Circolare numero 20 del 25-09-2001 enpals
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica che, dal 19 settembre 2001, il tasso ufficiale di riferimento è fissato al 3,75% e che, di conseguenza, l’interesse per differimento e dilazione dei debiti contributivi è pari al 9,75%. Tale misura si applica alle istanze di dilazione, rateazione e differimento presentate da quella data. Vengono inoltre aggiornate le sanzioni civili in base al nuovo tasso di riferimento e richiamate le regole del regime sanzionatorio introdotto dalla legge n. 388/2000, con indicazioni sulla decorrenza temporale delle diverse discipline.
Tasso di interesse per differimento e dilazione dei debiti contributivi e aggiornamento sanzioni civili
Interesse di differimento e di dilazione dei debiti contributivi
La circolare aggiorna, a seguito del provvedimento della Banca d’Italia del 17 settembre 2001, il tasso ufficiale di riferimento al 3,75% con decorrenza 19 settembre 2001. Tale aggiornamento incide sia sul tasso applicabile ai piani di dilazione e differimento dei debiti contributivi, sia sulla determinazione delle sanzioni civili previste per il tardivo o omesso versamento dei contributi.
Tasso per dilazione, rateazione e differimento
Dal 19 settembre 2001, l’interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e accessori di legge è fissato al 9,75% annuo. La misura deriva dall’applicazione del tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 6 punti percentuali, ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.L. 318/1996, convertito nella legge 402/1996.
La nuova misura si applica a tutte le istanze di:
- dilazione,
- rateazione,
- differimento, presentate a partire dal 19.9.2001.
In allegato alla circolare è richiamato un prontuario per la determinazione della rata di ammortamento mensile al tasso annuo del 9,75%.
Sanzioni civili: adeguamento della misura
La circolare precisa che il nuovo tasso di riferimento comporta l’adeguamento dell’aliquota di calcolo delle sanzioni civili, in attuazione del regime sanzionatorio introdotto dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388, già oggetto della circolare n. 14 dell’1 giugno 2001.
Le sanzioni civili risultano così determinate:
- 9,25% annuo nei casi di mancato o ritardato pagamento dei contributi il cui importo sia rilevabile dalle denunce o registrazioni obbligatorie, ai sensi dell’art. 116, comma 8, lettera a);
- 9,25% annuo anche nel caso di denuncia spontanea della situazione debitoria, purché avvenga entro 12 mesi dal termine di pagamento e il versamento della contribuzione dovuta sia effettuato entro 30 giorni dalla denuncia, ai sensi dell’art. 116, comma 8, lettera b), secondo periodo;
- 30% annuo nei casi di evasione contributiva accertata dall’Ente;
- 30% annuo nei casi di denuncia della situazione debitoria oltre un anno dalla scadenza del termine di pagamento;
- 30% annuo nei casi di denuncia entro 12 mesi dalla scadenza, ma senza pagamento entro i 30 giorni successivi;
- 9,25% annuo nei casi di mancato o ritardato pagamento dovuti a oggettive incertezze legate a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla sussistenza dell’obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, purché il versamento avvenga entro il termine fissato dall’Ente, ai sensi dell’art. 116, comma 10.
Procedure concorsuali
Per le procedure concorsuali la circolare ribadisce che il richiamo al "prime rate" deve intendersi sostituito dal tasso di riferimento del 3,75%.
Decorrenza delle norme sanzionatorie
La circolare conferma le indicazioni già fornite con la circolare n. 14 del 1° giugno 2001 in merito all’efficacia temporale del nuovo regime sanzionatorio:
- per i crediti contributivi già pagati alla data del 30 settembre 2000, le sanzioni civili restano disciplinate dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662;
- per i crediti contributivi non ancora pagati alla data del 30 settembre 2000, anche se riferiti a periodi precedenti, si applicano le sanzioni civili previste dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388.
La circolare, quindi, coordina l’aggiornamento del tasso di riferimento con gli effetti sul calcolo degli interessi di dilazione e delle sanzioni civili, fornendo un quadro operativo per la regolarizzazione dei debiti contributivi.
Punti principali
Nuovo tasso ufficiale di riferimento
La Banca d’Italia, con provvedimento del 17 settembre 2001 pubblicato in G.U. n. 217 del 18 settembre 2001, ha fissato il tasso ufficiale di riferimento nella misura del 3,75% con decorrenza 19 settembre 2001.
Interesse di differimento e dilazione
Dal 19 settembre 2001 l’interesse per la regolarizzazione rateale dei debiti contributivi e dei relativi accessori di legge è fissato al 9,75% annuo, calcolato come tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 6 punti ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.L. 318/1996, convertito dalla legge 402/1996. La nuova misura si applica a tutte le istanze di dilazione, rateazione e differimento presentate dal 19.9.2001 in avanti. In allegato è richiamato un prontuario per il calcolo della rata di ammortamento mensile.
Aggiornamento delle sanzioni civili
Il mutamento del tasso di riferimento comporta l’adeguamento anche dell’aliquota per il calcolo delle sanzioni civili, nell’ambito del nuovo regime sanzionatorio della legge n. 388/2000.
Misura delle sanzioni civili nei diversi casi
Le sanzioni civili sono: 9,25% annuo nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi risultanti da denunce o registrazioni obbligatorie e nei casi di denuncia spontanea della debitoria entro 12 mesi dalla scadenza, purché il pagamento avvenga entro 30 giorni dalla denuncia; 30% annuo nei casi di evasione contributiva accertata, di denuncia oltre un anno dalla scadenza, oppure di denuncia entro 12 mesi senza pagamento entro 30 giorni; 9,25% annuo anche nei casi di incertezze oggettive dovute a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi, successivamente riconosciute, purché il versamento avvenga entro il termine fissato dall’Ente.
Procedure concorsuali
Per le procedure concorsuali viene ribadito che il riferimento al "prime rate" deve intendersi sostituito dal tasso di riferimento del 3,75%.
Decorrenza del regime sanzionatorio della legge 388/2000
Per i crediti contributivi già pagati al 30 settembre 2000 continuano ad applicarsi le sanzioni civili nella misura e con le modalità previste dalla legge n. 662/1996. Per i crediti non ancora pagati a tale data, anche se riferiti a periodi precedenti, si applicano invece la misura e le modalità previste dalla legge n. 388/2000. Vengono confermate le indicazioni già fornite con la circolare n. 14 del 1° giugno 2001.
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