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Sentenza

Corte di giustizia, Ordinanza C-174/20

Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 3 settembre 2020. — STADA Arzneimittel AG contro Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale. — Impugnazione – Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte – Deposito fuori termine dell’atto di impugnazione – Impugnazione manifestamente irricevibile. — Causa C-174/20 P

Giurisprudenza europea62020CO0174

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha respinto come manifestamente irricevibile l’impugnazione proposta da STADA Arzneimittel AG contro la sentenza del Tribunale sul marchio "ViruProtect". Il ricorso per cassazione era tardivo perché depositato oltre il termine di due mesi e dieci giorni decorrente dalla notifica della sentenza impugnata. La Corte ha ribadito che i termini processuali sono rigorosi e derogabili solo in presenza di caso fortuito o forza maggiore, non ravvisati nella specie.

Impugnazione tardiva: la Corte chiarisce che il termine di due mesi per ricorrere in cassazione al quale si aggiungono i dieci giorni per la distanza integra un unico termine processuale e che il deposito oltre tale scadenza rende l’impugnazione manifestamente irricevibile.

La questione giuridica

Se l’impugnazione fosse stata proposta nel termine di due mesi previsto dall’articolo 56 dello Statuto della Corte, tenuto conto del termine forfettario di dieci giorni per la distanza di cui all’articolo 51 del regolamento di procedura e delle regole di computo dei termini dell’articolo 49, e se, in mancanza di caso fortuito o forza maggiore, la tardività potesse essere superata invocando un’asserita ambiguità delle norme o il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva.

Principio di diritto

Il termine per proporre impugnazione alla Corte è un unico termine di due mesi e dieci giorni decorrente dalla notifica della decisione impugnata; il termine forfettario di dieci giorni per la distanza non è autonomo ma integra e proroga il termine di impugnazione. Se l’atto è depositato dopo tale scadenza, l’impugnazione è manifestamente irricevibile, salvo prova di caso fortuito o forza maggiore ai sensi dell’articolo 45 dello Statuto, prova che nel caso di specie non è stata fornita; né un preteso errore interpretativo né il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva consentono di derogare ai termini processuali di ordine pubblico.

Norme richiamate

  • Articolo 45 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 49 del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 51 del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 137 del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 184, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte
  • Regolamento (CE) n. 207/2009

Impugnazione tardiva contro la sentenza del Tribunale sul marchio "ViruProtect"

La causa riguarda un’impugnazione proposta da STADA Arzneimittel AG avverso la sentenza del Tribunale dell’11 febbraio 2020, con la quale era stato respinto il ricorso contro una decisione della commissione di ricorso dell’EUIPO relativa alla domanda di registrazione del segno denominativo "ViruProtect" come marchio dell’Unione europea. La Corte decide con ordinanza motivata ai sensi dell’articolo 181 del regolamento di procedura, dichiarando l’impugnazione manifestamente irricevibile per tardività.

Contesto fattuale e processuale

STADA aveva presentato domanda di registrazione del marchio il 31 gennaio 2017. L’esaminatore dell’EUIPO aveva respinto la domanda il 7 luglio 2017 sulla base dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 207/2009; il successivo ricorso amministrativo era stato respinto dalla quinta commissione di ricorso con decisione del 4 giugno 2018. Dinanzi al Tribunale, STADA aveva dedotto tre motivi: violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e violazione dell’obbligo di motivazione. Il Tribunale aveva respinto il ricorso. In impugnazione, STADA chiedeva l’annullamento della sentenza e la condanna dell’EUIPO alle spese, deducendo due motivi: violazione dell’obbligo di motivazione e snaturamento degli elementi di prova nella valutazione del carattere descrittivo del segno.

