Corte di giustizia, Sentenza C-575/17
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 22 novembre 2018. — Sofina SA e a. contro Ministre de l'Action et des Comptes publics. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia). — Rinvio pregiudiziale – Libera circolazione dei capitali – Ritenuta alla fonte sull’importo lordo dei dividendi di origine nazionale corrisposti a società non residenti – Differimento della tassazione dei dividendi distribuiti ad una società residente in caso di esercizio deficitario – Disparità di trattamento – Giustificazione – Comparabilità – Ripartizione equilibrata della potestà impositiva tra gli Stati membri – Efficacia della riscossione delle imposte – Proporzionalità – Discriminazione. — Causa C-575/17
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato incompatibile con la libera circolazione dei capitali la disciplina francese che applicava una ritenuta alla fonte ai dividendi corrisposti a società non residenti in perdita, mentre per le società residenti in perdita prevedeva il differimento della tassazione. Il differimento costituiva un vantaggio fiscale sostanziale per i residenti, non compensato da altre considerazioni, e non poteva essere giustificato né dalla ripartizione del potere impositivo né dall’efficacia della riscossione. La Corte ha quindi risposto che gli articoli 63 e 65 TFUE ostano a tale normativa.
Libera circolazione dei capitali e ritenuta alla fonte sui dividendi distribuiti a società non residenti in perdita rispetto al differimento della tassazione per le società residenti in perdita
La questione giuridica
Se gli articoli 63 e 65 TFUE ostino a una disciplina fiscale nazionale che impone una ritenuta alla fonte sui dividendi di fonte nazionale percepiti da una società non residente in perdita, mentre per una società residente in perdita la tassazione dei medesimi dividendi è differita al momento in cui l’esercizio si chiuda in attivo, con possibile esenzione di fatto se la società cessa l’attività; e se tale differenza possa essere giustificata dalla necessità di garantire l’efficacia della riscossione dell’imposta o la ripartizione equilibrata del potere impositivo.
Principio di diritto
Gli articoli 63 e 65 TFUE ostano a una normativa nazionale che assoggetta a ritenuta alla fonte immediata e definitiva i dividendi pagati a una società non residente in perdita, mentre consente alle società residenti in perdita di differire la tassazione dei medesimi dividendi fino a un esercizio successivo in utile, con possibile mancata imposizione se l’attività cessa: tale differenza non riguarda solo le modalità di riscossione, ma attribuisce un vantaggio di tesoreria o un’esenzione potenziale ai residenti, senza che la restrizione sia giustificata né dalla ripartizione equilibrata del potere impositivo né dall’efficacia della riscossione, anche alla luce dei meccanismi UE di cooperazione e recupero.
Norme richiamate
- Articolo 63 TFUE
- Articolo 65 TFUE
- Articolo 267 TFUE
- Code général des impôts (articoli 38, 39, 119 bis, 187, 209)
- Convenzione franco-belga contro le doppie imposizioni del 10 marzo 1964, come modificata (articoli 15 e 19)
- Direttiva 77/799/CEE
- Direttiva 2004/106/CE
- Direttiva 2011/16/UE
- Direttiva 2008/55/CE
- Direttiva 2010/24/UE
Ritenuta alla fonte sui dividendi a società non residenti in perdita e differimento per le residenti
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Conseil d’État francese in materia di libera circolazione dei capitali e tassazione dei dividendi. Le società ricorrenti, residenti in Belgio, contestavano il mancato rimborso della ritenuta alla fonte applicata in Francia sui dividendi di fonte francese percepiti negli esercizi 2008-2011.
Fatti e procedimento principale
Le società Sofina SA, Rebelco SA e Sidro SA avevano percepito dividendi da società francesi. In base all’articolo 119 bis, paragrafo 2, del CGI e alla Convenzione franco-belga contro le doppie imposizioni, tali dividendi erano stati assoggettati a ritenuta alla fonte al 15%. Poiché le società avevano chiuso gli esercizi con perdite, chiedevano il rimborso della ritenuta, ma l’amministrazione e i giudici di merito respingevano le richieste.
