Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 07701/2024 del 21/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente locale)

La controversia

L'ente territoriale ha chiesto la correzione di un errore materiale contenuto nell'ordinanza n. 33708/2022 della Corte di cassazione. Nella motivazione dell'ordinanza era scritto che il ricorso andava rigettato e che, nei rapporti tra la società ricorrente e il Comune di Forio, le spese di legittimità seguivano la soccombenza e venivano liquidate come in dispositivo, con nulla sulle spese nei confronti dell'Agenzia delle entrate-riscossione rimasta intimata. Nel dispositivo, però, la condanna alle spese era stata formulata in favore dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, senza alcun riferimento al Comune di Forio. Il Comune ha quindi chiesto di emendare il dispositivo per renderlo conforme alla motivazione, sostenendo che si trattava di mero errore materiale e non di vizio decisorio.

La decisione

La Corte ha accolto l'istanza di correzione errore materiale. Ha rilevato che il contrasto tra motivazione e dispositivo non incideva sul contenuto sostanziale della decisione, ma integrava un errore materiale emendabile ai sensi dell'art. 287 c.p.c. Ha quindi disposto la correzione dell'ordinanza n. 33708/2022, sostituendo la condanna alle spese in favore dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione con la condanna in favore del Comune di Forio, per euro 5.600,00 oltre accessori di legge, e ha ordinato la trascrizione della correzione in calce al provvedimento originario.

Norme richiamate

  • art. 287 c.p.c.

    Il contrasto tra motivazione e dispositivo, quando non incide sulla decisione sostanziale ma rivela una divergenza meramente testuale, è correggibile con il procedimento di correzione degli errori materiali.

Massime di principio

  • La correzione ex art. 287 c.p.c. è ammissibile quando il dispositivo non rispecchia per mero errore materiale la volontà decisoria risultante dalla motivazione, senza alterare il contenuto concettuale e sostanziale della pronuncia.
  • L'errore materiale si distingue dal vizio di giudizio perché riguarda la formulazione esterna dell'atto e non la scelta decisoria del giudice.
  • In presenza di una palese discrasia tra motivazione e dispositivo sulle spese, la Corte può emendare il testo del provvedimento per ricondurlo alla reale statuizione adottata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.