Tribunale, Sentenza T-31/17
Sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 22 novembre 2018. — Repubblica portoghese contro Commissione europea. — FEAGA – Spese escluse dal finanziamento – Misure specifiche a favore delle regioni ultraperiferiche – Articolo 12, lettera c), del regolamento (CE) n. 247/2006 – Assistenza tecnica – Azioni di controllo – Garanzie procedurali – Legittimo affidamento. — Causa T-31/17
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale respinge il ricorso del Portogallo contro l’esclusione dal finanziamento FEAGA di spese relative a controlli effettuati nelle Azzorre. Stabilisce che, ai sensi dell’articolo 12, lettera c), del regolamento n. 247/2006, l’"assistenza tecnica" non comprende i costi di controllo sostenuti dalle autorità nazionali. Respinge anche le censure relative alla motivazione della comunicazione della Commissione e al legittimo affidamento.
FEAGA e regioni ultraperiferiche: il Tribunale conferma l’esclusione dal finanziamento UE di spese nazionali per controlli in loco e chiarisce che tali costi non rientrano nell’"assistenza tecnica" di cui all’articolo 12, lettera c), del regolamento n. 247/2006.
La questione giuridica
Se le spese sostenute da autorità nazionali per personale e attrezzature impiegati in attività di controllo in loco, nell’ambito di un sottoprogramma per una regione ultraperiferica, possano essere finanziate dal FEAGA come "azioni di assistenza tecnica" ai sensi dell’articolo 12, lettera c), del regolamento n. 247/2006; se la comunicazione iniziale della Commissione ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento n. 885/2006 fosse sufficientemente motivata; e se la decisione di approvazione del programma potesse fondare un legittimo affidamento sulla finanziabilità di tali spese.
Principio di diritto
Le spese sostenute da autorità nazionali per finanziare personale e attrezzature destinati a controlli in loco nell’ambito di un programma di sostegno per una regione ultraperiferica non rientrano nelle "azioni di assistenza tecnica" finanziabili ai sensi dell’articolo 12, lettera c), del regolamento n. 247/2006; la Commissione può quindi escluderle dal finanziamento FEAGA. Inoltre, la comunicazione iniziale ex articolo 11, paragrafo 1, del regolamento n. 885/2006 era sufficientemente precisa e la decisione di approvazione del programma non poteva generare un legittimo affidamento, perché non conteneva assicurazioni precise e, in ogni caso, eventuali assicurazioni contrarie alle norme applicabili non sono idonee a fondare affidamento tutelabile.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Regolamento (CE) n. 247/2006
- Articolo 12, lettera c), del regolamento (CE) n. 247/2006
- Articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 247/2006
- Articolo 24, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 247/2006
- Articolo 25 del regolamento (CE) n. 247/2006
- Articolo 27 del regolamento (CE) n. 247/2006
- Regolamento (CE) n. 793/2006
- Articolo 49 del regolamento (CE) n. 793/2006
- Articolo 50 del regolamento (CE) n. 793/2006
- Regolamento (CE) n. 1290/2005
- Articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1290/2005
- Articolo 5, lettera a), del regolamento (CE) n. 1290/2005
- Articolo 11 del regolamento (CE) n. 1290/2005
- Articolo 13 del regolamento (CE) n. 1290/2005
- Articolo 31 del regolamento (CE) n. 1290/2005
- Regolamento (CE) n. 885/2006
- Articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 885/2006
- Articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 885/2006
- Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
- Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012
- Articolo 186 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012
- Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012
FEAGA – spese escluse dal finanziamento – misure specifiche per le regioni ultraperiferiche
Il Tribunale decide su un ricorso diretto della Repubblica portoghese ex articolo 263 TFUE contro la decisione di esecuzione (UE) 2016/2018 della Commissione, con cui sono state escluse dal finanziamento dell’Unione alcune spese dichiarate nell’ambito del FEAGA per il sottoprogramma delle Azzorre. La controversia riguarda, in particolare, la qualificazione di spese per personale e attrezzature impiegati in controlli in loco come "assistenza tecnica" ai sensi del regolamento n. 247/2006.
Fatti e procedimento amministrativo
Nell’ambito del POSÉIMA, le Azzorre beneficiavano di un programma di sostegno approvato dalla Commissione. Con una modifica del 2009, nel sottoprogramma per le Azzorre fu inserita la misura 4.6, relativa a studi, progetti dimostrativi, formazione e assistenza tecnica, con spese ammissibili collegate a preparazione, coordinamento, informazione, gestione, controllo, monitoraggio e valutazione. Le spese controverse, sostenute nel 2012 e 2013, riguardavano principalmente:
- acquisto di veicoli, computer e attrezzature;
- retribuzioni di tecnici, direttore dei servizi e personale incaricato dei controlli in loco;
- spese per sistemi di sicurezza e informatici;
- indennità di trasferta. La Commissione, all’esito del procedimento di verifica di conformità ex articolo 31 del regolamento n. 1290/2005 e articolo 11 del regolamento n. 885/2006, ha ritenuto tali spese non ammissibili e le ha escluse con la decisione impugnata.
