Sentenza del 03/11/2016 n. 239 - Comm. Trib. Prov. Arezzo
Riscossione - Azioni cautelari e conservative - Preavviso di fermo e fermo amministrativo - Non sono atti di esecuzione forzata, ma solo atti funzionali ad essa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha stabilito che l'art. 50, comma 2, del D.P.R. 602/1973 non si applica al preavviso di fermo né al fermo amministrativo, poiché tali atti non costituiscono espropriazione forzata. Di conseguenza, per adottare queste misure non è necessario notificare previamente l'intimazione ad adempiere prevista dalla norma per l'avvio dell'espropriazione oltre l'anno dalla notifica della cartella.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'applicabilità dell'art. 50, comma 2, del D.P.R. 602/1973 al preavviso di fermo e al fermo amministrativo. Tale norma impone, quando l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, la preventiva notifica di un'intimazione ad adempiere. La questione è stata risolta escludendo che il preavviso di fermo e il fermo amministrativo siano atti di espropriazione forzata: essi sono misure cautelari o conservative, funzionali alla successiva esecuzione, ma autonomamente distinti da quest'ultima.
Norme richiamate
Art. 50, comma 2, D.P.R. 602/1973
Se l'esecuzione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione deve essere preceduta dalla notifica di un avviso contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo.
La disposizione si riferisce esclusivamente all'espropriazione forzata e non è applicabile agli atti cautelari o conservativi, quali il preavviso di fermo e il fermo amministrativo.
Massime di principio
- Il preavviso di fermo e il fermo amministrativo sono misure cautelari o conservative, non atti di espropriazione forzata.
- L'intimazione di pagamento prevista dall'art. 50, comma 2, del D.P.R. 602/1973 è necessaria quando si intende avviare un'espropriazione oltre un anno dalla notifica della cartella, ma non per disporre un fermo amministrativo.
- La distinzione tra atti cautelari e atti esecutivi è determinante per individuare gli adempimenti e le garanzie applicabili.
- In una situazione analoga, la mera decorrenza di un anno dalla notifica della cartella non rende automaticamente illegittimo il preavviso di fermo o il fermo, per mancata notifica dell'intimazione ex art. 50, comma 2.
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