Regolamento (UE) 2023/1417
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1417 della Commissione del 5 luglio 2023 relativo all'autorizzazione di acido butirrico, butirrato di etile, isobutirrato di etile, isovalerato di etile, isovalerato di metile, acido 2-metil-2-pentenoico, 6-metilept-5-en-2-one, undecan-2-one, ottan-2-one, nonan-2-one, ottan-3-one, tridecan-2-one, 5-metilept-2-en-4-one, dodecano-1,5-lattone, tetradecano-1,5-lattone, 5-metilfurfurale, 4-fenilbut-3-en-2-one, alcole p-anisilico, 4-metossibenzaldeide, piperonale, vanillina, acetato di p-anisile, benzoato di benzile, salicilato di isobutile, salicilato di isopentile, salicilato di benzile e difenil etere come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza numerose sostanze aromatiche già esistenti come additivi per mangimi per tutte le specie animali, sulla base della rivalutazione effettuata dall’EFSA e della verifica delle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1831/2003. Per ciascuna sostanza sono fissate condizioni tecniche di impiego, tenori massimi raccomandati, obblighi di incorporazione in premiscela e prescrizioni di etichettatura e protezione degli utilizzatori. Sono inoltre previste misure transitorie per consentire l’esaurimento delle scorte di prodotti fabbricati ed etichettati prima delle nuove date di applicazione.
Autorizzazione di una serie di sostanze aromatiche come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali, con relative condizioni d’uso, etichettatura e misure transitorie.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica agli additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali, classificati nella categoria degli additivi organolettici e nel gruppo funzionale degli aromatizzanti. Riguarda sia gli additivi elencati nell’allegato sia le premiscele, i mangimi composti e le materie prime per mangimi che li contengono; disciplina inoltre le condizioni di immissione sul mercato e di utilizzo nell’Unione, con efficacia diretta in tutti gli Stati membri e rilevanza anche ai fini SEE. È escluso l’uso di tali aromatizzanti nell’acqua di abbeveraggio, pur restando possibile l’impiego in mangimi composti somministrati tramite acqua.
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1417: autorizzazione di numerosi aromatizzanti per mangimi
Il regolamento interviene nell’ambito del sistema UE di autorizzazione degli additivi per mangimi, disciplinato dal regolamento (CE) n. 1831/2003. Alla luce della rivalutazione scientifica effettuata dall’EFSA e della verifica dei metodi analitici da parte del laboratorio di riferimento, la Commissione autorizza una serie di sostanze aromatiche già note e utilizzate come additivi destinati a tutte le specie animali.
Base normativa e iter di valutazione
La Commissione adotta il regolamento in applicazione dell’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003. Nei considerando si ricorda che alcune sostanze erano già state autorizzate a tempo indeterminato ai sensi della direttiva 70/524/CEE e successivamente iscritte nel registro degli additivi come prodotti esistenti nel gruppo funzionale degli aromatizzanti. Le domande di autorizzazione sono state presentate ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 7 del regolamento n. 1831/2003 e corredate della documentazione richiesta dall’articolo 7, paragrafo 3.
L’EFSA, in diversi pareri resi tra il 2012 e il 2023, ha concluso che, alle condizioni d’uso proposte, le sostanze in questione sono sicure per tutte le specie animali, per i consumatori e per l’ambiente. Per il 5-metilept-2-en-4-one, il 5-metilfurfurale e il 4-fenilbut-3-en-2-one, tuttavia, l’Autorità ha affermato di non poter esprimere un parere sulla sicurezza in relazione all’apparato respiratorio, alla pelle e agli occhi in assenza di nuovi elementi di prova.
Ambito oggettivo dell’autorizzazione
L’articolo 1 autorizza le sostanze elencate nell’allegato come additivi per l’alimentazione animale nella categoria degli additivi organolettici e nel gruppo funzionale degli aromatizzanti. L’autorizzazione riguarda tutte le specie animali e copre una pluralità di sostanze, tra cui acido butirrico, esteri butirrati e isovalerati, diverse chetoni e latttoni, piperonale, vanillina, benzoato di benzile, salicilati e difenil etere.
Esclusione dell’acqua di abbeveraggio
Il regolamento affronta espressamente la richiesta, poi ritirata dal richiedente, di autorizzare l’uso degli aromatizzanti nell’acqua di abbeveraggio. Si precisa che il regolamento (CE) n. 1831/2003 non consente tale impiego per gli aromatizzanti; resta però possibile l’utilizzo di tali sostanze in mangimi composti somministrati tramite acqua.
Condizioni tecniche di utilizzo e limiti massimi
L’allegato contiene per ciascuna sostanza dati identificativi e tecnici: numero dell’additivo, composizione, purezza minima, formula chimica, numeri CAS e FLAVIS, specie interessate e tenore massimo raccomandato nel mangime completo con umidità al 12%. I limiti massimi variano in funzione della sostanza e, in alcuni casi, della specie animale. Tra i valori previsti figurano, a titolo esemplificativo, 125 mg/kg per acido butirrico e vanillina, 25 mg/kg per vari esteri e salicilati, 10 mg/kg per alcuni chetoni, 5 mg/kg per altre sostanze e limiti più bassi, pari a 1 mg/kg, per alcole p-anisilico e acetato di p-anisile per pollame e pesci.
Per gran parte delle sostanze l’uso è subordinato all’incorporazione in premiscela. L’allegato richiede inoltre che nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele siano indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Se il livello d’uso indicato in etichetta comporta il superamento del tenore massimo raccomandato, devono essere riportati il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta della sostanza attiva.
