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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21622/2021 del 28/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comproprietario)

La controversia

La controversia nasce da una lite tra confinanti/comproprietari di un fabbricato in cui il Tribunale aveva dichiarato la comproprietà del pianerottolo posto all'ultimo piano e dell'adiacente balcone, ordinando la rimozione dei manufatti che impedivano l'accesso dell'attrice, e aveva inoltre riconosciuto una servitù di passaggio attraverso la soffitta dei convenuti per accedere al tetto. In appello, la Corte territoriale ha confermato la natura comune del pianerottolo e del balcone, rigettato la domanda di usucapione proposta dai convenuti e accolto solo il motivo relativo alla servitù di passaggio, negandola. I ricorrenti hanno censurato: (1) la violazione dell'art. 1117 c.c., sostenendo che il pianerottolo non potesse presumersi comune perché, per struttura e destinazione, serviva soltanto una porzione dell'immobile, e che il testamento richiamato dalla Corte d'appello avrebbe invece incluso il pianerottolo tra i beni attribuiti; (2) la nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante e/o vizio motivazionale in relazione al rigetto della domanda di usucapione, deducendo che la Corte d'appello non avrebbe dato conto delle critiche mosse in appello alla valutazione delle prove testimoniali e dell'istruttoria. La Cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, ribadendo che le parti comuni ex art. 1117 c.c. possono essere escluse solo da un titolo contrario e che scale e pianerottoli rientrano normalmente nella comunione condominiale; ha altresì ritenuto non superata tale regola dalle caratteristiche del bene né dal tenore del testamento, interpretato come limite e non come attribuzione esclusiva. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile nella parte relativa al vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. per il filtro dell'art. 348-ter c.p.c., e inammissibile anche quanto alla dedotta nullità per difetto di specificità del ricorso, non essendo riportato il contenuto del motivo di appello né indicata la parte in cui sarebbe stata contestata l'assenza di possesso ventennale continuo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso: ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto comune il pianerottolo ex art. 1117 c.c. e ha dichiarato inammissibile la censura sulla domanda di usucapione per difetto di specificità e per inammissibilità del vizio motivazionale. Ha inoltre condannato i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1117 c.c.

    L'elencazione delle parti comuni opera come presunzione legale di comunione che può essere superata solo da un titolo contrario; scale e pianerottoli vi rientrano normalmente, salvo destinazione oggettiva esclusiva o diversa risultanza del titolo costitutivo del condominio.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La censura di nullità della sentenza per motivazione deve essere sorretta da specifica deduzione del vizio; nel caso esaminato la doglianza è stata ritenuta inammissibile per difetto di specificità.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il vizio processuale deve essere dedotto in modo specifico, indicando puntualmente gli atti e i passaggi rilevanti; la Corte ha escluso l'ammissibilità della censura generica.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il motivo è inammissibile quando opera il filtro dell'art. 348-ter c.p.c. nei confronti di una decisione d'appello confermativa.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve contenere l'indicazione specifica degli atti e dei passi processuali rilevanti; la mancata riproduzione del motivo di appello e del suo contenuto rende la doglianza inammissibile.

  • art. 348-ter c.p.c.

    In presenza di doppia conforme, il vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. non è deducibile nei termini ordinari.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, sussiste l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228/2012

    Ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002, fondando l'obbligo del contributo unificato aggiuntivo.

Massime di principio

  • Nelle controversie condominiali, le parti comuni indicate dall'art. 1117 c.c. si presumono comuni e tale presunzione può essere vinta solo da un titolo contrario, non da una mera allegazione di uso di fatto esclusivo o da una diversa lettura del bene nel singolo caso.
  • Scale e pianerottoli, in quanto elementi strutturali funzionali al transito e all'accesso alla copertura, rientrano normalmente tra le parti comuni dell'edificio, salvo prova rigorosa di una diversa destinazione originaria o di una riserva esclusiva nel titolo costitutivo del condominio.
  • Quando il bene rientra nell'elenco dell'art. 1117 c.c., incombe sul condomino che ne affermi la proprietà esclusiva l'onere di provare il titolo contrario idoneo a vincere la comunione presunta.
  • L'interpretazione di un testamento o di altro titolo non può attribuire in proprietà esclusiva un bene comune se dal testo emerge solo una sua indicazione come confine o limite dell'assegnazione di altri beni.
  • Nel giudizio di cassazione, le censure sulla motivazione o sulla nullità della sentenza devono essere formulate in modo specifico, con puntuale indicazione degli atti e dei passaggi processuali rilevanti; la genericità del motivo ne comporta l'inammissibilità.
  • Il vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. non è deducibile nei limiti ordinari quando ricorre la disciplina della doppia conforme.

Come è indicizzato

MaterieProprietàParti comuniImpugnazioni
RamiDiritti realiCondominioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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