Regolamento (UE) 2023/2175
Regolamento delegato (UE) 2023/2175 della Commissione, del 7 luglio 2023, che integra il regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che precisano in maniera più particolareggiata gli obblighi di mantenimento del rischio per cedenti, promotori, prestatori originari e gestori
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato specifica in dettaglio come va adempiuto l’obbligo di mantenimento del rischio previsto dall’articolo 6 del regolamento (UE) 2017/2402. Chiarisce chi può mantenere l’interesse economico netto rilevante, in quali forme, con quali modalità di misurazione e con quali limiti rispetto a coperture, cessioni, flussi di cassa e ricartolarizzazioni. Introduce inoltre regole particolari per programmi ABCP, cartolarizzazioni di esposizioni deteriorate, linee di credito e cartolarizzazioni di strumenti di debito propri, oltre a criteri per dimostrare l’esperienza dei gestori nelle cartolarizzazioni di NPL. Il regolamento abroga il precedente regolamento delegato (UE) n. 625/2014, salvo la disciplina transitoria richiamata dal regolamento (UE) 2017/2402.
Norme tecniche di regolamentazione che precisano gli obblighi di mantenimento del rischio nella cartolarizzazione per cedenti, promotori, prestatori originari e gestori.
Ambito di applicazione
Si applica alle operazioni di cartolarizzazione disciplinate dal regolamento (UE) 2017/2402, con particolare riguardo all’obbligo di mantenere su base continuativa un interesse economico netto rilevante ai sensi dell’articolo 6. Riguarda cedenti, promotori, prestatori originari, gestori nelle cartolarizzazioni di esposizioni deteriorate tradizionali, nonché i casi di cartolarizzazioni sintetiche, ABCP, ricartolarizzazioni, cartolarizzazioni rotative e cartolarizzazioni di strumenti di debito di propria emissione. Si applica anche alle ipotesi di mantenimento su base consolidata e alle eccezioni previste per talune operazioni di negoziazione di correlazione; è obbligatorio e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in GUUE.
Norme tecniche di regolamentazione sugli obblighi di mantenimento del rischio nella cartolarizzazione
Il regolamento delegato (UE) 2023/2175 integra il regolamento (UE) 2017/2402 precisando in modo analitico come deve essere assolto l’obbligo di mantenimento del rischio da parte di cedenti, promotori, prestatori originari e, in taluni casi, gestori. L’intervento mira a chiarire l’equivalenza tra forme di mantenimento diretto, sintetico o potenziale, a preservare l’allineamento di interessi tra originatori e investitori e a rendere omogenea l’applicazione delle regole in diverse strutture di cartolarizzazione, incluse quelle ABCP, sintetiche, rotative, di esposizioni deteriorate e di ricartolarizzazione.
Ambito soggettivo e strutture interessate
Le regole si applicano a tutte le cartolarizzazioni rientranti nel perimetro dell’articolo 6 del regolamento (UE) 2017/2402. I soggetti tenuti al mantenimento possono essere cedenti, promotori, prestatori originari o, nelle cartolarizzazioni di esposizioni deteriorate tradizionali, gestori dotati dell’esperienza richiesta. Il testo disciplina inoltre il mantenimento su base consolidata nei gruppi, le operazioni con più soggetti potenzialmente obbligati e i casi in cui il mantenimento può essere assolto da un solo soggetto in presenza di specifiche condizioni economiche o organizzative.
Forme di mantenimento riconosciute
L’articolo 1 introduce due nozioni essenziali: il mantenimento sintetico, realizzato tramite strumenti derivati, e il mantenimento potenziale, fondato su un sostegno creditizio immediatamente eseguibile, come garanzie o lettere di credito. L’articolo 3 consente di adempiere all’obbligo attraverso tali forme, purché l’importo mantenuto sia almeno pari a quello richiesto dall’opzione corrispondente dell’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento base, e purché siano fornite agli investitori informazioni complete sulla struttura, sulla metodologia di calcolo e sull’equivalenza dell’opzione scelta.
