Sentenza del 03/11/2016 n. 8326 - Comm. Trib. Prov. Milano
Convenzione Italia-Ungheria - Interessi attivi - Società finanziaria - Ingenti risorse proprie - Gestione diretta e autonoma dei finanziamenti - Interposizione fittizia - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa tesi dell'interposizione fittizia non è stata accolta. La società finanziaria ungherese è stata considerata un soggetto effettivo e autonomo, poiché disponeva di rilevanti mezzi propri, gestiva direttamente i finanziamenti e sopportava autonomamente i relativi rischi. Di conseguenza, non è stata esclusa dall'applicazione della Convenzione Italia-Ungheria in base alla sola presunta natura interposta.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la tassazione degli interessi attivi ai sensi della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Ungheria. L'Amministrazione finanziaria sosteneva, in sostanza, che la società finanziaria ungherese fosse un soggetto meramente interposto e non l'effettiva beneficiaria dei finanziamenti o dei relativi interessi. La contestazione è stata valutata alla luce della disponibilità di ingenti risorse proprie, della gestione diretta e autonoma dei finanziamenti e dell'assunzione in proprio dei rischi connessi.
Norme richiamate
Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Ungheria
La Convenzione è stata interpretata nel senso che i benefici convenzionali non possono essere negati mediante la qualificazione come soggetto interposto quando la società estera esercita un'effettiva attività finanziaria, dispone di risorse proprie e assume autonomamente i rischi delle operazioni.
Disciplina convenzionale degli interessi attivi
La tassazione degli interessi deve essere valutata considerando l'effettiva titolarità economica dei proventi e l'autonomia del soggetto che svolge l'attività finanziaria, non soltanto la sua formale localizzazione o struttura societaria.
Massime di principio
- Una società estera non può essere qualificata automaticamente come mero veicolo o soggetto interposto solo perché riceve interessi da operazioni transfrontaliere.
- Per dimostrare l'effettività del soggetto estero sono rilevanti la disponibilità di risorse proprie, l'autonomia decisionale, la gestione diretta delle operazioni e l'assunzione dei rischi economici.
- L'applicazione dei benefici di una convenzione contro le doppie imposizioni deve essere valutata sulla base della sostanza economica dell'attività e dell'effettiva titolarità dei redditi.
- L'Amministrazione finanziaria che contesta l'interposizione deve fornire elementi concreti idonei a dimostrare che la società estera non svolge un'attività autonoma o non è l'effettiva beneficiaria degli interessi.
- La presenza di una struttura societaria internazionale o di finanziamenti infragruppo, da sola, non è sufficiente a negare il trattamento convenzionale.
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