Sentenza del 03/11/2016 n. 238 - Comm. Trib. Prov. Arezzo
Ici - Fabbricati soggetti a manutenzione straordinaria ex art. 31 comma 1, lett. b), L. 457/1978 - Determinazione imposta sulla base del valore dell'area edificabile - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa tesi del contribuente è stata accolta: la mera manutenzione straordinaria rientrante nella lett. b) dell'art. 31, comma 1, della Legge n. 457/1978 non trasforma il bene in un'area edificabile ai fini ICI. Pertanto, l'imposta deve essere determinata sulla base della rendita catastale del fabbricato, e non sul valore venale dell'area edificabile.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava il criterio di determinazione dell'ICI per fabbricati interessati da interventi di manutenzione straordinaria ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. b), della Legge n. 457/1978. Il ricorrente sosteneva che l'imposta dovesse essere calcolata sulla rendita catastale dell'immobile e non sul valore dell'area edificabile, criterio applicabile agli interventi di ristrutturazione o demolizione e ricostruzione riconducibili a fattispecie diverse.
Norme richiamate
Art. 31, comma 1, lett. b), Legge n. 457/1978
interventi di manutenzione straordinaria
Gli interventi di mera manutenzione straordinaria non comportano, ai fini ICI, l'assimilazione del fabbricato a un'area edificabile; la base imponibile resta collegata alla rendita catastale dell'immobile.
Massime di principio
- Per gli immobili sottoposti a sola manutenzione straordinaria, l'ICI deve essere calcolata sulla rendita catastale del fabbricato e non sul valore dell'area edificabile.
- Il criterio fondato sul valore dell'area edificabile presuppone interventi o situazioni che incidano sostanzialmente sull'edificabilità o comportino demolizione e ricostruzione, non la mera manutenzione straordinaria.
- La qualificazione urbanistica effettiva dell'intervento è decisiva: occorre distinguere la manutenzione straordinaria dalla ristrutturazione edilizia o dalla nuova costruzione.
- L'amministrazione non può applicare automaticamente la base imponibile delle aree edificabili quando il fabbricato conserva la propria consistenza e l'intervento non determina una trasformazione edilizia sostanziale.
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