Tutela della salute degli utilizzatori
La Commissione richiama il fatto che alcune sostanze presentano pericoli da contatto cutaneo, oculare o da esposizione delle vie respiratorie, individuati anche alla luce delle schede di dati di sicurezza predisposte ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH). Per questo motivo, il regolamento impone agli operatori del settore dei mangimi l’adozione di procedure operative e misure organizzative idonee a prevenire i rischi per gli utilizzatori. Qualora tali rischi non possano essere eliminati, l’uso delle sostanze e delle premiscele deve avvenire con dispositivi di protezione individuale per vie respiratorie, occhi e pelle.
Efficacia e controlli analitici
La Commissione recepisce la conclusione dell’EFSA secondo cui non è necessaria un’ulteriore dimostrazione di efficacia, poiché le sostanze sono già riconosciute come aromi per alimenti e svolgono nei mangimi una funzione essenzialmente identica. Non sono ritenute necessarie prescrizioni specifiche di monitoraggio post-immissione sul mercato. L’allegato richiama inoltre il metodo di analisi per l’identificazione delle sostanze, basato su GC-MS-RTL.
Regime transitorio
L’articolo 2 introduce un regime graduale per l’adeguamento degli operatori. Le sostanze e le premiscele prodotte ed etichettate prima del 26 gennaio 2024, secondo le norme previgenti, possono continuare a essere immesse sul mercato e utilizzate fino a esaurimento delle scorte. Per i mangimi composti e le materie prime destinate ad animali da produzione alimentare, la stessa possibilità vale se prodotti ed etichettati prima del 26 luglio 2024; per quelli destinati ad animali non da produzione alimentare, il termine è il 26 luglio 2025.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento della Commissione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Autorizzazione degli additivi aromatici
L’articolo 1 autorizza, alle condizioni dell’allegato, le sostanze elencate come additivi per l’alimentazione animale nella categoria degli additivi organolettici e nel gruppo funzionale degli aromatizzanti. L’autorizzazione riguarda tutte le specie animali.
Valutazione scientifica e base giuridica
Il regolamento si fonda sul regolamento (CE) n. 1831/2003, in particolare sull’articolo 9, paragrafo 2, e richiama la procedura di rivalutazione degli additivi già autorizzati ai sensi della direttiva 70/524/CEE. L’EFSA ha concluso che le sostanze sono sicure per animali, consumatori e ambiente, mentre per tre sostanze non ha potuto esprimersi in assenza di nuovi elementi sugli effetti respiratori, cutanei e oculari.
Esclusione dell’acqua di abbeveraggio
Il richiedente aveva chiesto anche l’autorizzazione per l’uso nell’acqua di abbeveraggio, ma la domanda è stata ritirata poiché il regolamento (CE) n. 1831/2003 non autorizza gli aromatizzanti nell’acqua di abbeveraggio. Il regolamento precisa comunque che tale divieto non esclude l’utilizzo in mangimi composti somministrati nell’acqua.
Condizioni d’uso e limiti di impiego
Per ciascun additivo l’allegato fissa il numero di identificazione, la composizione, la purezza minima, la formula chimica, il numero CAS e FLAVIS, il tenore massimo raccomandato nel mangime completo con umidità al 12% e, in alcuni casi, limiti differenziati per specie (ad esempio pollame e pesci rispetto alle altre specie per alcole p-anisilico, acetato di p-anisile). In molti casi il tenore massimo è pari a 5, 10, 25 o 125 mg/kg di mangime completo, a seconda della sostanza.
Obbligo di incorporazione in premiscela e informazioni in etichetta
Per la quasi totalità delle sostanze l’allegato prevede che l’additivo sia incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. Le istruzioni per l’uso devono indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Se l’etichetta della premiscela comporta il superamento del tenore massimo raccomandato, devono essere indicati gruppo funzionale, numero di identificazione, nome e quantità aggiunta della sostanza attiva.
Misure di protezione degli utilizzatori
Per evitare rischi per gli utilizzatori, gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative adeguate. Se i rischi non possono essere eliminati in tal modo, l’uso dell’additivo e delle premiscele richiede dispositivi di protezione individuale per vie respiratorie, occhi e pelle; per alcune sostanze l’EFSA aveva già individuato pericoli da contatto cutaneo, oculare e da esposizione respiratoria.
Verifica dell’efficacia e controlli analitici
L’EFSA ha ritenuto non necessaria un’ulteriore dimostrazione di efficacia perché le sostanze sono già riconosciute come aromi per alimenti e svolgono nei mangimi una funzione sostanzialmente identica. Non sono previste specifiche prescrizioni di monitoraggio post-commercializzazione; il laboratorio di riferimento ha inoltre verificato i metodi di analisi, indicati in allegato come gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).
Misure transitorie
L’articolo 2 consente la commercializzazione e l’utilizzo fino a esaurimento scorte di sostanze, premiscele, mangimi composti e materie prime per mangimi prodotti ed etichettati prima delle date indicate. Le premiscele prodotte ed etichettate prima del 26 gennaio 2024 possono circolare secondo le vecchie regole; i mangimi composti e le materie prime per animali da produzione alimentare, se prodotti ed etichettati prima del 26 luglio 2024, possono essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento scorte; per gli animali non da produzione alimentare la data è il 26 luglio 2025.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Le nuove condizioni di autorizzazione decorrono secondo le regole transitorie previste.
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