Regolamento (UE) 2023/1488
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1488 della Commissione del 6 luglio 2023 che rinnova l’approvazione della sostanza attiva a basso rischio sabbia di quarzo, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento rinnova l’approvazione della sabbia di quarzo come sostanza attiva a basso rischio ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009. Stabilisce condizioni specifiche di purezza e limiti per l’impurezza di silice cristallina respirabile, fissando la nuova scadenza dell’approvazione al 31 agosto 2038. Adegua inoltre il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, spostando la sostanza nella parte D dell’elenco delle sostanze approvate.
Rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva a basso rischio sabbia di quarzo e aggiornamento del relativo elenco nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.
Ambito di applicazione
Si applica alla sostanza attiva sabbia di quarzo impiegata nei prodotti fitosanitari ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, con effetti su approvazione, condizioni tecniche di purezza e impurezze, e inserimento nell’elenco delle sostanze attive approvate. Produce effetti in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile; si applica dal 1º settembre 2023. Non disciplina altri prodotti o sostanze diverse da quella oggetto del rinnovo.
Rinnovo dell’approvazione della sabbia di quarzo
Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1488 rinnova l’approvazione della sostanza attiva a basso rischio sabbia di quarzo ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, nell’ambito della disciplina UE sull’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari. La Commissione fonda il rinnovo sulle procedure di valutazione svolte dallo Stato membro relatore e correlatore, sulle conclusioni dell’EFSA e sull’esame delle osservazioni dei richiedenti e degli Stati membri.
Contesto procedurale e valutazione scientifica
La sabbia di quarzo era già inclusa nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE ed è quindi considerata approvata a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009, risultando elencata nel regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. La domanda di rinnovo è stata presentata alla Lettonia, quale Stato membro relatore, e alla Romania, quale Stato membro correlatore, nei termini previsti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012; i fascicoli supplementari sono stati trasmessi anche alla Commissione e all’EFSA. Dopo la consultazione pubblica e la trasmissione delle osservazioni, l’EFSA ha concluso il 16 agosto 2022 che è prevedibile che la sabbia di quarzo soddisfi i criteri di approvazione di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009.
Natura della sostanza e condizioni del rinnovo
La Commissione ritiene che la sabbia di quarzo sia una sostanza attiva a basso rischio ai sensi dell’articolo 22 del regolamento (CE) n. 1107/2009, poiché non è considerata potenzialmente pericolosa e soddisfa i requisiti dell’allegato II, punto 5. Tuttavia, alla luce delle conoscenze scientifiche e tecniche e dell’esito della valutazione dei rischi, il rinnovo è accompagnato da condizioni tecniche specifiche: è fissata una purezza minima pari a 915 g/kg e viene introdotto un limite per l’impurezza di silice cristallina respirabile (SiO2) con diametro delle particelle ≤ 10 μm, che non può superare lo 0,1 % di particelle nel materiale tecnico.
Aggiornamento dell’elenco delle sostanze attive approvate
Il regolamento modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. In particolare, la voce 247 relativa alla sabbia di quarzo è soppressa dalla parte A dell’allegato e la sostanza è inserita nella parte D con una nuova voce recante i dati identificativi, la purezza, la data di approvazione e la scadenza dell’approvazione. La nuova approvazione decorre dal 1º settembre 2023 e scade il 31 agosto 2038.
Prescrizioni applicative e misure di mitigazione del rischio
Per l’attuazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, occorre tenere conto delle conclusioni contenute nella relazione sul rinnovo, in particolare nelle appendici I e II. Il regolamento precisa inoltre che le condizioni d’impiego devono comprendere, se del caso, misure di mitigazione del rischio.
Entrata in vigore e efficacia
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica dal 1º settembre 2023, ossia dal giorno successivo alla scadenza della precedente approvazione della sostanza. Trattandosi di regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Rinnovo dell’approvazione
L’approvazione della sostanza attiva sabbia di quarzo è rinnovata ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009. Il rinnovo riguarda la sostanza utilizzata nei prodotti fitosanitari e si fonda sulla valutazione del rischio e sulle conclusioni EFSA, che hanno indicato che la sostanza soddisfa i criteri di approvazione dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009.
Qualifica di sostanza attiva a basso rischio
La Commissione qualifica la sabbia di quarzo come sostanza attiva a basso rischio ai sensi dell’articolo 22 del regolamento (CE) n. 1107/2009, ritenendo che non sia una sostanza potenzialmente pericolosa e che soddisfi le condizioni di cui all’allegato II, punto 5, del medesimo regolamento.
Condizioni specifiche di purezza e impurezze
Per garantire la sicurezza della sostanza attiva, l’allegato I fissa una purezza minima di 915 g/kg. Inoltre, l’impurezza silice cristallina con diametro delle particelle pari o inferiore a 10 μm, rilevante sotto il profilo tossicologico, non deve superare lo 0,1 % di particelle nel materiale tecnico.
Decorrenza dell’approvazione e scadenza
La data di approvazione è fissata al 1º settembre 2023 e la nuova scadenza dell’approvazione al 31 agosto 2038.
Aggiornamento dell’elenco delle sostanze approvate
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato: la voce 247 relativa alla sabbia di quarzo è soppressa dalla parte A e la corrispondente voce è inserita nella parte D con le nuove condizioni e date di approvazione.
Prescrizioni per l’uso e principi uniformi
Ai fini dell’attuazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, occorre tener conto delle conclusioni sulla sabbia di quarzo contenute nella relazione sul rinnovo, in particolare nelle appendici I e II. Le condizioni d’impiego devono includere, se del caso, misure di mitigazione del rischio.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1º settembre 2023. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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