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Ordinanza

Ordinanza n. 513/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.-OMISSIS- della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano.

Giustizia amministrativa202502826

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: comportamento omissivo o elusivo rispetto al giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

È stato proposto ricorso per l'ottemperanza del giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro. Nel corso dell'esame preliminare il Collegio ha rilevato un vizio relativo alla procura alle liti. La procura era stata rilasciata su documento analogico, con sottoscrizione autografa della parte, separato dal ricorso nativo digitale; ne era stata notificata una copia informatica allegata alla PEC insieme al ricorso e alla relata, ma la procura non indicava l'oggetto del ricorso, la parte resistente, l'autorità adita né altri elementi idonei a identificare la controversia. Il Collegio ha esaminato se la procura potesse considerarsi validamente apposta in calce al ricorso ai sensi delle regole tecniche del processo amministrativo telematico, nonostante la genericità del suo contenuto, e se il vizio fosse sanabile mediante rinnovazione della procura o attraverso l'errore scusabile.

La decisione

Il TAR ha ritenuto che la procura speciale priva degli elementi identificativi della controversia non fosse idonea a fondare il potere di rappresentanza processuale. La validità della procura generica apposta in calce o a margine al ricorso è normalmente giustificata dall'incorporazione fisica dei due atti in un unico contesto documentale, dalla quale si ricava il riferimento della procura alla specifica lite. Tale giustificazione non opera quando la procura è redatta su supporto analogico e il ricorso è un documento informatico nativo digitale, poiché manca la congiunzione materiale e non è possibile presumere la consapevolezza del sottoscrittore circa lo specifico giudizio. L'esistenza della procura speciale costituisce requisito di ammissibilità del ricorso e, secondo l'Adunanza Plenaria n. 11 del 2025, non è normalmente suscettibile di rinnovazione. Tuttavia, il Collegio ha riconosciuto la sussistenza di oggettive ragioni di incertezza normativa e giurisprudenziale, determinate dalla formulazione delle regole tecniche sul processo telematico e dall'assenza di orientamenti uniformi. Poiché la procura era stata rilasciata prima dell'intervento chiarificatore dell'Adunanza Plenaria, ha concesso l'errore scusabile e ha assegnato alla parte ricorrente un termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza per depositare una procura idonea. La trattazione del ricorso è stata rinviata alla camera di consiglio del 14 luglio 2026.

Norme richiamate

  • art. 40, comma 1, lett. g, c.p.a.

    Il difensore che sottoscrive il ricorso deve essere munito di procura speciale; la procura deve consentire di individuare la controversia cui si riferisce.

  • art. 8, comma 3, Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021

    La procura alle liti si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce: […] b) quando è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine, depositato con modalità telematiche unitamente all’atto a cui si riferisce

    La disposizione disciplina le modalità tecniche con cui la procura analogica può considerarsi apposta in calce all'atto telematico, ma non elimina l'esigenza che, quando manca l'incorporazione materiale, la procura contenga elementi sufficienti a identificare la lite.

  • art. 39, comma 1, c.p.a.

    Richiamato in combinato disposto con l'art. 182, comma 2, c.p.c. nell'esame della sanabilità del vizio relativo alla procura.

  • art. 182, comma 2, c.p.c.

    La possibilità di sanare il difetto della procura è stata esclusa in ragione della qualificazione della procura speciale come requisito di ammissibilità da possedere al momento della proposizione del ricorso.

  • art. 37 c.p.a.

    Consente, in presenza di obiettive ragioni di incertezza normativa o di grave impedimento di fatto non imputabile alla parte, di rimediare alle difficoltà nell'esercizio dei diritti processuali; il beneficio è eccezionale e di stretta interpretazione.

  • art. 114 c.p.a.

    Norma processuale richiamata quale base del ricorso per l'ottemperanza.

  • Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, sentenza n. 11 del 2 ottobre 2025

    Richiamata per l'orientamento secondo cui l'esistenza della procura speciale, quale requisito di ammissibilità del ricorso, deve sussistere al momento della proposizione e non è suscettibile di rinnovazione; il chiarimento ha inoltre rilevanza nel riconoscimento dell'errore scusabile per procure anteriori.

Massime di principio

  • Quando la procura alle liti è rilasciata su foglio analogico separato dal ricorso nativo digitale, la sua trasmissione e il suo deposito telematico unitamente al ricorso non rendono automaticamente valida una procura priva degli elementi identificativi della controversia.
  • La validità della procura speciale generica apposta in calce o a margine al ricorso trova fondamento nella relazione fisica e nell'incorporazione materiale tra procura e ricorso; tale presupposto non è riproducibile quando uno dei documenti è analogico e l'altro è informatico.
  • La procura speciale costituisce requisito di ammissibilità del ricorso e deve sussistere al momento della proposizione della domanda; il relativo vizio non è ordinariamente sanabile mediante una successiva rinnovazione della procura.
  • L'errore scusabile può essere concesso quando, al momento della proposizione del ricorso, sussistano obiettive ragioni di incertezza normativa o giurisprudenziale sulla validità della procura nel processo telematico, purché la difficoltà non sia imputabile alla parte.
  • Il riconoscimento dell'errore scusabile richiede una valutazione eccezionale e restrittiva, poiché un'applicazione eccessivamente ampia potrebbe compromettere la parità delle parti.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

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