Regolamento (UE) 2023/1416
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1416 della Commissione del 5 luglio 2023 relativo al rinnovo dell'autorizzazione di un preparato di Lactiplantibacillus plantarum DSM 8862 e DSM 8866 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 93/2012 (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento rinnova l’autorizzazione di un preparato di Lactiplantibacillus plantarum DSM 8862 e DSM 8866 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali. La Commissione prende atto del parere favorevole dell’EFSA sulla sicurezza per animali, consumatori e ambiente alle condizioni d’uso autorizzate, imponendo tuttavia misure di protezione per gli utilizzatori in ragione del potenziale di sensibilizzazione respiratoria. Il nuovo atto abroga il precedente regolamento di autorizzazione e introduce un regime transitorio per i prodotti già immessi sul mercato.
Rinnovo dell'autorizzazione, come additivo per mangimi per tutte le specie animali, del preparato di Lactiplantibacillus plantarum DSM 8862 e DSM 8866, con contestuale abrogazione del precedente regolamento di autorizzazione e previsione di misure transitorie.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica agli operatori del settore dei mangimi nell’Unione europea che producono, etichettano, immettono sul mercato o utilizzano il preparato di Lactiplantibacillus plantarum DSM 8862 e DSM 8866 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, nella categoria degli additivi tecnologici e nel gruppo funzionale degli additivi per l’insilaggio. Si applica inoltre ai mangimi che contengono tale additivo. È prevista la prosecuzione della commercializzazione e dell’uso, fino a esaurimento scorte, dei prodotti fabbricati ed etichettati prima del 26 luglio 2024 in conformità alle regole applicabili prima del 26 luglio 2023.
Rinnovo dell'autorizzazione del preparato di Lactiplantibacillus plantarum DSM 8862 e DSM 8866
Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1416 della Commissione rinnova l’autorizzazione di un preparato di Lactiplantibacillus plantarum DSM 8862 e DSM 8866 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali. L’intervento si fonda sul regolamento (CE) n. 1831/2003, che disciplina autorizzazione e rinnovo degli additivi per l’alimentazione animale, e tiene conto del parere EFSA del 27 settembre 2022.
Presupposti della decisione e valutazione di sicurezza
Dalla valutazione richiamata nel preambolo risulta che il richiedente ha fornito dati sufficienti a dimostrare che il preparato continua a essere sicuro per tutte le specie animali, per i consumatori e per l’ambiente alle condizioni d’uso attualmente autorizzate. Per la sicurezza degli utilizzatori, l’EFSA ha escluso che il preparato sia irritante per la pelle, ma lo ha considerato un sensibilizzante delle vie respiratorie; non ha invece tratto conclusioni definitive sul potenziale di irritazione oculare e di sensibilizzazione cutanea.
Ambito di autorizzazione e classificazione dell’additivo
L’allegato inquadra il prodotto nella categoria degli additivi tecnologici e nel gruppo funzionale degli additivi per l’insilaggio. L’additivo è identificato con il numero 1k20812 e riguarda un preparato contenente almeno 3x10^11 CFU/g di additivo, nel rapporto 1:1 tra i due ceppi. La sostanza attiva è costituita da cellule vitali di Lactiplantibacillus plantarum DSM 8862 e DSM 8866.
Condizioni tecniche, analitiche e d’impiego
L’allegato specifica i metodi di analisi: per il conteggio nell’additivo per mangimi è previsto il metodo di semina per spatolamento su piastra con agar MRS (EN 15787); per l’identificazione sono ammessi l’elettroforesi su gel in campo pulsato (PFGE) o metodi di sequenziamento del DNA. Le istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela devono indicare le condizioni di conservazione. Se l’additivo non è impiegato in combinazione con un altro microrganismo come additivo per l’insilaggio, la dose minima è fissata in 3x10^8 CFU/kg di materiale fresco.
Misure di tutela per gli utilizzatori
La Commissione richiede che gli operatori del settore adottino procedure operative e misure organizzative idonee a prevenire i rischi per gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Qualora tali rischi non possano essere eliminati in altro modo, devono essere utilizzati dispositivi di protezione individuale per pelle, occhi e vie respiratorie. Tale previsione è coerente con le osservazioni dell’EFSA sul possibile rischio di sensibilizzazione respiratoria.
Abrogazione del precedente regolamento e disciplina transitoria
Con il nuovo atto viene abrogato il regolamento di esecuzione (UE) n. 93/2012, che aveva inizialmente autorizzato il medesimo preparato per 10 anni. Per evitare effetti immediati sui soggetti interessati, il regolamento introduce una disciplina transitoria: i prodotti fabbricati ed etichettati prima del 26 luglio 2024 in conformità alla disciplina previgente possono continuare a essere commercializzati e utilizzati fino a esaurimento delle scorte.
Entrata in vigore e durata dell’autorizzazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. L’autorizzazione rinnovata dell’additivo ha termine il 26 luglio 2033, come riportato nell’allegato.
Disposizioni principali
Rinnovo dell’autorizzazione
L’autorizzazione del preparato di Lactiplantibacillus plantarum DSM 8862 e DSM 8866, classificato nella categoria degli additivi tecnologici e nel gruppo funzionale degli additivi per l’insilaggio, è rinnovata alle condizioni indicate nell’allegato. L’allegato fissa l’additivo con numero di identificazione 1k20812, per tutte le specie animali, con tenore minimo di 3x10^11 CFU/g di additivo (rapporto 1:1) e con dose minima, se usato non in combinazione con altro microrganismo come additivo per l’insilaggio, pari a 3x10^8 CFU/kg di materiale fresco.
Condizioni d’uso e misure di protezione
Le istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela devono indicare le condizioni di conservazione. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi per gli utilizzatori; se tali rischi non possono essere eliminati, additivo e premiscele devono essere usati con dispositivi di protezione individuale per pelle, occhi e vie respiratorie. Il parere EFSA richiamato nel preambolo ha escluso l’irritazione cutanea, ma ha considerato il preparato sensibilizzante delle vie respiratorie, senza poter concludere su irritazione oculare e sensibilizzazione cutanea.
Abrogazione del precedente atto autorizzativo
È abrogato il regolamento di esecuzione (UE) n. 93/2012, che aveva autorizzato il medesimo preparato per un periodo di 10 anni.
Misure transitorie
Il preparato e i mangimi che lo contengono, se prodotti ed etichettati prima del 26 luglio 2024 in conformità alle norme applicabili prima del 26 luglio 2023, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Il periodo di autorizzazione dell’additivo, come indicato nell’allegato, termina il 26 luglio 2033.
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