Sentenza n. 1270/2026 - Bologna, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreti di revoca del permesso di soggiorno e di inammissibilità dell’istanza di rinnovo
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Sono stati riuniti due ricorsi proposti dal medesimo cittadino straniero contro provvedimenti della Questura di Modena relativi alla revoca del permesso di soggiorno per lavoro subordinato e alla conseguente inammissibilità dell’istanza di rinnovo. Il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 4 e 5, comma 5, del d.lgs. 286/1998, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione, manifesta ingiustizia e assenza di adeguati parametri di riferimento. Ha sostenuto che la Questura avrebbe attribuito efficacia automaticamente ostativa alle condanne penali, senza valutare in concreto l’attualità della pericolosità sociale, la durata del soggiorno in Italia, l’inserimento sociale, familiare e lavorativo, la stabile situazione economica e la successiva riabilitazione personale, anche mediante la cessazione dell’abuso di alcol e l’avvio di un rapporto di lavoro. L’Amministrazione ha chiesto il rigetto, evidenziando le plurime condanne per ingresso illegale, violenza sessuale, danneggiamento aggravato, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale e lesioni personali.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente riunito i ricorsi per connessione soggettiva e oggettiva. Nel merito li ha respinti. Ha ritenuto adeguatamente motivato il giudizio di pericolosità sociale, fondato non soltanto sulla condanna definitiva a un anno e otto mesi per violenza sessuale, ma anche sulla pluralità, gravità e ravvicinata successione delle condotte penalmente rilevanti, commesse poco dopo l’ingresso in Italia. Il giudizio amministrativo non è risultato affetto da illogicità, irragionevolezza, errori di fatto o carenza istruttoria. Il Collegio ha inoltre affermato che la condanna per violenza sessuale, riconducibile all’art. 609-bis c.p., costituisce condanna per reato ostativo ai sensi dell’art. 4, comma 3, del d.lgs. 286/1998, con conseguente vincolo per l’Amministrazione quanto al rifiuto, alla revoca o al mancato rinnovo del permesso di soggiorno. In presenza del reato ostativo non residua una sfera di discrezionalità sulla preclusione del titolo, ferma la necessità, nel caso concreto esaminato, di una valutazione complessiva della pericolosità, che la Questura aveva comunque effettuato. I legami familiari e lavorativi, la durata del soggiorno e l’inserimento sociale non sono stati ritenuti idonei a superare il quadro di pericolosità derivante dalle condotte criminose. L’inammissibilità dell’istanza di rinnovo è stata considerata conseguenza del precedente ritiro del titolo. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di euro 1.500,00 oltre accessori per spese di giudizio.
Norme richiamate
art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998
Non è ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi tali requisiti o che sia considerato una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato ... o che risulti condannato ... per reati previsti dall’articolo 380, commi 1 e 2 ... ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, ...
La condanna per un reato ostativo, tra cui la violenza sessuale prevista dall’art. 609-bis c.p., comporta il rifiuto del permesso di soggiorno e può fondare la revoca o il rigetto dell’istanza di rinnovo; secondo il TAR, in presenza della condanna ostativa non residua discrezionalità quanto alla preclusione del titolo.
art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998
È stato invocato dal ricorrente in relazione alla necessità di considerare la situazione personale, familiare e lavorativa dello straniero; il TAR ha ritenuto non fondate le relative censure alla luce della condanna per reato ostativo e del concreto giudizio di pericolosità.
art. 609-bis c.p.
La condanna per violenza sessuale è stata qualificata come riferita a un reato ostativo al rilascio, rinnovo e mantenimento del permesso di soggiorno.
art. 70 c.p.a.
Ha costituito la base processuale per la riunione dei due ricorsi connessi per identità del ricorrente e per l’impugnazione del medesimo provvedimento di revoca.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione della causa in udienza di smaltimento.
Massime di principio
- La condanna dello straniero per un reato ostativo previsto dall’art. 4, comma 3, del d.lgs. 286/1998, tra cui rientra la violenza sessuale di cui all’art. 609-bis c.p., determina il carattere vincolato della preclusione al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno e può fondare la revoca del titolo già rilasciato.
- La qualificazione legislativa di determinati reati come ostativi non esclude che il provvedimento amministrativo esponga, ove contestata la pericolosità sociale, una valutazione concreta e complessiva della posizione dello straniero; tale valutazione può fondarsi sulla pluralità, gravità, frequenza e ravvicinata successione delle condotte penalmente rilevanti.
- La valutazione di pericolosità sociale effettuata dalla Questura nell’ambito del potere discrezionale è sindacabile dal giudice amministrativo nei limiti dell’illogicità, dell’irragionevolezza, del travisamento dei fatti e del difetto di istruttoria, ma non può essere sostituita da una diversa valutazione giudiziale priva di tali vizi.
- In presenza di una condanna per reato ostativo e di un quadro concreto di pericolosità sociale, i legami familiari e lavorativi, la durata del soggiorno e l’inserimento sociale dello straniero non sono, da soli, idonei a neutralizzare la preclusione al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno.
- L’inammissibilità dell’istanza di rinnovo può costituire effetto conseguente e legittimo del precedente provvedimento di revoca del permesso di soggiorno, quando quest’ultimo sia stato validamente adottato.
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