Corte di giustizia, Sentenza C-625/17
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 22 novembre 2018. — Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG contro Finanzamt Feldkirch. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof. — Rinvio pregiudiziale – Articoli 56 e 63 TFUE – Libera prestazione dei servizi e libera circolazione dei capitali – Enti creditizi – Imposta di stabilità e contributo speciale a tale imposta determinati sulla base del fatturato complessivo di bilancio non consolidato degli enti creditizi stabiliti in Austria – Inclusione delle operazioni bancarie di natura transfrontaliera – Esclusione delle operazioni realizzate da società controllate in un altro Stato membro – Disparità di trattamento – Restrizione – Giustificazione. — Causa C-625/17
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha escluso che la normativa austriaca sull’imposta di stabilità, applicata agli enti creditizi in base al fatturato non consolidato, violi la libera prestazione dei servizi. Ha ritenuto che il trattamento differenziato tra operazioni transfrontaliere dirette e operazioni svolte tramite controllate estere rifletta la diversa situazione tra prestazione di servizi e stabilimento. La sola maggiore incidenza economica del prelievo sulle operazioni transfrontaliere non basta a integrare una restrizione ai sensi dell’articolo 56 TFUE.
Libera prestazione di servizi e imposta bancaria austriaca calcolata sul fatturato non consolidato: legittimità dell’inclusione delle operazioni transfrontaliere dirette e dell’esclusione di quelle svolte tramite controllate estere.
La questione giuridica
Se gli articoli 56 e 63 TFUE ostino a una normativa nazionale che assogna gli enti creditizi stabiliti in Austria a un’imposta calcolata sul fatturato complessivo di bilancio non consolidato, includendo nel prelievo le operazioni bancarie svolte direttamente con clienti in altri Stati membri, ma escludendo le operazioni analoghe realizzate da controllate/filiali stabilite in altri Stati membri di enti creditizi austriaci.
Principio di diritto
L’articolo 56 TFUE non osta a una normativa nazionale che impone agli enti creditizi stabiliti in Austria un’imposta calcolata sulla media del fatturato complessivo di bilancio non consolidato, includendovi le operazioni bancarie svolte direttamente con clienti residenti in altri Stati membri, anche se le stesse operazioni restano escluse quando sono realizzate da controllate stabilite all’estero appartenenti al gruppo; ciò perché il raffronto invocato riguarda situazioni giuridicamente differenti, essendo le prime riconducibili alla libera prestazione di servizi e le seconde alla libertà di stabilimento, e la misura non rende di per sé meno attraente la prestazione transfrontaliera.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 56 TFUE
- Articolo 63 TFUE
- Articoli 49 e 54 TFUE
- Stabilitätsabgabegesetz (StabAbgG)
- Bankwesengesetz (BWG)
Imposta bancaria austriaca e servizi transfrontalieri
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Verwaltungsgerichtshof (Austria) in una controversia tra la Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG e il Finanzamt Feldkirch. Il tema è la compatibilità con il diritto dell’Unione dell’imposta di stabilità austriaca e del relativo contributo speciale, calcolati sul fatturato complessivo di bilancio non consolidato degli enti creditizi.
Fatti e procedimento principale
La Hypothekenbank, ente creditizio stabilito in Austria, svolge attività sia con clienti residenti in Austria sia con clienti residenti in altri Stati membri, senza avvalersi di stabili organizzazioni all’estero. Per l’esercizio 2014 l’amministrazione fiscale ha determinato l’imposta di stabilità e il contributo speciale dovuti, applicando lo StabAbgG. Il ricorso della banca è stato respinto in primo grado e la controversia è poi giunta dinanzi al giudice amministrativo supremo austriaco.
Normativa nazionale rilevante
La Corte ricorda che, ai sensi dello StabAbgG:
- l’imposta di stabilità colpisce le attività degli enti creditizi;
- la base imponibile è costituita dalla media del fatturato complessivo di bilancio non consolidato;
- per gli enti creditizi con sede in un altro Stato membro che operano in Austria tramite controllata, si assume un fatturato fittizio attribuibile alla controllata;
- l’imposta è parametrata a scaglioni del fatturato, con aliquote modificate nel 2014;
- il contributo speciale è determinato in percentuale dell’imposta di stabilità.