Normativa nazionale e convenzionale rilevante
La Corte richiama, tra l’altro:
- l’articolo 119 bis, paragrafo 2, CGI, che prevede la ritenuta alla fonte sui dividendi corrisposti a soggetti privi di domicilio fiscale o sede in Francia;
- l’articolo 187, paragrafo 1, CGI, con aliquota del 25% nel testo applicabile;
- l’articolo 209, paragrafo 1, terzo comma, CGI, che consente il riporto delle perdite e, per le società residenti, il differimento della tassazione dei dividendi percepiti in un esercizio deficitario;
- gli articoli 15 e 19 della Convenzione franco-belga, che disciplinano la tassazione dei dividendi e il credito/esenzione nel rapporto tra i due Stati.
Questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza:
- se il diverso trattamento tra società residenti e non residenti in perdita costituisse restrizione alla libera circolazione dei capitali;
- se tale restrizione potesse essere giustificata da esigenze di riscossione dell’imposta o di equilibrata ripartizione del potere impositivo;
- se, in via subordinata, dovesse considerarsi rilevante il confronto tra pressione fiscale effettiva e differenze di base imponibile.
Ragionamento della Corte sulla restrizione alla libera circolazione dei capitali
La Corte osserva che la normativa produce per le società non residenti una tassazione immediata e definitiva dei dividendi, mentre per le residenti la tassazione dipende dal risultato dell’esercizio e può essere rinviata o persino non avvenire mai se la società cessa l’attività senza tornare in utile. Ciò integra una restrizione alla libera circolazione dei capitali, perché esclude alle società non residenti il vantaggio di tesoreria riconosciuto alle residenti in perdita.
La Corte sottolinea che la valutazione va fatta per ciascun esercizio fiscale e che il confronto deve avvenire tenendo conto dell’esercizio di distribuzione dei dividendi. Nel caso delle società residenti in perdita, l’onere fiscale su quei dividendi può essere pari a zero nell’esercizio, mentre per le non residenti vi è una ritenuta immediata. La Corte aggiunge che l’eventuale esenzione definitiva per le residenti in caso di cessazione dell’attività accentua la disparità di trattamento.
Inidoneità delle giustificazioni invocate dalla Francia
Sul piano della giustificazione, la Corte esclude anzitutto che la differenza possa essere ricondotta a situazioni oggettivamente non comparabili: la normativa non si limita a prevedere modalità di riscossione diverse, ma crea un vantaggio fiscale sostanziale per le residenti in perdita.
Quanto alla ripartizione equilibrata del potere impositivo, la Corte rileva che la Francia, pur potendo tassare i dividendi di fonte nazionale, accetta già il rischio di mancata imposizione per le società residenti che cessino l’attività senza tornare in utile; pertanto non può invocare il minore gettito per giustificare un trattamento deteriore solo per le non residenti.
Quanto all’efficacia della riscossione, la Corte riconosce in astratto la legittimità della ritenuta alla fonte, ma afferma che il differimento potrebbe essere concesso anche alle non residenti senza compromettere la riscossione. A supporto richiama i meccanismi di cooperazione amministrativa e di recupero previsti, allora, dalle direttive 77/799/CEE e 2008/55/CE, sostituite rispettivamente dalle direttive 2011/16/UE e 2010/24/UE.
Decisione e principio affermato
La Corte conclude che gli articoli 63 e 65 TFUE ostano alla normativa francese oggetto del procedimento principale. Il secondo capo della terza questione resta assorbito.
Rilievo pratico per gli operatori
Per i professionisti, la sentenza è rilevante perché qualifica come restrizione alla libera circolazione dei capitali non solo la diversa aliquota, ma anche il diverso momento di tassazione quando esso genera un vantaggio di cassa o una possibile esenzione per i residenti. In ambito di dividendi transfrontalieri, la compatibilità UE va verificata non solo sul piano dell’aliquota nominale, ma anche su quello del timing dell’imposizione e degli effetti economici concreti.
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