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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-627/17

Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 22 novembre 2018. — ZSE Energia a.s. contro RG. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Okresný súd Dunajská Streda. — Rinvio pregiudiziale – Regolamento (CE) n. 861/2007 – Procedimento europeo per le controversie di modesta entità – Articolo 2, paragrafo 1, e articolo 3, paragrafo 1 – Ambito di applicazione – Nozione di “parti” – Controversie transfrontaliere. — Causa C-627/17

Giurisprudenza europea62017CJ0627

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte interpreta in senso restrittivo l'ambito soggettivo e territoriale del procedimento europeo per le controversie di modesta entità. L'interveniente non è una "parte" ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 861/2007 e non può, con il proprio domicilio, trasformare in transfrontaliera una controversia tra attore e convenuto entrambi stabiliti nello stesso Stato membro. In tal caso si applica il diritto processuale nazionale, previa informazione dell'attore ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3.

Procedimento europeo per le controversie di modesta entità: la nozione di "parti" non include l'interveniente e la controversia non è "transfrontaliera" se attore e convenuto hanno entrambi domicilio nello Stato del giudice adito.

La questione giuridica

Se, ai fini del regolamento (CE) n. 861/2007, la nozione di "parti" di cui all'articolo 3, paragrafo 1, comprenda anche l'interveniente; e, in caso negativo, se una controversia introdotta tra attore e convenuto domiciliati nello stesso Stato membro del giudice adito possa comunque rientrare nell'ambito di applicazione del procedimento europeo per le controversie di modesta entità per il solo fatto che l'interveniente abbia domicilio in un altro Stato membro.

Principio di diritto

Nel regolamento n. 861/2007 la nozione di "parti" di cui all'articolo 3, paragrafo 1, comprende soltanto l'attore e il convenuto del procedimento principale, non anche l'interveniente; di conseguenza, una causa in cui attore e convenuto hanno entrambi domicilio o residenza abituale nello stesso Stato membro del giudice adito non è una controversia transfrontaliera e resta fuori dall'ambito di applicazione del regolamento, anche se un interveniente è domiciliato in un diverso Stato membro.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (CE) n. 861/2007
  • Regolamento (UE) n. 517/2013
  • Regolamento (UE) 2015/2421
  • Articolo 2, paragrafo 1, regolamento (CE) n. 861/2007
  • Articolo 3, paragrafo 1, regolamento (CE) n. 861/2007
  • Articolo 4, paragrafo 3, regolamento (CE) n. 861/2007
  • Articolo 19, regolamento (CE) n. 861/2007

Procedimento europeo per le controversie di modesta entità: nozione di parti e controversia transfrontaliera

La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale dell'Okresný súd Dunajská Streda nell'ambito di una domanda di recupero credito di modesto importo proposta da ZSE Energia, a.s. contro RG, con l'intervento di ZSE Energia CZ, s. r. o. La Corte è chiamata a chiarire se, ai fini del regolamento (CE) n. 861/2007, un interveniente possa essere considerato "parte" e se la presenza di tale soggetto in altro Stato membro basti a rendere la controversia transfrontaliera.

Fatti e procedimento principale

ZSE Energia, con sede in Bratislava, ha introdotto il procedimento europeo per le controversie di modesta entità per il recupero di un credito di EUR 423,74 nei confronti di RG, domiciliata in Slovacchia. Nel modulo iniziale compariva anche ZSE Energia CZ, s. r. o., con sede nella Repubblica ceca, quale seconda attrice; tuttavia, il giudice del rinvio ha rilevato che la domanda di pagamento era formulata solo in favore di ZSE Energia. A seguito della richiesta di rettifica, il modulo è stato modificato indicando ZSE Energia CZ come "interveniente".

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 861/2007, che istituisce il procedimento europeo per le controversie di modesta entità;
  • l'articolo 2, paragrafo 1, che limita il regolamento alle controversie transfrontaliere in materia civile e commerciale di valore non superiore a EUR 2.000;
  • l'articolo 3, paragrafo 1, che definisce transfrontaliera la controversia in cui almeno una delle parti ha domicilio o residenza abituale in uno Stato membro diverso da quello del giudice adito;
  • l'articolo 4, paragrafo 3, che prevede l'esame secondo il diritto processuale nazionale se la domanda non rientra nel campo di applicazione del regolamento;
  • l'articolo 19, secondo cui il procedimento è disciplinato dal diritto processuale dello Stato membro in cui si svolge il procedimento, salvo le disposizioni speciali del regolamento.

Prima questione: la nozione di "parti"

La Corte afferma anzitutto che l'articolo 3, paragrafo 1, non definisce la nozione di "parti" né rinvia al diritto nazionale; essa va quindi interpretata in modo autonomo e uniforme in tutta l'Unione. Esaminando l'economia del regolamento, la Corte osserva che i moduli del procedimento europeo sono costruiti attorno alle sole figure dell'attore e del convenuto e non prevedono una partecipazione di terzi intervenienti.

La finalità del regolamento, che è quella di semplificare, accelerare e ridurre i costi dei contenziosi transfrontalieri di modesta entità, sarebbe compromessa se fosse ammessa l'intervento di un terzo nel procedimento. La Corte richiama inoltre il contesto normativo successivo, evidenziando che il legislatore dell'Unione, nel modificare il regolamento con il regolamento 2015/2421, non ha ampliato la definizione delle controversie transfrontaliere. Ne deriva che la nozione di "parti" comprende soltanto attore e convenuto.

Seconda questione: ambito di applicazione del regolamento

Chiarita la prima questione, la Corte afferma che una controversia rientra nel regolamento n. 861/2007 solo se è realmente transfrontaliera. Poiché nel caso di specie attore e convenuto hanno entrambi domicilio nello Stato membro del giudice adito, la controversia non soddisfa il requisito dell'articolo 2, paragrafo 1, letto in combinato con l'articolo 3, paragrafo 1.

La presenza di un interveniente domiciliato in un altro Stato membro non è sufficiente a modificare tale qualificazione. In caso di esclusione dal campo di applicazione del regolamento, opera il diritto processuale nazionale, e il giudice deve informare l'attore della non applicabilità del procedimento europeo; se l'attore non ritira la domanda, la causa prosegue secondo le regole interne.

Decisione e dispositivo

La Corte conclude che:

  • l'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 861/2007 deve essere interpretato nel senso che la nozione di "parti" copre solo l'attore e il convenuto nel procedimento principale;
  • l'articolo 2, paragrafo 1, e l'articolo 3, paragrafo 1, devono essere interpretati nel senso che una controversia in cui attore e convenuto hanno domicilio o residenza abituale nello stesso Stato membro del giudice adito non rientra nel campo di applicazione del regolamento.

Principio affermato

Il procedimento europeo per le controversie di modesta entità è riservato alle sole controversie realmente transfrontaliere tra attore e convenuto; l'intervento di un terzo non rileva ai fini della qualificazione della controversia e non può estendere l'ambito di applicazione del regolamento.

Come è indicizzato

Materieprocedimento europeo per le controversie di modesta entitàcontenzioso civile transfrontalierointerpretazione autonoma del diritto uediritto processuale civile

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