Questione pregiudiziale
Il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se gli articoli 56 TFUE e 63 TFUE ostino a una disciplina che:
- tassa gli enti creditizi austriaci anche per le operazioni bancarie con clienti di altri Stati membri svolte direttamente;
- non assoggetta invece le medesime operazioni quando siano realizzate da controllate stabilite in altri Stati membri e consolidate nel gruppo. Secondo la banca ricorrente, questa differenza determinerebbe una discriminazione e renderebbe meno attrattiva l’attività transfrontaliera.
Libertà applicabile: prevalenza della libera prestazione dei servizi
La Corte osserva che le operazioni bancarie, come la concessione di crediti, possono rientrare sia nella libera prestazione dei servizi sia nella libera circolazione dei capitali. Tuttavia, quando una misura incide soprattutto sull’offerta transfrontaliera di servizi, la Corte la esamina principalmente alla luce dell’articolo 56 TFUE. Nel caso concreto, l’effetto contestato consiste nell’aumento del costo delle operazioni bancarie svolte direttamente con clienti in altri Stati membri, con conseguente minore attrattività dell’attività transfrontaliera: l’aspetto decisivo è quindi quello della libera prestazione dei servizi, mentre quello relativo ai capitali è solo conseguenziale.
Assenza di restrizione alla libera prestazione dei servizi
La Corte chiarisce che l’articolo 56 TFUE vieta le misure che vietano, ostacolano o rendono meno attrattiva la prestazione di servizi tra Stati membri. Nel caso di specie, però:
- l’imposta non distingue in base alla nazionalità dei clienti o al luogo della prestazione;
- essa colpisce il volume complessivo delle operazioni dell’ente stabilito in Austria, comprese quelle con clienti in altri Stati membri;
- il mero incremento dei costi non basta, di per sé, a integrare una restrizione, se la misura incide allo stesso modo sui servizi interni e su quelli transfrontalieri.
Differenza tra stabilimento e libera prestazione dei servizi
La Corte respinge l’argomento fondato sulla disparità di trattamento rispetto alle controllate estere, osservando che tali soggetti si trovano in una situazione diversa: le controllate stabilite in altri Stati membri operano nell’ambito della libertà di stabilimento, mentre l’ente creditizio che presta servizi direttamente oltre frontiera rientra nella libera prestazione dei servizi. Poiché gli Stati membri possono tenere conto delle differenze tra stabilimento e prestazione temporanea di servizi, non è illegittimo che il legislatore fiscale tratti in modo diverso queste situazioni.
Inapplicabilità della giurisprudenza Hervis nel caso concreto
La banca invocava la sentenza Hervis Sport- és Divatkereskedelmi per sostenere l’esistenza di una discriminazione indiretta. La Corte ricorda che tale giurisprudenza riguarda ipotesi in cui un criterio apparentemente neutro sfavorisca, in pratica, imprese con sede in altri Stati membri in una situazione comparabile. Tuttavia, nel caso in esame:
- il giudice del rinvio non ha accertato elementi di fatto idonei a dimostrare una simile discriminazione;
- non risulta quindi provata una situazione assimilabile a quella esaminata in Hervis;
- non vi è spazio per estendere analogicamente quella giurisprudenza alla libera prestazione dei servizi.
Decisione
La Corte dichiara che l’articolo 56 TFUE deve essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale come quella controversa. In altre parole, l’Austria può tassare gli enti creditizi stabiliti nel proprio territorio sulla base del fatturato non consolidato, includendo le operazioni transfrontaliere dirette e senza dover estendere il medesimo trattamento alle operazioni realizzate da controllate estere appartenenti al gruppo.
Principio affermato
Una imposta bancaria nazionale calcolata sul fatturato complessivo di bilancio non consolidato non viola la libera prestazione dei servizi solo perché grava sulle operazioni transfrontaliere dirette di un ente creditizio stabilito nello Stato membro, mentre non colpisce le operazioni analoghe effettuate da controllate stabilite in altri Stati membri, poiché tali situazioni non sono comparabili sul piano delle libertà del Trattato e la misura non rende di per sé meno attraente la prestazione di servizi.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 22 nov 2018Corte di giustizia, Sentenza C-151/17
- Sentenza · 22 nov 2018Corte di giustizia, Sentenza C-295/17
- Sentenza · 22 nov 2018Corte di giustizia, Sentenza C-575/17
- Sentenza · 22 nov 2018Corte di giustizia, Sentenza C-627/17
- Sentenza · 22 nov 2018Corte di giustizia, Sentenza C-679/17
- Sentenza · 22 nov 2018Tribunale, Sentenza T-31/17
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →