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Sentenza

Sentenza del 11/11/2015 n. 23039 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava un avviso di rettifica notificato il 3 dicembre 2001 per una maggiore imposizione IVA relativa all'anno 1996, determinata sulla base di coefficienti presuntivi ai sensi del D.L. n. 69 del 1989, art. 12. La Commissione tributaria regionale aveva ritenuto che spettasse al contribuente dimostrare, senza limitazioni probatorie, la legittimità dello scostamento tra i ricavi dichiarati e quelli presunti dall'Amministrazione finanziaria, rilevando che tale prova non era stata fornita. In cassazione, il contribuente ha poi chiesto di dichiarare cessata la materia del contendere perché aveva definito la lite mediante la procedura di condono o definizione agevolata delle liti pendenti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato estinto il giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, avendo il contribuente presentato l'istanza prevista dal D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12, e versato quanto dovuto. Poiché il rapporto tributario era stato definito e non sussisteva più il conflitto d'interessi, la Corte ha cassato senza rinvio la sentenza d'appello, determinando la caducazione delle decisioni di merito non ancora passate in giudicato. Le spese dell'intero giudizio sono rimaste a carico delle parti che le avevano anticipate.

Norme richiamate

  • D.L. n. 69 del 1989, art. 12

    Disciplina gli accertamenti fondati su coefficienti presuntivi. Nel giudizio di merito era stato ritenuto che il contribuente dovesse fornire la prova idonea a giustificare lo scostamento tra i ricavi dichiarati e quelli presunti dall'Amministrazione finanziaria.

  • D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12

    Prevede la procedura di definizione agevolata delle liti fiscali pendenti. La regolare presentazione dell'istanza e il pagamento dell'importo dovuto hanno fatto venir meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio.

  • L. n. 289 del 2002, art. 16, comma 8

    Richiamata per la comunicazione della regolarità della definizione della lite da parte dell'Agenzia delle Entrate, utilizzata dalla Corte per verificare l'avvenuta definizione del rapporto tributario.

  • Art. 46 del processo tributario, comma 3

    Consente di dichiarare l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e stabilisce che le spese restino a carico delle parti che le hanno anticipate.

  • Art. 382 c.p.c., comma 3

    Consente la cassazione senza rinvio quando la causa non può essere ulteriormente proseguita. La Corte lo ha applicato perché la definizione agevolata aveva eliminato l'originario conflitto tra contribuente e Amministrazione.

Massime di principio

  • Quando una lite tributaria pendente viene validamente definita mediante condono o altra procedura agevolata, con presentazione dell'istanza e pagamento regolare, viene meno l'interesse delle parti alla prosecuzione del processo.
  • La cessazione della materia del contendere comporta normalmente l'estinzione del giudizio e, se le decisioni di merito non sono passate in giudicato, la cassazione senza rinvio delle sentenze precedenti.
  • Per ottenere l'estinzione non è sufficiente allegare l'intenzione di aderire alla definizione: occorre dimostrare la regolarità della procedura, mediante istanza, pagamento e attestazione dell'Amministrazione finanziaria.
  • In caso di accertamenti basati su coefficienti o presunzioni, il contribuente deve fornire elementi concreti e verificabili per giustificare lo scostamento dei ricavi dichiarati rispetto a quelli presunti, non essendo sufficienti mere affermazioni non documentate.
  • La definizione agevolata risolve il rapporto tributario oggetto della lite, ma non costituisce necessariamente una decisione sul merito della legittimità dell'accertamento.

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