Cassazione Civile, Ordinanza n. 09605/2024 del 10/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il ricorrente aveva proposto opposizione ex art. 13, comma 8, T.U. immigrazione e art. 18 d.lgs. 150/2011 avverso il decreto prefettizio di espulsione emesso ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. a), d.lgs. 286/1998. Il giudice di pace aveva rigettato l'opposizione. In cassazione il cittadino straniero ha dedotto un unico motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che il verbale di udienza del 26 ottobre 2022 dimostrasse il deposito della documentazione attestante la tempestiva richiesta di protezione speciale inviata via PEC alla Questura di Perugia. La doglianza mirava a censurare l'affermazione del giudice di merito secondo cui tale documento non sarebbe stato prodotto in giudizio.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha osservato che il vizio di omesso esame di un documento decisivo non è deducibile in cassazione quando il giudice di merito abbia accertato che quel documento non sia stato prodotto in giudizio; in tale ipotesi non vi è un difetto di attività valutativa del giudice sul documento, ma, semmai, un errore percettivo sulla sua produzione, deducibile solo con revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c., se ne ricorrono i presupposti. La Corte ha aggiunto, per completezza, che nel fascicolo telematico non risultava depositato il verbale del 26/10/2022, ma solo la PEC, priva di attestazione del tempestivo deposito del documento presso l'ufficio del giudice di pace. Non è stata effettuata liquidazione delle spese per mancanza di attività difensiva degli intimati; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
art. 13, comma 8, d.lgs. 286/1998
Norma posta a base dell'opposizione al decreto di espulsione.
art. 18 d.lgs. 150/2011
Norma che disciplina il rito dell'opposizione avverso il decreto di espulsione.
art. 13, comma 2, lett. a), d.lgs. 286/1998
Norma sulla base della quale il Prefetto aveva emesso il decreto di espulsione.
art. 395, n. 4, c.p.c.
Rimedio revocatorio indicato come unico mezzo esperibile se si assume che il giudice abbia erroneamente ritenuto non prodotto un documento decisivo.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Base per dare atto della sussistenza dei presupposti processuali del raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Il vizio di omesso esame di un documento non può essere fatto valere in cassazione quando il giudice di merito abbia escluso che il documento sia stato prodotto in giudizio; in tale situazione la censura non riguarda la valutazione del documento, ma la sua stessa acquisizione processuale.
- L'eventuale errore del giudice di merito nell'affermare la mancata produzione di un documento decisivo non integra un motivo di ricorso per cassazione, ma può essere fatto valere, ricorrendone i presupposti, mediante revocazione per errore di fatto.
- Ai fini della deduzione del vizio, la parte deve poter dimostrare in modo processualmente corretto l'avvenuto deposito del documento; la mera esistenza della PEC o del documento non basta se manca prova del tempestivo deposito nel fascicolo di merito.
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