Cassazione Civile, Ordinanza n. 07701/2024 del 21/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente locale)
La controversia
L'ente territoriale ha chiesto la correzione di un errore materiale contenuto nell'ordinanza n. 33708/2022 della Corte di cassazione. Nella motivazione dell'ordinanza era scritto che il ricorso andava rigettato e che, nei rapporti tra la società ricorrente e il Comune di Forio, le spese di legittimità seguivano la soccombenza e venivano liquidate come in dispositivo, con nulla sulle spese nei confronti dell'Agenzia delle entrate-riscossione rimasta intimata. Nel dispositivo, però, la condanna alle spese era stata formulata in favore dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, senza alcun riferimento al Comune di Forio. Il Comune ha quindi chiesto di emendare il dispositivo per renderlo conforme alla motivazione, sostenendo che si trattava di mero errore materiale e non di vizio decisorio.
La decisione
La Corte ha accolto l'istanza di correzione errore materiale. Ha rilevato che il contrasto tra motivazione e dispositivo non incideva sul contenuto sostanziale della decisione, ma integrava un errore materiale emendabile ai sensi dell'art. 287 c.p.c. Ha quindi disposto la correzione dell'ordinanza n. 33708/2022, sostituendo la condanna alle spese in favore dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione con la condanna in favore del Comune di Forio, per euro 5.600,00 oltre accessori di legge, e ha ordinato la trascrizione della correzione in calce al provvedimento originario.
Norme richiamate
art. 287 c.p.c.
Il contrasto tra motivazione e dispositivo, quando non incide sulla decisione sostanziale ma rivela una divergenza meramente testuale, è correggibile con il procedimento di correzione degli errori materiali.
Massime di principio
- La correzione ex art. 287 c.p.c. è ammissibile quando il dispositivo non rispecchia per mero errore materiale la volontà decisoria risultante dalla motivazione, senza alterare il contenuto concettuale e sostanziale della pronuncia.
- L'errore materiale si distingue dal vizio di giudizio perché riguarda la formulazione esterna dell'atto e non la scelta decisoria del giudice.
- In presenza di una palese discrasia tra motivazione e dispositivo sulle spese, la Corte può emendare il testo del provvedimento per ricondurlo alla reale statuizione adottata.
Come è indicizzato
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