impegnato in attività LSU finanziate dal Fondo per l’occupazione e non abbia maturato i 12 mesi di permanenza, salvo il caso in cui tali attività siano state a carico del Fondo almeno per tutto il secondo semestre 1999 e il requisito complessivo dei 12 mesi sia stato comunque maturato nel biennio 1998/1999.
Domanda, competenza e controlli
La domanda deve essere presentata alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente in relazione alla residenza del lavoratore, e solo tale ufficio può verificare l’ammissibilità dell’istanza sulla base della documentazione prodotta per dimostrare l’avvio dell’attività autonoma.
Non sono validi provvedimenti di ammissione adottati da altri organi. Prima della liquidazione, le sedi INPS devono verificare il possesso dei requisiti soggettivi richiesti; in mancanza di tali requisiti, il contributo non può essere erogato.
Periodo di operatività del beneficio
La circolare chiarisce che il contributo può essere concesso anche per domande presentate ad attività ancora in corso nel periodo 1 novembre 2000 - 30 giugno 2001, quando il decreto legislativo n. 81/2000 prevedeva la ripartizione al 50% dell’assegno ASU tra Fondo per l’occupazione ed ente utilizzatore. Dal 1 luglio 2001, l’ulteriore prosecuzione delle attività è deliberata dalle singole Regioni, in quanto le risorse del Fondo per l’occupazione sono trasferite alle Regioni sulla base delle convenzioni stipulate con il Ministero del Lavoro.
Sintesi operativa
In conclusione, la circolare delimita con precisione due distinte misure:
- il contributo per rinuncia al progetto, ormai applicabile solo a situazioni pregresse e con esclusione di proroghe e attività successive al 30 aprile 2000;
- il contributo di 18 milioni per l’avvio di attività autonoma, ancora riconoscibile ai lavoratori LSU della disciplina transitoria che presentino domanda mentre sono impegnati nelle attività e dimostrino l’effettivo avvio di un’attività di lavoro autonomo.
L’istruttoria resta affidata alla Direzione Provinciale del Lavoro per la verifica dell’ammissibilità e all’INPS per il controllo finale dei requisiti prima del pagamento.
Punti principali
Contributo per rinuncia al progetto LSU/LPU
Il contributo previsto dall’art. 3, comma 4, del decreto interministeriale 21 maggio 1998 è riconosciuto in unica soluzione ai lavoratori impegnati in progetti LSU/LPU totalmente a carico del Fondo per l’occupazione che abbiano maturato almeno 12 mesi di permanenza nei progetti entro il 31 dicembre 1997, oppure nel corso del 1998 mediante completamento del progetto, oppure nel biennio 1 gennaio 1998 - 31 dicembre 1999. La rinuncia doveva essere comunicata formalmente durante lo svolgimento del progetto o delle proroghe ammissibili; non sono indennizzabili i periodi relativi alle proroghe ex legge n. 144/1999 e decreto-legge n. 390/1999, né i periodi successivi al 30 aprile 2000. Il contributo non è concedibile per attività LSU avviate dal 1 maggio 2000 in poi, perché non finalizzate al completamento di un progetto ma a un temporaneo utilizzo per la stabilizzazione occupazionale.
Ambito temporale dei chiarimenti e riesame delle pratiche
I criteri già forniti con il messaggio n. 4 del 27 novembre 2000 restano applicabili solo alle richieste pendenti a quella data e alle pratiche già definite in modo difforme. Per tali situazioni è previsto anche il riesame d’ufficio. La circolare ribadisce inoltre che, per effetto dell’abrogazione delle tipologie contrattuali richiamate dal decreto legislativo n. 468/1997, il contributo per rinuncia al progetto può essere riconosciuto soltanto per rinunce intervenute prima del 30 aprile 2000.
Contributo di 18 milioni per avvio di attività autonoma
Il contributo di 18 milioni previsto dall’art. 3, comma 5, del decreto interministeriale 21 maggio 1998 può essere concesso ai lavoratori socialmente utili destinatari della disciplina transitoria dell’art. 12 del decreto legislativo n. 468/1997 che, mentre sono ancora impegnati in attività LSU a carico del Fondo per l’occupazione, presentano domanda alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente e dimostrano di aver avviato un’attività autonoma. Il Ministero del Lavoro ha chiarito che il beneficio può continuare a essere fruito anche da chi rinunci o abbia rinunciato alle attività ancora in corso alla data della domanda per avviare forme di autoimpiego e microimprenditorialità.
Requisiti soggettivi e competenza amministrativa
La domanda deve essere presentata alla Direzione Provinciale del Lavoro competente per residenza del lavoratore. Solo tale ufficio è abilitato a verificare l’ammissibilità delle domande e l’idoneità della documentazione prodotta per dimostrare l’avvio dell’attività autonoma. I provvedimenti di ammissione adottati da altri organi non sono valutabili. Prima della liquidazione, le sedi INPS devono comunque verificare il possesso di tutti i requisiti soggettivi, poiché in loro assenza il contributo non può essere corrisposto.
Periodo di applicazione del contributo di 18 milioni
Il beneficio può essere concesso anche per domande presentate nel periodo 1 novembre 2000 - 30 giugno 2001, quando il decreto legislativo n. 81/2000 prevedeva il finanziamento dell’assegno ASU al 50% con il Fondo per l’occupazione e al 50% con l’ente utilizzatore. Dal 1 luglio 2001, l’eventuale prosecuzione delle attività è deliberata dalle singole Regioni, essendo trasferite a queste ultime le risorse del Fondo per l’occupazione in base alle convenzioni con il Ministero del Lavoro.
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