Sentenza del 03/11/2016 n. 1037 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
NON DISPONIBILE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente ha impugnato l'avviso di accertamento ICI relativo all'anno 2009, di importo pari a 650 euro, sostenendo che fosse decaduto il potere del Comune di accertare il tributo. L'avviso, spedito il 29 dicembre 2014 ma ricevuto l'8 gennaio 2015, sarebbe stato notificato oltre il termine quinquennale del 31 dicembre 2014 previsto dall'art. 1, comma 161, della legge n. 296/2006. La contribuente sosteneva che dovesse rilevare la data di ricezione e richiamava la sentenza delle Sezioni Unite n. 24822/2015, secondo cui la scissione degli effetti della notificazione non si applicherebbe agli atti sostanziali.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale dell'Aquila ha rigettato l'appello e confermato la validità dell'accertamento. Ha ritenuto applicabile anche agli avvisi di accertamento tributario il principio della scissione degli effetti della notificazione: per il Comune la notifica si perfeziona con la consegna dell'atto al servizio postale, mentre per la contribuente con la ricezione. Poiché l'avviso era stato spedito il 29 dicembre 2014, il Comune non era decaduto dal potere di accertamento, anche se la ricezione era avvenuta l'8 gennaio 2015. L'appellante è stata condannata alle spese del secondo grado, liquidate in 400 euro oltre accessori e rimborso forfettario del 15%, nonché al versamento di un ulteriore contributo unificato di importo pari a quello già dovuto.
Norme richiamate
Legge n. 296/2006, art. 1, comma 161
Gli enti locali [...] notificando al contribuente [...] un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
La norma stabilisce il termine quinquennale di decadenza per la notifica degli accertamenti degli enti locali. Secondo la sentenza, ai fini del rispetto del termine rileva la data di spedizione dell'atto da parte dell'amministrazione, non quella di ricezione da parte del contribuente.
D.P.R. n. 600/1973, art. 60
Il richiamo alle norme sulle notificazioni del processo civile consente di applicare agli avvisi di accertamento tributario il principio della scissione degli effetti della notificazione tra notificante e destinatario.
Codice di procedura civile, art. 156
La notificazione eventualmente nulla può essere sanata quando l'atto raggiunge il proprio scopo, ad esempio mediante la proposizione del ricorso. La sentenza precisa tuttavia che la sanatoria deve intervenire prima della scadenza del termine di decadenza previsto per l'accertamento.
Codice civile, art. 1334
Per gli atti negoziali unilaterali recettizi l'efficacia si produce quando l'atto giunge a conoscenza del destinatario. La sentenza distingue tali atti dagli avvisi di accertamento tributario, ai quali applica invece la scissione degli effetti.
Codice civile, art. 2901
Richiamato nell'ambito della distinzione operata dalle Sezioni Unite tra atti processuali, atti negoziali e atti processuali con effetti sostanziali; non costituisce però la disciplina direttamente applicata al caso dell'accertamento ICI.
Codice civile, art. 2943
Richiamato per illustrare la diversa questione dell'interruzione della prescrizione e i limiti del principio di scissione degli effetti della notificazione.
Legge n. 228/2012, art. 1, comma 17, e D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
In caso di rigetto integrale, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, la parte che l'ha proposta deve versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Massime di principio
- Per gli avvisi di accertamento tributario notificati tramite servizio postale, il termine di decadenza dell'amministrazione è normalmente rispettato se l'atto viene consegnato al servizio postale entro l'ultimo giorno utile, anche quando il contribuente lo riceve successivamente.
- La natura sostanziale dell'avviso di accertamento non impedisce l'applicazione di regole processuali sulla notificazione quando la normativa tributaria vi rinvia espressamente.
- Non bisogna estendere automaticamente agli atti tributari la regola secondo cui gli atti negoziali unilaterali producono effetti solo dal momento della ricezione: occorre verificare la disciplina speciale applicabile e i precedenti giurisprudenziali consolidati.
- La proposizione del ricorso può sanare eventuali vizi della notificazione per raggiungimento dello scopo, ma tale sanatoria non consente di superare un termine di decadenza già definitivamente scaduto.
- Prima di contestare la tardività di un accertamento occorre distinguere tra data dell'atto, data di consegna al servizio postale, data di perfezionamento della notifica per l'amministrazione e data di ricezione del contribuente.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 3 nov 2016Sentenza del 03/11/2016 n. 22174 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 3 nov 2016Sentenza del 03/11/2016 n. 22175 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 3 nov 2016Sentenza del 03/11/2016 n. 22178 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 3 nov 2016Sentenza del 03/11/2016 n. 22180 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 3 nov 2016Sentenza del 03/11/2016 n. 22181 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 3 nov 2016Sentenza del 03/11/2016 n. 22186 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →