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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7674/2024 del 21/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Palermo che aveva riformato in parte la sentenza di primo grado rideterminando la pena per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 in relazione al possesso di 31,9 grammi di cocaina. Il motivo unico dedotto è di vizi cumulativi di motivazione e violazione di legge (art. 606, co.1, lett. b) ed e) c.p.p., con riferimento all'art. 192, co.2 c.p.p. e all'art. 73 d.P.R. 309/1990), sostenendo che la Corte d'appello avrebbe errato nel ritenere che la quantità e gli elementi valorizzati dimostrassero la destinazione a terzi della droga: contesta il conteggio delle dosi, afferma di essere assiduo consumatore e di aver acquistato la sostanza con un lascito ereditario, invocando come giustificazione l'imminente limitazione agli spostamenti per l'emergenza COVID-19; contesta poi l'apprezzamento della condotta al momento del controllo (impossibilità pratica di fermarsi).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo generico e meramente reiterativo di censure già valutate e motivatamente respinte dai giudici di merito. La Suprema Corte ha confermato che la Corte di appello ha dato motivazione logica e completa valorizzando il peso della sostanza, la purezza (capace di circa 151 dosi), la condotta al controllo (fuga, disfarsi dell'involucro), l'acquisto in altra provincia e l'assenza di redditi, elementi che, valutati nel loro complesso, escludevano un uso esclusivamente personale. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma di €3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    La norma punisce la detenzione di stupefacenti con intenzione di spaccio; la Corte ha riqualificato la condotta nella più lieve ipotesi del comma 5 ritenendo che, in base a elementi concreti (quantità, purezza, numero potenziale di dosi, comportamento e circostanze), la sostanza fosse destinata a cessione a terzi e non a uso esclusivamente personale

  • art. 606, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; il ricorrente ha invocato vizi di motivazione e violazione di legge; la Corte ha ritenuto le doglianze generiche e reiterative rispetto a censure già respinte in sede di merito, applicando il principio di inadmissibilità per motivi duplicativi

  • art. 192, comma 2, cod. proc. pen.

    non presente nel testo integrale della sentenza fornita

    L'art. 192 c.p.p. riguarda la valutazione delle prove: la Cassazione richiama che la valutazione della destinazione della sostanza è rimessa al giudice di merito e sindacabile in cassazione solo per mancanza o manifesta illogicità della motivazione; nel caso concreto la motivazione è stata ritenuta logica e completa

Massime di principio

  • La qualificazione della detenzione come destinata alla cessione a terzi non dipende esclusivamente dalla quantità di droga: va valutata nel suo complesso (quantità, purezza, numero stimato di dosi, comportamento dell'imputato, luogo e modalità di approvvigionamento, assenza di redditi o altri elementi giustificativi).
  • Le valutazioni di merito sui fatti e sulle prove (compreso il conteggio delle dosi e la ricostruzione della condotta) sono sindacabili in Cassazione solo in presenza di mancanza o manifesta illogicità della motivazione; contestazioni generiche o reiterative delle stesse argomentazioni già valutate in grado d'appello sono inammissibili.
  • Per sostenere che la droga era per uso personale il difensore deve fornire elementi probatori specifici e concreti (es. accertamenti sul consumo abituale, documentazione medica, prove sul denaro utilizzato per l'acquisto, spiegazioni plausibili sulle modalità e quantità) che possano ragionevolmente contrastare la valutazione complessiva dei Giudici di merito.
  • Comportamenti come la fuga al controllo, il disfarsi della sostanza e l'acquisto in altra provincia sono elementi indiziari rilevanti per la destinazione a spaccio, soprattutto se uniti alla consistenza quantitativa e alla purezza della sostanza.
  • Chi impugna in Cassazione dovrebbe concentrarsi su vizi di diritto e difetti motivazionali specifici e dimostrabili; non è efficace riproporre in termini generici le stesse critiche già esaminate e respinte nei gradi di merito.

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