Sezione verticale, segmenti prime perdite e altre opzioni del 5 %
Il regolamento dettaglia le modalità con cui può essere rispettato il minimo del 5 % previsto dall’articolo 6, paragrafo 3. Per la sezione verticale, l’articolo 4 ammette il mantenimento diretto del 5 % di ciascun segmento, il mantenimento di un’esposizione proporzionale su tutti i segmenti, oppure il mantenimento di una quota subordinata del 5 % di ciascuna esposizione cartolarizzata; nei programmi ABCP, una linea di liquidità può valere come mantenimento se copre il 100 % del rischio di credito e se gli investitori possono verificarne ex ante le condizioni. L’articolo 7 disciplina il segmento prime perdite, consentendo anche l’uso di eccesso di garanzia quando esso svolga effettivamente una funzione first loss pari almeno al 5 %. L’articolo 8, invece, richiede che, quando il mantenimento avviene a livello di singola esposizione, il rischio conservato sia subordinato a quello cartolarizzato e ammette, in via eccezionale, la vendita a sconto delle esposizioni con requisiti specifici sullo sconto e sulla rimborsabilità.
Misurazione del mantenimento e regole sui flussi economici
L’articolo 10 definisce il momento di avvio dell’operazione e stabilisce come misurare l’interesse economico netto: il prezzo di acquisizione non rileva se il calcolo si basa sul nominale; il margine positivo tradizionale è escluso; il margine positivo sintetico può essere computato come first loss se soggetto a requisiti patrimoniali; il metodo di calcolo non può essere alterato nel corso della vita dell’operazione salvo circostanze eccezionali. L’articolo 11 chiarisce che, per le linee di credito, rilevano solo gli importi già utilizzati. L’articolo 15 impedisce meccanismi di ammortamento o priorità nei flussi di cassa che riducano più rapidamente l’interesse mantenuto rispetto a quello trasferito e disciplina in modo rigoroso le commissioni pagabili al soggetto che mantiene l’interesse, imponendo condizioni di mercato e un effettivo corrispettivo per servizi resi.
Divieti di copertura e trasferimento dell’interesse mantenuto
L’articolo 12 ribadisce che l’obbligo di mantenimento è adempiuto solo se l’interesse conservato non è attenuato da coperture del rischio di credito e non viene venduto, trasferito o ceduto. Sono tuttavia ammesse coperture che non incidano sul rischio di credito e l’uso dell’interesse mantenuto come garanzia di finanziamento, purché non si trasferisca a terzi l’esposizione al rischio di credito. Specifiche deroghe operano in caso di insolvenza, impedimenti giuridici sopravvenuti o mantenimento su base consolidata.
Ricartolarizzazioni, strumenti di debito propri e mantenimento consolidato
L’articolo 17 impone il mantenimento a ciascun livello delle ricartolarizzazioni, salvo una deroga quando il cedente della ricartolarizzazione coincide con il cedente e soggetto che mantiene l’interesse della cartolarizzazione sottostante, il portafoglio sia composto solo da esposizioni già mantenute oltre il minimo e non vi siano mismatch di durata. La mera segmentazione di un segmento in segmenti contigui non è considerata ricartolarizzazione. L’articolo 16 semplifica il quadro per le cartolarizzazioni di strumenti di debito di propria emissione, comprese le obbligazioni garantite, prevedendo che in tali casi l’obbligo di mantenimento sia soddisfatto. L’articolo 14 disciplina il mantenimento su base consolidata nei gruppi, imponendo che, se il soggetto mantenitore esce dal perimetro di vigilanza consolidata, altre entità del gruppo subentrino nel rispetto dell’obbligo.
Cartolarizzazioni di esposizioni deteriorate e requisito di esperienza del gestore
Per le cartolarizzazioni di esposizioni deteriorate tradizionali, l’articolo 9 adatta il calcolo del mantenimento al valore netto delle esposizioni deteriorate, con regole specifiche per la ripartizione dello sconto sul prezzo di acquisto non rimborsabile. L’articolo 19 introduce il requisito di esperienza per i gestori che intendano assumere il ruolo di soggetto mantenitore: l’esperienza può risultare dalla professionalità del management, da una pregressa attività di almeno cinque anni del gestore o del gruppo, oppure da requisiti individuali quinquennali di almeno due amministratori e del senior management, con supporto di un backup servicer idoneo. Tale esperienza deve essere documentata in modo sufficientemente dettagliato per consentire agli investitori istituzionali di svolgere la due diligence prevista dal regolamento (UE) 2017/2402.