Motivi del ricorso
La Repubblica portoghese ha dedotto tre censure:
- violazione del principio di tutela del legittimo affidamento, per avere la Commissione approvato nel 2009 la misura che richiamava spese direttamente imputabili ad attività di controllo;
- violazione dell’articolo 12, lettera c), del regolamento n. 247/2006, sostenendo che i controlli rientrano nell’assistenza tecnica;
- violazione dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento n. 885/2006, per insufficiente motivazione della prima comunicazione della Commissione.
Normativa rilevante
Il Tribunale richiama, in particolare:
- il regolamento (CE) n. 247/2006, specie gli articoli 11, 12, lettera c), 23, 24, 25 e 27;
- il regolamento (CE) n. 793/2006, specie gli articoli 49 e 50;
- il regolamento (CE) n. 1290/2005, specie gli articoli 3, 5, 11, 13 e 31;
- il regolamento (CE) n. 885/2006, specie l’articolo 11;
- il regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 e l’articolo 186, richiamati dalla ricorrente ma ritenuti non pertinenti alla controversia.
Sulla comunicazione della Commissione ex articolo 11, paragrafo 1, regolamento n. 885/2006
Il Tribunale respinge il terzo motivo. Ricorda che la comunicazione iniziale deve consentire allo Stato membro di conoscere con precisione le riserve della Commissione, in funzione di avvertimento nel procedimento in contraddittorio. Nel caso concreto, la lettera del 5 dicembre 2013 indicava:
- le norme applicate;
- l’oggetto della misura del sottoprogramma;
- le singole spese contestate, con importo e esercizio finanziario;
- la circostanza che tali spese finanziavano personale e attrezzature per ispezioni;
- la ragione dell’inidoneità al FEAGA. Secondo il Tribunale, tale motivazione era sufficientemente precisa e, poiché le spese avevano tutte la medesima natura e lo stesso motivo di esclusione, la Commissione poteva legittimamente adottare una motivazione globale.
Sull’interpretazione dell’articolo 12, lettera c), del regolamento n. 247/2006
Il Tribunale respinge anche il secondo motivo. Osserva che il regolamento n. 247/2006 consente il finanziamento di studi, progetti dimostrativi, formazione e assistenza tecnica collegati alla preparazione, attuazione o adeguamento di misure di sostegno, ma non definisce la nozione di assistenza tecnica. Esamina allora il contesto normativo e conclude che:
- il regolamento n. 1290/2005 distingue le azioni di assistenza tecnica da quelle di controllo;
- l’articolo 5, lettera a), del regolamento n. 1290/2005 riguarda solo assistenza tecnica e amministrativa su iniziativa della Commissione o per suo conto, non quella decentrata su iniziativa degli Stati membri;
- l’articolo 186 del regolamento delegato n. 1268/2012 è estraneo al FEAGA e al caso di specie;
- i regolamenti n. 247/2006 e n. 793/2006 non menzionano controlli tra le attività di assistenza tecnica. Il Tribunale valorizza inoltre la struttura della normativa FEAGA, secondo cui gli Stati membri devono normalmente sostenere le attività di controllo che incombono loro. Ne deriva che le "azioni di assistenza tecnica" dell’articolo 12, lettera c), non includono i controlli in loco effettuati dalle autorità nazionali. Rileva infine che la previsione contenuta nel sottoprogramma delle Azzorre non può derogare alle norme UE né incidere sull’interpretazione della disposizione europea.
Sul legittimo affidamento
Anche il primo motivo viene respinto. Il Tribunale ricorda che il legittimo affidamento richiede assicurazioni precise, categoriche e concordanti, oltre alla loro conformità alle norme applicabili. La decisione del 3 marzo 2009 approvava le modifiche del programma, ma:
- non si pronunciava espressamente sulla finanziabilità delle singole spese;
- conteneva solo un richiamo generale alla conformità del programma agli obiettivi e requisiti del regolamento n. 247/2006;
- specificava che l’approvazione non copriva modalità di controllo e sanzioni, riservate alle revisioni FEAGA. In ogni caso, anche se fossero state fornite assicurazioni implicite, esse sarebbero state contrarie alle norme applicabili, sicché non avrebbero potuto generare un affidamento tutelabile.
Decisione e spese
Il Tribunale respinge integralmente il ricorso della Repubblica portoghese e la condanna alle spese ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura.
Principio affermato
In materia di FEAGA e programmi per regioni ultraperiferiche, le spese nazionali relative a controlli amministrativi o in loco non possono essere qualificate come assistenza tecnica finanziabile ai sensi dell’articolo 12, lettera c), del regolamento n. 247/2006; la Commissione può quindi escluderle dal finanziamento dell’Unione, purché il procedimento di verifica di conformità sia stato avviato e motivato in modo sufficientemente preciso. La mera approvazione di un programma o di una sua modifica non basta, di per sé, a fondare un legittimo affidamento sulla finanziabilità di spese che risultino poi incompatibili con la normativa UE.
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