Normativa rilevante sui termini di impugnazione

La Corte richiama:

  • l’articolo 56, primo comma, dello Statuto, che fissa in due mesi il termine per proporre impugnazione contro le decisioni del Tribunale che concludono il procedimento;
  • l’articolo 51 del regolamento di procedura, che prevede una proroga forfettaria di dieci giorni per la distanza;
  • l’articolo 49 del regolamento di procedura, che disciplina il computo dei termini e stabilisce che, se il giorno di scadenza cade in sabato, domenica o festività, la scadenza è prorogata al primo giorno lavorativo successivo;
  • l’articolo 45 dello Statuto, che consente di derogare alla decadenza solo in caso di caso fortuito o forza maggiore.

Argomentazioni della ricorrente

STADA sosteneva che il termine di due mesi di cui all’articolo 56 dello Statuto e il termine forfettario di dieci giorni di cui all’articolo 51 del regolamento di procedura fossero due termini distinti. Sulla base dell’articolo 49, paragrafo 2, del regolamento di procedura, la ricorrente riteneva inoltre che, poiché il termine di due mesi sarebbe scaduto domenica 12 aprile 2020 e il lunedì successivo era festività, la scadenza sarebbe dovuta slittare a martedì 14 aprile 2020, data dalla quale avrebbero dovuto essere aggiunti i dieci giorni ulteriori. In sostanza, la ricorrente cercava di ottenere una scadenza finale più favorevole.

Ragionamento della Corte

La Corte ribadisce la propria giurisprudenza secondo cui il termine forfettario di dieci giorni per la distanza non è autonomo, ma fa parte integrante del termine di impugnazione previsto dall’articolo 56 dello Statuto in combinato disposto con l’articolo 51 del regolamento di procedura. Ne deriva un unico termine di due mesi e dieci giorni decorrente dalla notifica della decisione impugnata.

La Corte precisa altresì che, per gli atti notificati, il termine decorre dalla fine del giorno della notifica, indipendentemente dall’ora in cui la notifica è avvenuta, e scade il giorno del secondo mese corrispondente a quello della notifica, al quale si aggiunge la proroga di dieci giorni. Poiché la sentenza impugnata era stata notificata il 12 febbraio 2020, il termine è iniziato a decorrere quel giorno alle ore 24 ed è scaduto il 22 aprile 2020 alle ore 24. L’impugnazione, depositata il 24 aprile 2020, era quindi tardiva.

La Corte respinge anche il tentativo di invocare una presunta ambiguità delle norme processuali, osservando che la disciplina applicabile non presenta difficoltà interpretative particolari e che non sussiste un errore scusabile. Inoltre, richiama il carattere di ordine pubblico dei termini di ricorso e ricorda che la rigorosa applicazione delle regole sui termini risponde a esigenze di certezza del diritto e di parità di trattamento. Neppure il diritto a essere sentito o la tutela giurisdizionale effettiva possono giustificare una deroga ai termini processuali.

Decisione e spese

La Corte respinge l’impugnazione in quanto manifestamente irricevibile per tardività, ai sensi dell’articolo 181 del regolamento di procedura. Quanto alle spese, applicando l’articolo 137 del regolamento di procedura in combinato disposto con l’articolo 184, paragrafo 1, dispone che STADA Arzneimittel AG sopporti le proprie spese, poiché l’impugnazione è stata definita prima della notifica all’altra parte e prima che questa sostenesse costi.

Principi affermati

La pronuncia conferma che:

  • il termine di impugnazione alla Corte è unitario e comprende sia i due mesi dello Statuto sia i dieci giorni per la distanza;
  • il calcolo del termine segue le regole del regolamento di procedura, con decorrenza dal giorno della notifica e scadenza al corrispondente giorno finale;
  • la tardività comporta l’irricevibilità manifesta dell’impugnazione;
  • solo caso fortuito o forza maggiore possono derogare ai termini, non un’interpretazione soggettiva delle norme o l’invocazione astratta dei diritti fondamentali.

Come è indicizzato

Materiemarchi dell’unione europeaprocedura dinanzi alla corte di giustiziatermini processualiirricevibilità dell’impugnazione

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