Selezione delle attività e prevenzione dell’anti-selezione
L’articolo 18 sviluppa i criteri dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento base, volti a prevenire la selezione opportunistica di attivi di peggiore qualità. Il cedente deve dimostrare che le attività trattenute in bilancio sono comparabili a quelle trasferite alla SSPE per profili di performance attesa e che non vi è ragione di attendersi performance significativamente migliori delle attività trattenute. La presenza di politiche, procedure e controlli interni anti-selezione è parte integrante della verifica di conformità. Se, dopo la cartolarizzazione, non restano in bilancio esposizioni comparabili, salvo quelle già contrattualmente impegnate, ciò può comunque integrare il rispetto dell’articolo 6, paragrafo 2, purché la circostanza sia chiaramente comunicata agli investitori.
Abrogazione e applicazione temporale
Il regolamento abroga il regolamento delegato (UE) n. 625/2014, salvo la previsione transitoria richiamata dall’articolo 43, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/2402. Entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Definizioni di mantenimento sintetico e potenziale
L’articolo 1 definisce la forma sintetica di mantenimento come il mantenimento dell’interesse economico netto rilevante mediante strumenti derivati e la forma potenziale come il mantenimento mediante sostegno creditizio che ne garantisca l’immediata esecuzione, incluse garanzie, lettere di credito o strumenti analoghi.
Soggetti legittimati a mantenere l’interesse e ripartizione dell’obbligo
L’articolo 2 indica che l’obbligo di mantenimento può essere assolto da cedenti, promotori, prestatori originari o, nelle cartolarizzazioni di esposizioni deteriorate tradizionali, dai gestori che soddisfano il requisito di esperienza. Se vi sono più soggetti eleggibili, l’obbligo è di regola proporzionale, con alcune eccezioni: in specifiche ipotesi ABCP o di concentrazione dell’originazione l’obbligo può essere assolto interamente da un solo cedente o prestatore originario; per più promotori o più gestori sono previste regole di individuazione del soggetto principale oppure la ripartizione pro quota. Il paragrafo 7 chiarisce quando un soggetto non è considerato costituito od operante esclusivamente al fine di cartolarizzare le esposizioni.
Forme sintetiche o potenziali di mantenimento: condizioni di validità
L’articolo 3 ammette l’adempimento tramite forma sintetica o potenziale solo se l’importo mantenuto è almeno pari a quello richiesto dall’opzione equivalente dell’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/2402 e se la circostanza è comunicata nel documento di offerta finale, nel prospetto, nella sintesi dell’operazione o nel riepilogo delle principali caratteristiche. Devono essere indicati tutti i dettagli, compresa la metodologia di calcolo e l’equivalenza rispetto a una delle opzioni di cui all’articolo 6, paragrafo 3, lettere da a) a e). Per soggetti diversi da enti bancari o assicurativi/riassicurativi, l’interesse mantenuto deve essere integralmente coperto da garanzie reali in disponibilità liquide e detenuto secondo le regole MiFID II richiamate.
Sezione verticale del 5 % e linea di liquidità in ABCP
L’articolo 4 specifica le modalità con cui si considera assolto il mantenimento pari ad almeno il 5 % del valore nominale di ciascun segmento ceduto o trasferito agli investitori: mantenimento diretto del 5 %, mantenimento di un’esposizione proporzionale su tutti i segmenti, mantenimento del 5 % di ciascuna esposizione cartolarizzata con rango pari o subordinato, oppure, nei programmi ABCP, una linea di liquidità che copra il 100 % del rischio di credito delle esposizioni finanziate dal programma, sia efficace per tutta la durata dell’obbligo, sia fornita dal cedente/promotore/prestatore originario e sia adeguatamente informata agli investitori.
Cartolarizzazioni rotative
L’articolo 5 stabilisce che, nelle cartolarizzazioni rotative o di esposizioni rotative, il mantenimento del 5 % della singola esposizione è valido solo se il rischio mantenuto ha rango pari o subordinato rispetto al rischio cartolarizzato della stessa esposizione.
