Ordinanza n. 213/2026 - Bari, Sezione 3
per l'annullamento - del diniego definitivo del 4.11.2022 -OMISSIS- (prat. edil -OMISSIS-) all'istanza di permesso di costruire in sanatoria, ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001, per le opere eseguite in difformità dalla concessione edilizia -OMISSIS-, su immobile distinto in catasto al-OMISSIS- p.lla 409; - della ordinanza dirigenziale -OMISSIS-prot. -OMISSIS- del 10.11.2022 con cui l'amministrazione locale ingiungeva di provvedere alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi, delle opere realizzate in assenza di permesso di costruire.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 d.P.R. 380/2001 e conseguente ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il diniego definitivo del 4 novembre 2022 relativo all'istanza di permesso di costruire in sanatoria presentata ai sensi dell'art. 36 d.P.R. 380/2001 per opere eseguite in difformità da una precedente concessione edilizia, nonché l'ordinanza dirigenziale del 10 novembre 2022 che ha ingiunto la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi delle opere realizzate in assenza di permesso di costruire. Dal testo non emergono in modo specifico i singoli motivi di ricorso né le censure di legittimità dedotte. Il TAR ha ritenuto necessario acquisire la documentazione amministrativa e una relazione sui fatti, nonché disporre una verificazione tecnica per individuare le opere prive di titolo e verificare, alla luce della destinazione urbanistica della zona, quali opere siano state assentite originariamente, quali siano sanabili e quali non sanabili.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito del ricorso. Ha ordinato al Comune di depositare il provvedimento impugnato e gli altri atti ai sensi dell'art. 46, comma 2, c.p.a., oltre a una relazione istruttoria sui fatti di causa, entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza. Ha inoltre disposto una verificazione, affidata al dirigente dell'ufficio competente per l'Urbanistica del Comune di Ruvo di Puglia, con facoltà di delega a un funzionario tecnico, per descrivere graficamente le porzioni del manufatto realizzate senza titolo e oggetto della domanda di sanatoria e per determinare quali opere siano originariamente assentite, sanabili o non sanabili in relazione alla destinazione urbanistica della zona. La verificazione dovrà svolgersi entro il 30 aprile 2026 e la relazione conclusiva dovrà essere depositata entro il 30 giugno 2026. È stato disposto un anticipo di 500 euro sul compenso del verificatore a carico dei ricorrenti. L'udienza di discussione del merito è stata fissata al 30 settembre 2026. Le generalità dei ricorrenti devono essere oscurate.
Norme richiamate
art. 36 d.P.R. 380/2001
La disposizione è richiamata quale base normativa dell'istanza di permesso di costruire in sanatoria; la verificazione dovrà accertare, tra l'altro, quali opere siano sanabili.
art. 46, comma 2, c.p.a.
Il Comune è tenuto a depositare il provvedimento impugnato e gli altri atti del procedimento, nonché una relazione istruttoria sui fatti di causa.
art. 65 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali poste a fondamento degli incombenti istruttori.
art. 66 c.p.a.
Costituisce la base normativa per la verificazione disposta dal TAR.
art. 67 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali relative agli incombenti istruttori.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Giustifica l'oscuramento delle generalità dei ricorrenti a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando la decisione sul ricorso edilizio dipende dall'individuazione concreta delle opere prive di titolo e dalla loro classificazione come assentite, sanabili o non sanabili in rapporto alla destinazione urbanistica, il giudice amministrativo può disporre una verificazione tecnica ai sensi dell'art. 66 c.p.a.
- Nel giudizio amministrativo, il giudice può ordinare all'amministrazione il deposito del provvedimento impugnato, degli atti del procedimento e di una relazione istruttoria sui fatti di causa quando tali elementi siano necessari per la decisione.
- La verificazione tecnica deve essere affidata a un organismo o soggetto dotato di adeguata competenza e deve essere circoscritta a quesiti tecnici rilevanti per la decisione, con fissazione di termini per lo svolgimento delle operazioni e per il deposito della relazione conclusiva.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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