Regolamento (UE) 2023/1530
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1530 della Commissione del 6 luglio 2023 che approva l’estratto di Chrysanthemum cinerariaefolium ottenuto da fiori aperti e maturi di Tanacetum cinerariifolium mediante solventi idrocarburici come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione approva un principio attivo di origine vegetale per l’impiego nei biocidi di tipo 18. L’approvazione deriva dalla valutazione tecnica svolta nell’ambito del programma di riesame previsto dal regolamento sui biocidi e tiene conto del parere dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche. L’atto fissa inoltre condizioni specifiche per l’autorizzazione dei prodotti contenenti tale sostanza, nonché la data di approvazione e la scadenza dell’approvazione.
Approva, ai fini dei biocidi di tipo di prodotto 18, l’estratto di Chrysanthemum cinerariaefolium ottenuto da fiori aperti e maturi di Tanacetum cinerariifolium mediante solventi idrocarburici come principio attivo.
Ambito di applicazione
Si applica ai biocidi del tipo di prodotto 18, ossia insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo di altri artropodi, nel quadro del regolamento (UE) n. 528/2012. Riguarda il principio attivo identificato come estratto di Chrysanthemum cinerariaefolium ottenuto da fiori aperti e maturi di Tanacetum cinerariifolium mediante solventi idrocarburici, con riferimento all’uso nei prodotti biocidi immessi sul mercato dell’Unione. L’approvazione è soggetta alle condizioni specifiche dell’allegato e si applica direttamente in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.
Approvazione dell’estratto di Chrysanthemum cinerariaefolium per biocidi di tipo 18
Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1530 della Commissione approva come principio attivo l’estratto di Chrysanthemum cinerariaefolium ottenuto da fiori aperti e maturi di Tanacetum cinerariifolium mediante solventi idrocarburici, ai fini del suo impiego nei biocidi del tipo di prodotto 18. L’atto si inserisce nel quadro del regolamento (UE) n. 528/2012 sui biocidi e recepisce l’esito della valutazione scientifica svolta nell’ambito del programma di riesame dei principi attivi esistenti.
Contesto normativo e valutazione
Il considerando richiama il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, che contiene l’elenco dei principi attivi esistenti da sottoporre a valutazione. La sostanza in esame è stata valutata come principio attivo per il tipo di prodotto 18, corrispondente a insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi. La valutazione tecnica è stata svolta dalla competente autorità spagnola, designata quale Stato membro relatore, che ha trasmesso alla Commissione la relazione di valutazione e le conclusioni il 1o settembre 2010.
Regime transitorio e parere dell’Agenzia
Il regolamento precisa che, ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012, le sostanze la cui valutazione da parte degli Stati membri sia stata completata entro il 1o settembre 2013 sono valutate secondo la direttiva 98/8/CE. Dopo la trasmissione della relazione di valutazione si sono svolte discussioni tecniche prima presso la Commissione e, dal 1o settembre 2013, presso l’Agenzia europea per le sostanze chimiche. Il 22 novembre 2022 il comitato sui biocidi ha adottato il parere dell’Agenzia, in conformità all’articolo 75, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 528/2012 e all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014.
Esito della valutazione e condizioni di approvazione
Secondo il parere dell’Agenzia, i biocidi di tipo 18 contenenti il principio attivo possono essere considerati conformi ai requisiti di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere b), c) e d), della direttiva 98/8/CE, purché siano rispettate determinate condizioni d’uso. Su tale base la Commissione approva il principio attivo, ma subordina l’autorizzazione dei prodotti contenenti la sostanza a specifiche cautele, riportate nell’allegato.
Obblighi e cautele nella fase di autorizzazione dei biocidi
Nella valutazione del prodotto occorre prestare particolare attenzione:
- alle esposizioni, ai rischi e all’efficacia relativi a eventuali usi previsti nella domanda di autorizzazione ma non considerati nella valutazione del rischio del principio attivo a livello dell’Unione;
- agli utilizzatori professionali e al grande pubblico;
- alle acque di superficie e ai sedimenti nel caso di prodotti applicati mediante polverizzazione all’aperto su larga scala.
Residui in alimenti e mangimi
Per i prodotti che possono lasciare residui negli alimenti o nei mangimi, deve essere verificato se sia necessario fissare nuovi livelli massimi di residui o modificare quelli esistenti in conformità al regolamento (CE) n. 470/2009 o al regolamento (CE) n. 396/2005. In tali casi devono essere adottate misure di attenuazione del rischio appropriate per garantire che i limiti non siano superati.
Dati tecnici dell’approvazione
L’allegato riporta i principali dati identificativi della sostanza: numero CE 289-699-3, numero CAS 89997-63-7 e grado minimo di purezza pari al 100 % p/p. La data di approvazione è fissata al 1o febbraio 2025 e la data di scadenza al 31 gennaio 2035. Il regolamento richiama inoltre la possibilità che il principio attivo presente nel prodotto immesso sul mercato abbia purezza pari o diversa, purché ne sia stata dimostrata l’equivalenza tecnica con il principio attivo valutato.
Entrata in vigore ed efficacia
L’articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Approvazione del principio attivo
L’estratto di Chrysanthemum cinerariaefolium ottenuto da fiori aperti e maturi di Tanacetum cinerariifolium mediante solventi idrocarburici è approvato come principio attivo per l’uso nei biocidi del tipo di prodotto 18, alle condizioni indicate nell’allegato (articolo 1).
Fondamento procedurale e valutazione scientifica
L’approvazione avviene nel quadro del regolamento (UE) n. 528/2012, in particolare dell’articolo 89, paragrafo 1, terzo comma. La valutazione è stata condotta secondo il regime transitorio richiamato dall’articolo 90, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012 e il parere dell’Agenzia è stato adottato dal comitato sui biocidi il 22 novembre 2022.
Condizioni specifiche per l’autorizzazione dei biocidi
In sede di autorizzazione dei prodotti contenenti il principio attivo occorre prestare particolare attenzione: alle esposizioni, ai rischi e all’efficacia connessi a usi non considerati nella valutazione del principio attivo a livello dell’Unione; agli utilizzatori professionali e al grande pubblico; alle acque di superficie e ai sedimenti per prodotti applicati mediante polverizzazione all’aperto su larga scala.
Residui in alimenti e mangimi
Per i prodotti che possono lasciare residui negli alimenti o nei mangimi, occorre verificare se sia necessario fissare nuovi livelli massimi di residui o modificare quelli esistenti in conformità al regolamento (CE) n. 470/2009 o al regolamento (CE) n. 396/2005, adottando misure di attenuazione del rischio appropriate per evitare il superamento dei limiti.
Dati identificativi e periodo di approvazione
L’allegato indica il nome comune e la denominazione IUPAC del principio attivo, i numeri CE 289-699-3 e CAS 89997-63-7, il grado minimo di purezza del 100 % p/p, la data di approvazione (1o febbraio 2025), la data di scadenza dell’approvazione (31 gennaio 2035) e il tipo di prodotto 18.
Entrata in vigore e applicazione diretta
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri (articolo 2).
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