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Ordinanza

Ordinanza n. 213/2026 - Bari, Sezione 3

per l'annullamento - del diniego definitivo del 4.11.2022 -OMISSIS- (prat. edil -OMISSIS-) all'istanza di permesso di costruire in sanatoria, ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001, per le opere eseguite in difformità dalla concessione edilizia -OMISSIS-, su immobile distinto in catasto al-OMISSIS- p.lla 409; - della ordinanza dirigenziale -OMISSIS-prot. -OMISSIS- del 10.11.2022 con cui l'amministrazione locale ingiungeva di provvedere alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi, delle opere realizzate in assenza di permesso di costruire.

Giustizia amministrativa202300083

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IIIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 d.P.R. 380/2001 e conseguente ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il diniego definitivo del 4 novembre 2022 relativo all'istanza di permesso di costruire in sanatoria presentata ai sensi dell'art. 36 d.P.R. 380/2001 per opere eseguite in difformità da una precedente concessione edilizia, nonché l'ordinanza dirigenziale del 10 novembre 2022 che ha ingiunto la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi delle opere realizzate in assenza di permesso di costruire. Dal testo non emergono in modo specifico i singoli motivi di ricorso né le censure di legittimità dedotte. Il TAR ha ritenuto necessario acquisire la documentazione amministrativa e una relazione sui fatti, nonché disporre una verificazione tecnica per individuare le opere prive di titolo e verificare, alla luce della destinazione urbanistica della zona, quali opere siano state assentite originariamente, quali siano sanabili e quali non sanabili.

La decisione

Il TAR non ha definito il merito del ricorso. Ha ordinato al Comune di depositare il provvedimento impugnato e gli altri atti ai sensi dell'art. 46, comma 2, c.p.a., oltre a una relazione istruttoria sui fatti di causa, entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza. Ha inoltre disposto una verificazione, affidata al dirigente dell'ufficio competente per l'Urbanistica del Comune di Ruvo di Puglia, con facoltà di delega a un funzionario tecnico, per descrivere graficamente le porzioni del manufatto realizzate senza titolo e oggetto della domanda di sanatoria e per determinare quali opere siano originariamente assentite, sanabili o non sanabili in relazione alla destinazione urbanistica della zona. La verificazione dovrà svolgersi entro il 30 aprile 2026 e la relazione conclusiva dovrà essere depositata entro il 30 giugno 2026. È stato disposto un anticipo di 500 euro sul compenso del verificatore a carico dei ricorrenti. L'udienza di discussione del merito è stata fissata al 30 settembre 2026. Le generalità dei ricorrenti devono essere oscurate.

Norme richiamate

  • art. 36 d.P.R. 380/2001

    La disposizione è richiamata quale base normativa dell'istanza di permesso di costruire in sanatoria; la verificazione dovrà accertare, tra l'altro, quali opere siano sanabili.

  • art. 46, comma 2, c.p.a.

    Il Comune è tenuto a depositare il provvedimento impugnato e gli altri atti del procedimento, nonché una relazione istruttoria sui fatti di causa.

  • art. 65 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali poste a fondamento degli incombenti istruttori.

  • art. 66 c.p.a.

    Costituisce la base normativa per la verificazione disposta dal TAR.

  • art. 67 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali relative agli incombenti istruttori.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Giustifica l'oscuramento delle generalità dei ricorrenti a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Quando la decisione sul ricorso edilizio dipende dall'individuazione concreta delle opere prive di titolo e dalla loro classificazione come assentite, sanabili o non sanabili in rapporto alla destinazione urbanistica, il giudice amministrativo può disporre una verificazione tecnica ai sensi dell'art. 66 c.p.a.
  • Nel giudizio amministrativo, il giudice può ordinare all'amministrazione il deposito del provvedimento impugnato, degli atti del procedimento e di una relazione istruttoria sui fatti di causa quando tali elementi siano necessari per la decisione.
  • La verificazione tecnica deve essere affidata a un organismo o soggetto dotato di adeguata competenza e deve essere circoscritta a quesiti tecnici rilevanti per la decisione, con fissazione di termini per lo svolgimento delle operazioni e per il deposito della relazione conclusiva.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioAbusi edilizi e sanzioniIstruttoria processuale
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

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