Regolamento (UE) 2023/1797
Regolamento delegato (UE) 2023/1797 della Commissione del 7 luglio 2023 che integra il regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio specificando il numero e i titoli delle variabili del dominio «utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione» per l’anno di riferimento 2024 (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato completa il regolamento (UE) 2019/1700 precisando, per il 2024, la struttura delle variabili da raccogliere nel dominio statistico sull’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. L’allegato elenca in modo dettagliato variabili obbligatorie, facoltative e derivate per numerose aree tematiche, dalla demografia al mercato del lavoro, fino all’e-commerce, all’interazione con la pubblica amministrazione e all’internet delle cose. La finalità è assicurare comparabilità e coerenza delle statistiche europee richieste a livello unionale. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Specifica per l’anno di riferimento 2024 il numero e i titoli delle variabili del dominio statistico «utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione» nell’ambito del quadro comune del regolamento (UE) 2019/1700.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica agli Stati membri dell’Unione europea in quanto atto delegato direttamente applicabile, e riguarda la produzione di statistiche europee su persone e famiglie basate su dati a livello individuale ottenuti da campioni, limitatamente al set di dati del dominio «utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione» per l’anno di riferimento 2024. Non introduce un regime sostanziale autonomo per gli operatori economici o i cittadini, ma vincola le autorità statistiche nazionali nella rilevazione e trasmissione dei dati secondo l’allegato. È rilevante ai fini del SEE.
Regolamento delegato (UE) 2023/1797 – variabili del dominio «utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione» per il 2024
Il regolamento delegato integra il regolamento (UE) 2019/1700 specificando, per l’anno di riferimento 2024, il numero e i titoli delle variabili da utilizzare nel set di dati del dominio statistico relativo all’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. La misura è adottata per garantire la comparabilità e la completezza delle statistiche europee su persone e famiglie basate su campioni, in coerenza con il quadro comune istituito dal regolamento di base.
Base giuridica e finalità
La Commissione richiama l’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1700, osservando che, per soddisfare le esigenze statistiche relative alle tematiche specifiche previste dall’allegato I di tale regolamento, è necessario precisare le variabili del dominio ICT per il 2024. Il regolamento non disciplina comportamenti di operatori economici o cittadini, ma organizza e standardizza il contenuto della rilevazione statistica che gli Stati membri devono predisporre.
Ambito e struttura dell’allegato
L’allegato è il cuore del provvedimento e suddivide le variabili per aree tematiche. Vengono indicate, per ciascuna variabile, la tematica, la tematica specifica, l’identificativo e il nome/descrizione, distinguendo tra variabili obbligatorie, facoltative e derivate. Il set include:
- aspetti tecnici e di rilevazione (ad es. anno di indagine, data della prima intervista, strato, unità primaria di campionamento);
- dati di identificazione e pesi campionari;
- caratteristiche dell’intervista e localizzazione geografica;
- caratteristiche personali e familiari;
- partecipazione al mercato del lavoro;
- istruzione;
- salute e reddito.
Partecipazione alla società dell’informazione
La sezione più estesa riguarda la partecipazione alla società dell’informazione e comprende oltre cento variabili. Le macro-aree sono:
- accesso a internet e frequenza d’uso;
- attività svolte online, come e-mail, chiamate, social media, messaggistica, ricerca di informazioni, contenuti multimediali, apprendimento online e interazioni sanitarie digitali;
- utilizzo di servizi di e-commerce, compresi acquisti di beni fisici, abbonamenti digitali, servizi di trasporto, alloggi, biglietti per eventi, software, giochi e prodotti finanziari;
- interazione con le amministrazioni pubbliche, incluse consultazioni di dati personali, accesso a registri pubblici, richiesta di documenti e certificati, presentazione di domande e dichiarazioni, prenotazioni e pagamento di servizi, nonché motivi del mancato utilizzo e problemi riscontrati;
- utilizzo dell’internet delle cose, con riferimenti a dispositivi domestici intelligenti, sistemi di sicurezza, elettrodomestici connessi, wearable, dispositivi sanitari e veicoli connessi;
- effetti dell’uso e criteri di acquisto dei dispositivi digitali, con attenzione a durata, riparabilità, efficienza energetica e ritiro dell’usato.
Variabili facoltative e derivate
Il regolamento prevede numerose variabili facoltative, sia tecniche sia di contenuto, che gli Stati membri possono includere secondo le esigenze statistiche nazionali e la disponibilità dei dati. In alcuni casi sono previste variabili derivate, ad esempio nel campo dell’istruzione o di classificazioni sintetiche, per migliorare l’analisi comparata dei risultati.
Entrata in vigore e effetto giuridico
L’articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come ogni regolamento UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Specificazione delle variabili per il dominio ICT 2024
L’articolo 1 rinvia all’allegato per il numero e i titoli delle variabili del set di dati relativo al dominio «utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione» per l’anno di riferimento 2024. L’allegato dettaglia le variabili tecniche, anagrafiche, socio-demografiche e di contenuto per la rilevazione statistica.
Base giuridica e finalità statistiche
Il regolamento è adottato ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1700 e si fonda sull’esigenza di soddisfare le pertinenti tematiche specifiche previste dall’allegato I di tale regolamento, garantendo una base comune per le statistiche europee su persone e famiglie.
Struttura dell’allegato e variabili obbligatorie/facoltative
L’allegato organizza il set di dati in sezioni tematiche e distingue variabili da rilevare, variabili derivatedi e variabili facoltative. Sono previste, tra le altre, variabili tecniche, di identificazione, di pesatura, di intervista, di localizzazione, relative a caratteristiche personali e familiari, lavoro, istruzione, salute, reddito, partecipazione alla società dell’informazione, commercio elettronico, internet delle cose ed effetti dell’uso.
Contenuti principali della parte sulla società dell’informazione
La sezione più ampia riguarda la partecipazione alla società dell’informazione, con variabili su accesso a internet, frequenza d’uso, attività svolte online, servizi pubblici digitali, motivi del mancato utilizzo, problemi riscontrati, commercio elettronico e uso di dispositivi connessi. Sono incluse anche variabili su acquisti online di beni e servizi, abbonamenti digitali, servizi finanziari via internet e utilizzo di smart device domestici e personali.
Entrata in vigore e applicabilità diretta
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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