Esposizioni scelte casualmente e divieto di concentrazione
L’articolo 6 disciplina il mantenimento tramite esposizioni scelte casualmente equivalenti ad almeno il 5 % del valore nominale: il pacchetto da cui si seleziona deve comprendere almeno 100 esposizioni potenziali e presentare sufficiente diversificazione. La selezione deve essere basata su fattori quantitativi e qualitativi idonei a garantire la casualità; sono elencati, tra gli altri, anzianità, tipologia, ubicazione geografica, data di avvio e scadenza, indice di copertura, garanzie reali, settore industriale e saldo. È vietato selezionare esposizioni diverse in momenti diversi salvo necessità per cartolarizzazioni variabili nel tempo, e il gestore non può peggiorare gli standard di gestione delle esposizioni trasferite rispetto a quelle trattenute.
Segmento prime perdite
L’articolo 7 prevede che il mantenimento del segmento prime perdite possa essere realizzato tramite posizioni in bilancio o fuori bilancio, mediante forma potenziale o linea di liquidità in ABCP che copra almeno il 5 % e costituisca una posizione first loss per tutta la durata dell’impegno, oppure tramite eccesso di garanzia se esso opera come first loss non inferiore al 5 %. Se il segmento first loss supera il 5 %, il soggetto può mantenerne solo una parte proporzionale purché corrisponda almeno al minimo richiesto.
Mantenimento del 5 % per ciascuna esposizione e vendita a sconto
L’articolo 8 richiede, per il mantenimento al livello di ciascuna esposizione cartolarizzata, che il rischio mantenuto sia subordinato al rischio cartolarizzato. In deroga, il requisito può essere soddisfatto anche tramite vendita delle esposizioni a valore scontato, purché lo sconto sia almeno pari al 5 % del valore nominale e sia rimborsabile al cedente/prestatore originario solo se non assorbito da perdite di credito.
Regole specifiche per le cartolarizzazioni di esposizioni deteriorate
L’articolo 9 adatta il calcolo del mantenimento alle cartolarizzazioni di esposizioni deteriorate tradizionali: i riferimenti al valore nominale si intendono come riferimenti al valore netto delle esposizioni deteriorate. Sono inoltre disciplinati i criteri di calcolo del valore netto quando lo sconto sul prezzo di acquisto non rimborsabile è definito a livello di portafoglio, subportafoglio o include differenze tra importi nominali e prezzo di prima vendita a terzi.
Misurazione dell’interesse economico netto e stabilità del metodo
L’articolo 10 definisce il momento di avvio dell’operazione e stabilisce criteri di misurazione del livello di mantenimento: se il calcolo si basa su valori nominali, il prezzo di acquisto delle attività non rileva; il margine positivo tradizionale non si considera nel calcolo; il margine positivo sintetico può essere computato come mantenimento del segmento prime perdite se soggetto a requisiti patrimoniali; metodo e opzione di mantenimento restano invariati per tutta la durata della cartolarizzazione salvo circostanze eccezionali non finalizzate a ridurre l’importo mantenuto. Non vi è obbligo di ricostituzione del 5 % per effetto di perdite realizzate sulle esposizioni mantenute.
Linee di credito: solo importi utilizzati
L’articolo 11 dispone che, per linee di credito incluse carte di credito, il calcolo dell’interesse economico netto da mantenere si basi esclusivamente sugli importi già utilizzati, realizzati o ricevuti, con adeguamento delle variazioni successive.
Divieto di copertura, vendita o cessione dell’interesse mantenuto
L’articolo 12 afferma che l’obbligo di mantenimento è soddisfatto solo se l’interesse mantenuto non è attenuato da coperture sul rischio di credito e se i diritti, benefici o obblighi derivanti da tale interesse non sono venduti, trasferiti o ceduti. Sono però ammesse coperture non riferite al rischio di credito e l’utilizzo delle esposizioni/posizioni mantenute come garanzia di finanziamento, purché non si trasferisca a terzi l’esposizione al rischio di credito. Le eccezioni al divieto di cessione operano in caso di insolvenza, impedimento giuridico sopravvenuto o mantenimento su base consolidata.
