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Sentenza

Sentenza del 03/11/2016 n. 9516 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

Processo tributario - Parti Del Processo.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente aveva impugnato due cartelle di pagamento relative a tasse automobilistiche degli anni 1996 e 1997, conosciute tramite estratto di ruolo. Contestava l'omessa notifica delle cartelle e degli atti prodromici, chiedendo anche l'accertamento della prescrizione triennale prevista per le tasse automobilistiche. La Commissione Tributaria Provinciale aveva dichiarato il ricorso inammissibile per la regolare notifica delle cartelle e la conseguente tardività dell'impugnazione. Il contribuente era deceduto durante il giudizio di primo grado, prima della proposizione dell'appello.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha dichiarato inammissibile l'appello per carenza di mandato. Il difensore poteva continuare a rappresentare il contribuente defunto soltanto nella fase processuale di primo grado in cui il decesso si era verificato, ma non poteva proporre appello dopo la morte del mandante sulla base della procura originaria. Per proporre validamente l'impugnazione sarebbe stato necessario un nuovo mandato conferito dagli eredi. Il giudizio di primo grado è stato ritenuto legittimamente proseguito fino alla decisione, poiché il decesso non era stato dichiarato dal difensore. È stato disposto nulla sulle spese.

Norme richiamate

  • Art. 299 c.p.c.

    In caso di morte o di perdita della capacità di stare in giudizio di una delle parti o del suo rappresentante legale, il processo è interrotto.

    La morte della parte costituisce causa di interruzione del processo, ma l'interruzione opera secondo le modalità previste dalla disciplina processuale e non determina automaticamente l'interruzione d'ufficio quando l'evento non sia dichiarato nei modi stabiliti.

  • Art. 300 c.p.c.

    La morte o la perdita della capacità processuale è dichiarata dal procuratore, che ha il potere di far proseguire la causa fino alla decisione.

    Il difensore può mantenere la rappresentanza della parte deceduta e portare a termine la fase processuale in corso, purché l'evento non determini validamente l'interruzione secondo le forme previste.

  • Art. 1722, n. 4, c.c.

    La morte del mandante estingue il mandato.

    La morte del cliente estingue il mandato difensivo per le attività processuali successive alla fase in cui il decesso è avvenuto. Pertanto, il difensore non può proporre un nuovo grado di giudizio sulla base della procura originaria e deve ottenere un nuovo mandato dagli eredi.

  • Art. 3 D.L. 2/1986, convertito nella legge 60/1986

    Termine triennale di prescrizione per le tasse automobilistiche.

    La norma era invocata dal contribuente per sostenere che, anche dopo la notifica delle cartelle, il credito relativo alle tasse automobilistiche si fosse prescritto decorso il termine triennale.

  • Art. 26 D.P.R. 602/1973

    Notificazione della cartella di pagamento anche a mezzo posta.

    Equitalia ha richiamato la norma per sostenere la validità delle notifiche effettuate a mezzo posta e consegnate alla moglie del contribuente.

  • Art. 21-octies legge 241/1990

    Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.

    La norma è stata richiamata da Equitalia per sostenere che eventuali irregolarità procedurali non avrebbero comportato l'annullamento di un atto vincolato, quando il contenuto non avrebbe potuto essere diverso.

  • Cass. civ., n. 9064/2006

    Il difensore della parte deceduta non è legittimato a proporre appello dopo il decesso del rappresentato, anche se la procura originaria prevedeva l'estensione a ogni grado del giudizio.

  • Cass. civ., n. 18485/2010

    Il difensore può continuare a rappresentare la parte deceduta soltanto nella fase processuale in cui si è verificato il decesso; se la morte è precedente alla proposizione dell'appello, occorre un nuovo mandato conferito dagli eredi.

Massime di principio

  • La procura rilasciata per il giudizio non consente automaticamente al difensore di iniziare un nuovo grado dopo la morte del cliente: se il decesso precede l'impugnazione, il difensore deve ricevere un nuovo mandato dagli eredi.
  • Il principio di ultrattività del mandato permette al difensore di concludere la fase processuale già iniziata quando il cliente muore, ma non di proporre nuove impugnazioni dopo il decesso.
  • La conoscenza del decesso da parte del giudice, anche acquisita aliunde, non comporta necessariamente l'interruzione d'ufficio del processo; tuttavia, deve essere valutata ai fini della validità e dell'ammissibilità degli atti successivi.
  • Quando il decesso avviene durante il primo grado e non viene dichiarato, il giudizio può essere portato a termine nella fase in corso, mentre l'appello successivamente proposto dal precedente difensore può essere dichiarato inammissibile per difetto di rappresentanza.
  • In situazioni analoghe è essenziale verificare la data del decesso rispetto alla data di proposizione dell'impugnazione e acquisire tempestivamente una procura dagli eredi prima di presentare l'atto.

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