Sentenza del 03/11/2016 n. 9517 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La contribuente ha impugnato l'avviso di accertamento ICI relativo all'anno 2008, per l'importo complessivo di 164,00 euro, sostenendo di non essere legittimata passivamente. Gli immobili indicati nell'accertamento erano stati infatti venduti dal padre, G.P., con atto notarile registrato nel 1982, prima della sua morte, e pertanto non erano mai entrati nell'asse ereditario né erano mai divenuti di proprietà della ricorrente. Il Comune ha riconosciuto l'errore e la carenza di legittimazione, chiedendo però che non gli fossero addebitate le spese. La controversia in appello ha riguardato esclusivamente la condanna del Comune alle spese di primo grado.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale aveva dichiarato cessata la materia del contendere, condannando il Comune al pagamento di 150,00 euro di spese. Il Comune ha proposto appello sostenendo che il proprio comportamento collaborativo e il riconoscimento dell'errore avrebbero dovuto escludere la condanna. Il giudice d'appello ha rigettato il gravame, ritenendo che, sebbene il Comune avesse agito con lealtà riconoscendo l'errore, il suo precedente comportamento aveva costretto la contribuente a proporre ricorso e a sostenere spese. È stata quindi confermata la condanna alle spese in applicazione della soccombenza virtuale. Non sono state liquidate spese d'appello, poiché la contribuente non si è costituita.
Norme richiamate
Art. 91 c.p.c.
Prevede la condanna alle spese di causa della parte soccombente.
La parte sostanzialmente soccombente deve rimborsare le spese sostenute dall'altra parte, anche quando il giudizio si conclude senza una decisione di merito definitiva ma risulta fondata la pretesa originaria.
Art. 92 c.p.c.
Consente al giudice, indipendentemente dalla soccombenza, di condannare una parte al rimborso delle spese che con il proprio comportamento ha causato all'altra parte.
Il riconoscimento spontaneo dell'errore non esclude automaticamente la condanna alle spese se l'errore dell'amministrazione ha reso necessario il ricorso del contribuente.
Art. 88 c.p.c.
Impone alle parti il dovere di comportarsi in giudizio con lealtà e probità.
Il Comune non ha violato tale dovere, avendo riconosciuto l'erroneità dell'atto; tuttavia, la correttezza processuale non elimina la responsabilità per le spese causate dall'atto illegittimo.
Ordinanza Corte di Cassazione n. 2719/2015
La condanna alle spese può essere pronunciata anche d'ufficio e anche quando sia dichiarata cessata la materia del contendere.
In caso di cessazione della materia del contendere, il giudice deve valutare quale parte sarebbe risultata soccombente sulla base del fondamento della domanda, applicando il principio della soccombenza virtuale.
Massime di principio
- Quando l'amministrazione annulla o riconosce erroneo un avviso dopo la proposizione del ricorso, la controversia può cessare, ma ciò non comporta automaticamente l'assenza di responsabilità per le spese.
- Se l'errore dell'ente ha costretto il contribuente ad avviare il giudizio, il giudice può porre le spese a carico dell'amministrazione sulla base della soccombenza virtuale, anche in assenza di una pronuncia definitiva sul merito.
- Il comportamento collaborativo e il riconoscimento dell'errore possono evitare ulteriori contestazioni o incidere sulla valutazione delle spese, ma non cancellano necessariamente gli esborsi già sostenuti dal contribuente.
- In una controversia tributaria, la prova che il bene non apparteneva al contribuente nel periodo d'imposta può escludere la legittimazione passiva e fondare l'annullamento dell'accertamento.
- La mancata costituzione in appello della parte vittoriosa può comportare l'assenza di una pronuncia sulle spese del secondo grado, pur restando ferma la decisione favorevole ottenuta in primo grado.
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