Esenzioni dall’obbligo di mantenimento per talune operazioni di negoziazione di correlazione
L’articolo 13 chiarisce che le operazioni di cui all’articolo 6, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/2402 comprendono le posizioni verso la cartolarizzazione nel portafoglio di negoziazione di correlazione che siano strumenti di riferimento o ammissibili a tale portafoglio.
Mantenimento su base consolidata
L’articolo 14 prevede che società di partecipazione finanziaria mista, enti impresa madre e società di partecipazione finanziaria stabiliti nell’Unione che soddisfino l’obbligo su base consolidata debbano assicurare che, se il soggetto che mantiene l’interesse esce dall’ambito di vigilanza consolidata, una o più entità residue del gruppo continuino a rispettare l’obbligo.
Flussi di cassa, perdite e commissioni
L’articolo 15 vieta meccanismi che facciano diminuire più rapidamente l’interesse mantenuto rispetto a quello trasferito e vieta la priorità nei flussi di cassa a favore dell’interesse mantenuto. Sono ammesse remunerazioni prioritarie in favore del soggetto che mantiene l’interesse solo se le commissioni sono a condizioni di mercato e strutturate come corrispettivo del servizio; sono escluse commissioni garantite o pagate anticipatamente che riducano il livello effettivo di mantenimento sotto il minimo richiesto.
Cartolarizzazione di strumenti di debito di propria emissione
L’articolo 16 stabilisce che, quando il soggetto cartolarizza esclusivamente strumenti di debito di propria emissione, comprese le obbligazioni garantite, l’obbligo di mantenimento si considera soddisfatto.
Ricartolarizzazioni
L’articolo 17 richiede il mantenimento del rischio a ciascun livello della ricartolarizzazione consentita. Il cedente non è tenuto a mantenere un ulteriore interesse al livello della ricartolarizzazione solo se è anche cedente e soggetto che mantiene l’interesse della cartolarizzazione sottostante, se il portafoglio sottostante include solo esposizioni già mantenute in misura superiore al minimo e se non vi sono disallineamenti di durata. La semplice segmentazione di un segmento in segmenti contigui non costituisce ricartolarizzazione.
Criteri per le attività comparabili e per la selezione delle esposizioni
L’articolo 18 definisce quando le attività trattenute nel bilancio del cedente sono comparabili a quelle da trasferire alla SSPE: la performance attesa deve dipendere da fattori analoghi e non deve ragionevolmente prevedersi che le attività trattenute performino in modo significativamente migliore. La valutazione considera anche politiche, procedure e controlli interni volti a evitare la selezione sistematica o intenzionale di attività di qualità creditizia peggiore. Il cedente è considerato conforme anche se, dopo la cartolarizzazione, non restano esposizioni comparabili diverse da quelle già contrattualmente impegnate, purché ciò sia chiaramente comunicato agli investitori.
Requisito di esperienza per i gestori di cartolarizzazioni di esposizioni deteriorate
L’articolo 19 specifica quando i gestori si considerano dotati di esperienza di gestione di esposizioni analoghe a quelle cartolarizzate: esperienza adeguata del board e del senior management, oppure attività del gestore o del gruppo consolidato per almeno cinque anni, oppure una combinazione di requisiti individuali quinquennali per almeno due amministratori e per il personale di alto livello, con supporto di un backup servicer che soddisfi il requisito quinquennale. L’esperienza deve essere documentata e comunicata in modo sufficientemente dettagliato per consentire agli investitori istituzionali di adempiere alla due diligence, nel rispetto della riservatezza.
Abrogazione e decorrenza
L’articolo 20 abroga il regolamento delegato (UE) n. 625/2014, salvo l’articolo 43, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/2402. L’articolo 21 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e la diretta applicabilità in tutti gli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 7 lug 2023Regolamento (UE) 2023/1428
- Regolamento · 7 lug 2023Regolamento (UE) 2023/1429
- Regolamento · 7 lug 2023Regolamento (UE) 2023/1676
- Regolamento · 7 lug 2023Regolamento (UE) 2023/1797
- Regolamento · 6 lug 2023Regolamento (UE) 2023/1421
- Regolamento · 6 lug 2023Regolamento (UE) 2023/1488
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →