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Sentenza

Sentenza n. 3237/2026 - Roma, Sezione 3T

esecuzione giudicato sentenza n.1633/2024, pubbl. in data 14.11.2024, emessa dal Tribunale Civile di Velletri, sez. lavoro, nella persona del Giudice Dott.ssa V. Vaccaro, nel procedimento RG.n.2021/2024,

Giustizia amministrativa202506427

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale civile di Velletri, sezione lavoro, n. 1633/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 1633/2024 del Tribunale civile di Velletri, sezione lavoro, deducendo l'inadempimento del Ministero dell'Istruzione e del Merito agli obblighi derivanti dal giudicato. Il Ministero, costituitosi in giudizio, non ha fornito chiarimenti o indicazioni circa la corretta esecuzione della pronuncia civile.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha richiamato l'art. 112, comma 2, c.p.a., secondo cui l'azione di ottemperanza può essere proposta per ottenere l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti equiparati del giudice ordinario, imponendo alla pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato. Ha precisato che, quando l'ottemperanza riguarda una pronuncia del giudice civile in funzione di giudice del lavoro, il giudizio ha carattere meramente esecutivo: il giudice amministrativo deve accertare l'eventuale comportamento omissivo o elusivo dell'amministrazione, senza integrare il contenuto della pronuncia né compiere accertamenti di merito propri del giudizio di cognizione. Rilevato che la ricorrente aveva allegato l'inadempimento e che il Ministero non aveva fornito elementi idonei a dimostrare l'esecuzione del giudicato, il TAR ha condannato il Ministero a dare esecuzione al titolo entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l'eventuale perdurante inadempimento ha nominato commissario ad acta il direttore generale ministeriale competente per materia, con facoltà di delega e senza compenso, attribuendogli il potere di provvedere anche sostituendosi o superando il dissenso di altre amministrazioni. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di 700 euro, oltre accessori di legge, a titolo di spese processuali, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, c.p.a.

    ai sensi dell’art. 112, comma 2, del c.p.a., l'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato

    La disposizione consente di promuovere il giudizio di ottemperanza per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario e impone all'amministrazione di conformarsi al relativo comando giudiziale.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, inclusa la pronuncia resa dal giudice civile in funzione di giudice del lavoro, quando la pubblica amministrazione non adempia agli obblighi derivanti dal titolo.
  • L'ottemperanza a una sentenza civile del giudice del lavoro ha natura meramente esecutiva: il giudice amministrativo deve limitarsi ad accertare l'inadempimento o l'elusione del giudicato, senza integrare il contenuto della pronuncia o svolgere accertamenti di merito propri del giudizio di cognizione.
  • Quando il creditore allega l'inadempimento dell'amministrazione e quest'ultima non fornisce chiarimenti o elementi circa l'avvenuta esecuzione del giudicato, il giudice può accogliere la domanda di ottemperanza e ordinare all'amministrazione di provvedere entro un termine, nominando contestualmente un commissario ad acta per l'eventuale persistente inerzia.
  • Nel giudizio di ottemperanza, il commissario ad acta può essere individuato nel dirigente dell'amministrazione competente e può essere autorizzato, nei limiti necessari all'esecuzione del titolo, a sostituirsi all'amministrazione inadempiente e a superare il dissenso di altre amministrazioni.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoEffetto conformativo e riedizione del potere

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