Sentenza n. 5230/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento - della determina del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri- I reparto -SM-Ufficio Impiego Personale Marescialli Brigadieri Appuntati e Carabinieri n. -OMISSIS- del 5 giugno 2025 e notificato in data 12 giugno 2025 nella parte in cui è stata respinta la richiesta di assegnazione temporanea presentata dalla ricorrente ai sensi dell’art. 42 bis del D. Lgs. n. 151 del 2001; - laddove occorrer possa, la nota prot. -OMISSIS- del 23 aprile 2025 avente ad “oggetto: preavviso di non accoglimento e S.M.I.”; - di qualsiasi altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché ignoto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di assegnazione temporanea ai sensi dell'art. 42-bis d.lgs. n. 151/2001, unitamente al preavviso di non accoglimento e agli atti connessi
Esito
Favorevole al ricorrente (militare)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego dell'Amministrazione militare alla richiesta di assegnazione temporanea presso una sede nell'area di Bari, proposta ai sensi dell'art. 42-bis d.lgs. n. 151/2001. Il ricorso deduceva vizi di violazione di legge ed eccesso di potere. Nel corso del giudizio, dopo l'accoglimento della domanda cautelare e l'istanza ex art. 59 c.p.a. per la mancata esecuzione della misura, l'Amministrazione ha proceduto al riesame della posizione, annullando il diniego originario e disponendo l'assegnazione temporanea della ricorrente presso una stazione dei Carabinieri in provincia di Bari, per tre anni dalla notificazione del provvedimento.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che il provvedimento amministrativo del 30 settembre 2025 aveva espressamente annullato il diniego impugnato e aveva contestualmente disposto l'assegnazione temporanea della ricorrente presso la stazione di Ruvo di Puglia, nell'ambito territoriale richiesto e in prossimità della residenza familiare. Tale determinazione ha integralmente soddisfatto la pretesa sostanziale fatta valere in giudizio, ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a. Le spese sono state poste a carico dell'Amministrazione secondo il principio della soccombenza virtuale, poiché il soddisfacimento della pretesa è intervenuto dopo l'instaurazione del giudizio e all'esito della fase cautelare. Sono state liquidate in euro 2.000, oltre oneri di legge, con rimborso del contributo unificato ove versato.
Norme richiamate
art. 42-bis d.lgs. n. 151/2001
La disposizione costituisce la base normativa della richiesta di assegnazione temporanea della militare e del successivo provvedimento amministrativo di assegnazione.
art. 59 c.p.a.
È stato richiamato quale fondamento dell'istanza con cui la ricorrente ha lamentato la mancata esecuzione della misura cautelare concessa.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, l'Amministrazione adotta un provvedimento idoneo a soddisfare integralmente la pretesa sostanziale azionata.
art. 73, comma 1, c.p.a.
Richiamato in relazione alle memorie depositate dalla parte ricorrente in vista dell'udienza di merito.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati insieme alla disciplina nazionale per giustificare la tutela dei diritti e della dignità della parte mediante l'oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere ricorre quando, nel corso del giudizio, l'Amministrazione annulla l'atto impugnato e adotta una nuova determinazione che soddisfa integralmente la pretesa sostanziale dedotta dal ricorrente.
- L'adozione di un provvedimento favorevole in sede di riesame, successiva all'instaurazione del giudizio e alla concessione di una misura cautelare, non comporta il rigetto del ricorso, ma impone la declaratoria di cessazione della materia del contendere quando l'interesse sostanziale sia pienamente soddisfatto.
- In caso di cessazione della materia del contendere determinata dal riesame favorevole dell'Amministrazione, le spese possono essere poste a carico della stessa secondo il principio della soccombenza virtuale, valutando l'andamento concreto del giudizio e il fatto che il soddisfacimento della pretesa sia intervenuto dopo l'impugnazione.
- La nuova assegnazione temporanea soddisfa la domanda giudiziale quando riguarda una sede compresa nell'ambito territoriale specificamente richiesto dall'interessato e presenta un'efficacia temporale conforme alla pretesa azionata.
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