Corte di giustizia, Sentenza C-679/17
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 22 novembre 2018. — Vlaamse Gewest e Vlaamse Gewest contro Johannes Huijbrechts. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Hof van beroep te Antwerpen. — Rinvio pregiudiziale – Libera circolazione dei capitali – Restrizioni – Legislazione tributaria – Imposta di successione – Boschi gestiti con modalità sostenibili – Esenzione – Protezione della superficie forestale. — Causa C-679/17
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto incompatibile con la libera circolazione dei capitali una disciplina fiamminga che esclude dall’esenzione successoria le foreste sostenibili situate nei Paesi Bassi. La Corte ha valorizzato il carattere transfrontaliero della gestione forestale e ha escluso che il controllo fiscale possa giustificare un rifiuto automatico del beneficio. Le autorità nazionali possono pretendere prove e verifiche, ma non negare in via assoluta l’agevolazione per il solo fatto che il bene è all’estero.
Libera circolazione dei capitali e imposta di successione: incompatibilità con l’esenzione fiscale riservata alle sole foreste situate nello Stato membro che la concede.
La questione giuridica
Se l’articolo 63 TFUE osti a una normativa fiscale regionale che accorda un’esenzione dall’imposta di successione per le foreste gestite in modo sostenibile, ma soltanto quando tali foreste sono situate nel territorio della Regione delle Fiandre; e se la tutela della superficie forestale fiamminga possa giustificare tale limitazione.
Principio di diritto
L’articolo 63 TFUE osta a una normativa nazionale o regionale che concede un’esenzione dall’imposta di successione per le foreste oggetto di gestione sostenibile, ma la limita alle sole foreste situate nel territorio dello Stato membro o della regione che la prevede, perché tale differenza di trattamento riguarda situazioni oggettivamente comparabili e costituisce una restrizione alla libera circolazione dei capitali. Né la tutela dell’ambiente né l’efficacia dei controlli fiscali giustificano in modo assoluto il divieto di prendere in considerazione foreste situate in un altro Stato membro, potendo le autorità richiedere prove e cooperazione reciproca.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 63 TFUE
- Articolo 65 TFUE
- Articolo 55 quater del codice delle successioni fiammingo
- Articolo 2.7.6.0.3 del Vlaamse Codex Fiscaliteit
- Articolo 13 bis del Bosdecreet del 13 giugno 1990
- Articolo 15 del Vlaams wetboek der successierechten
- Articolo 41 del Bosdecreet
- Articolo 7 del Bosdecreet
Esenzione successoria per foreste sostenibili e limite territoriale
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del giudice d’appello di Anversa in materia di imposta di successione e libera circolazione dei capitali. La questione nasce dal diniego di un’esenzione fiscale fiamminga per una tenuta forestale situata nei Paesi Bassi, pur gestita secondo un piano di gestione sostenibile analogo a quello richiesto dal diritto belga.
Fatti e procedimento principale
La defunta, residente in Belgio, aveva legato al sig. Huijbrechts, residente nei Paesi Bassi, la proprietà di terreni comprendenti un’area forestale situata a Klein Zundert, nei Paesi Bassi. Il legatario ha chiesto l’esenzione dai diritti di successione prevista dall’articolo 55 quater del codice delle successioni fiammingo, poi divenuto articolo 2.7.6.0.3 del Vlaamse Codex Fiscaliteit, ma l’amministrazione belga ha respinto la domanda perché il bene non era situato in Belgio.
Il tribunale di primo grado di Anversa aveva accolto il ricorso del contribuente, ritenendo che la differenza di trattamento tra foreste belghe e foreste situate in altri Stati membri costituisse una restrizione alla libera circolazione dei capitali non giustificata. In appello, l’hof van beroep te Antwerpen ha sollevato due questioni pregiudiziali sull’interpretazione dell’articolo 63 TFUE.
