Cassazione Penale, Sentenza n. 21161/2024 del 29/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente, sottoposta a custodia cautelare in carcere per ipotesi di reato previste dall'art. 73 D.P.R. 309/1990, aveva chiesto l'autorizzazione a colloqui telefonici, video e in presenza con i prossimi congiunti (esclusi i coimputati). Il GIP ha respinto l'istanza con una mera annotazione "V°= si rigetta" apposta in calce, senza motivazione e senza aver acquisito il parere del pubblico ministero richiesto dall'assetto normativo. La difesa ha quindi impugnato per vizio di motivazione.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso per carenza di motivazione e per mancata acquisizione del parere del pubblico ministero. Ha ritenuto che i provvedimenti incidenti sulla libertà personale siano immediatamente ricorribili e che il giudice competente (secondo art. 279 c.p.p.) debba acquisire il parere del PM e fornire, anche sinteticamente, le ragioni della decisione. Per tali ragioni l'ordinanza impugnata è stata annullata con rinvio al GIP di Pescara per un nuovo giudizio.
Norme richiamate
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73
La norma è richiamata per identificare le ipotesi di reato a carico della ricorrente (illecita attività in materia di stupefacenti). Non è oggetto di interpretazione specifica nella sentenza oltre a costituire il titolo delle imputazioni.
Costituzione, art. 111, settimo comma
La Corte ricorda che i provvedimenti incidenti sulla libertà personale, non altrimenti impugnabili, sono immediatamente ricorribili avanti alla Corte (giurisprudenza), poiché possono aggravare il grado di afflittività della misura custodiale.
Codice di procedura penale, art. 279
La competenza a decidere sulle richieste di permessi/colloqui per gli indagati/imputati in custodia cade sul giudice che procede; tale giudice è tenuto ad acquisire il parere del pubblico ministero e a motivare la decisione, anche sinteticamente.
Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 18
Richiamata per qualificare le 'istanze di colloquio' dei detenuti come provvedimenti che incidono sulla libertà personale e, quindi, immediatamente ricorribili; sottolinea il rilievo costituzionale delle garanzie nei confronti delle misure detentive.
Massime di principio
- I provvedimenti che limitano o regolano i colloqui e i contatti del detenuto possono incidere sulla libertà personale e sono immediatamente impugnabili davanti alla Corte competente.
- Il giudice chiamato a decidere su istanze di colloquio in favore di detenuti (art. 279 c.p.p.) deve acquisire il parere del pubblico ministero; l'assenza di tale acquisizione può portare all'annullamento del provvedimento.
- Anche una motivazione sintetica è sufficiente, ma non può essere del tutto assente: la mera formula "si rigetta" senza alcuna indicazione non soddisfa l'obbligo motivazionale.
- In caso di provvedimento carente sotto il profilo motivazionale o procedurale, la strada efficace è il ricorso mirato a ottenere l'annullamento con rinvio per un nuovo esame, richiamando la mancanza del parere del PM e l'insufficienza della motivazione.
- Nella formulazione dell'istanza difensiva conviene evidenziare aspetti concreti di proporzionalità e sicurezza (relazione di parentela, modalità controllate del colloquio, misure di prevenzione) per facilitare la decisione motivata favorevole dal giudice che procede.
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