Normativa nazionale rilevante
La Corte richiama:
- l’articolo 15 del codice delle successioni, che assoggetta a imposta il valore di tutti i beni del defunto, ovunque situati;
- l’articolo 55 quater del codice delle successioni, poi articolo 2.7.6.0.3 del codice tributario fiammingo, che esenta dall’imposta le foreste soggette a un piano di gestione sostenibile approvato dalle autorità fiamminghe;
- l’articolo 13 bis del Bosdecreet, che trasforma l’imposta non dovuta in una sovvenzione ripartita su 30 anni e impone il mantenimento delle condizioni ambientali per tale periodo;
- gli articoli 41 e 7 del Bosdecreet, che attribuiscono al governo fiammingo il compito di stabilire i criteri di gestione sostenibile e di individuare le foreste alle quali essi si applicano.
Questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza:
- se la mancata applicazione dell’esenzione alle foreste sostenibili situate all’estero integri una restrizione vietata dall’articolo 63 TFUE;
- se la protezione della superficie forestale fiamminga possa costituire un motivo imperativo di interesse generale idoneo a giustificare la limitazione territoriale del beneficio fiscale.
Ragionamento della Corte
La Corte ricorda innanzitutto che il trattamento fiscale delle successioni rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 63 TFUE, salvo i casi puramente interni. Nel caso di specie, il legato riguardava una persona residente in Belgio, un beneficiario residente nei Paesi Bassi e una tenuta situata nei Paesi Bassi, sicché la situazione aveva carattere transfrontaliero.
La Corte osserva poi che subordinare una agevolazione fiscale al fatto che il bene sia situato nel territorio nazionale costituisce, in linea di principio, una restrizione alla libera circolazione dei capitali. Ai fini dell’articolo 65 TFUE, una disparità di trattamento è ammissibile solo se concerne situazioni non oggettivamente comparabili oppure se è giustificata da motivi imperativi di interesse generale e proporzionata.
Quanto alla comparabilità, la Corte rileva che l’obiettivo della norma fiamminga è ambientale: favorire la gestione sostenibile delle foreste e prevenire la frammentazione dei boschi. Tuttavia, tale obiettivo non può essere circoscritto al solo territorio di una regione, poiché la gestione delle foreste può riguardare masse boschive che si estendono oltre frontiera. Distinguere tra parti di uno stesso bosco a seconda del lato del confine è artificioso e non riflette una differenza oggettiva. Ne consegue che i contribuenti che ricevono in successione foreste sostenibili situate in uno Stato membro confinante si trovano in una situazione comparabile a quella di chi riceve foreste analoghe situate nelle Fiandre.
La Corte esamina quindi le giustificazioni invocate dal governo belga. In primo luogo, riconosce che la protezione dell’ambiente è un obiettivo essenziale dell’Unione, ma conclude che la misura non è idonea, perché la sostenibilità di una foresta transfrontaliera non può essere limitata a una sola porzione territoriale. In secondo luogo, quanto alle difficoltà di controllo, la Corte ribadisce che l’efficacia dei controlli fiscali è un motivo imperativo di interesse generale, ma non consente un rifiuto automatico e assoluto del beneficio. Le autorità possono esigere dal contribuente prove pertinenti e possono ricorrere alla cooperazione con le autorità dello Stato membro in cui si trova la foresta. Solo se le informazioni non siano ottenibili può legittimamente essere negata l’agevolazione; non invece in via generale e preventiva.
Decisione e dispositivo
La Corte risponde che l’articolo 63 TFUE osta a una normativa di uno Stato membro che concede un’agevolazione fiscale per le foreste ricevute per via successoria, purché oggetto di gestione sostenibile secondo il diritto nazionale, ma limita tale agevolazione alle foreste situate nel territorio di tale Stato membro.
Principio affermato
In materia di imposta di successione, una esenzione riservata alle sole foreste situate nel territorio regionale o nazionale, pur quando la finalità sia la gestione sostenibile e la tutela ambientale, costituisce una restrizione alla libera circolazione dei capitali non giustificabile in modo assoluto. La disciplina deve consentire al contribuente di dimostrare che anche una foresta situata in un altro Stato membro soddisfa condizioni equivalenti, eventualmente mediante cooperazione amministrativa tra autorità fiscali.
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