Cassazione Penale, Sentenza n. 18306/2023 del 03/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Creola impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Torino del 21/01/2022 sostenendo che la cancelleria aveva notificato il decreto di fissazione dell'udienza del 21/01/2022 indicando che l'udienza si sarebbe tenuta "in camera di consiglio" (ai sensi dell'art. 23‑bis Legge n.176/2020) e che, pertanto, il difensore non si era presentato. Il periodo emergenziale era stato prorogato dal D.L. n.221/2021 fino al 31/03/2022. Il difensore affermava inoltre che la sentenza del 21/01/2022 era stata depositata e non era stata notificata alle parti, avendone preso conoscenza solo in sede di accesso al fascicolo il 13/10/2022. Ha chiesto, in via principale, la restituzione in termini con rifissazione dell'udienza in camera di consiglio e, in subordine, la restituzione del termine per proporre impugnazione a causa della mancata notifica della sentenza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per rinuncia all'impugnazione ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p., perché il difensore ha successivamente depositato atto di rinuncia alla istanza di restituzione in termini (13/03/2023). Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende, ritenendo che la rinuncia fosse immotivata e che non sussistesse una causa non imputabile al ricorrente che potesse escludere la condanna alle spese (richiamata giurisprudenza di Sez. U. e Sez. 3). Decisione resa a Roma il 12/04/2023.
Norme richiamate
art. 23‑bis, Legge n. 176/2020
Consente lo svolgimento dell'udienza in camera di consiglio senza partecipazione delle parti in periodo emergenziale, salvo richiesta di partecipazione o trattazione orale; la notifica del decreto che indicava tale modalità è stata il presupposto fattuale del comportamento difensivo, ma la Corte si è pronunciata sull'inammissibilità per rinuncia successiva, non sulla violazione formale di detta norma.
D.L. 24 dicembre 2021, n. 221 (proroga periodo emergenziale)
Proroga il periodo emergenziale fino al 31/03/2022: elemento fattuale richiamato dal ricorrente per giustificare l'astensione dalla partecipazione all'udienza prevista "in camera di consiglio".
art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
Prevede l'inammissibilità del ricorso quando l'impugnazione è stata rinunciata; la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile sulla base di questa norma a seguito dell'atto di rinuncia depositato dal difensore.
Giurisprudenza citata (Sez. 3, n. 29593/2021; Sez. U., n. 31524/2004; Sez. U., n. 7/1997)
Principio consolidato: se la sopravvenuta carenza di interesse all'impugnazione deriva da causa non imputabile al ricorrente, non si deve condannare alle spese né imporre ammende; tuttavia, qui la rinuncia è risultata immotivata e quindi soggetta a condanna alle spese e ammenda.
Massime di principio
- La fissazione dell'udienza "in camera di consiglio" ai sensi dell'art. 23‑bis non esclude il dovere del difensore di verificare successivamente l'effettiva modalità di celebrazione e la notifica della sentenza: se la sentenza non è stata notificata, i termini di impugnazione iniziano dalla notifica.
- Se si contesta la mancata partecipazione all'udienza per aver ricevuto un decreto che indicava trattazione in camera di consiglio, è necessario agire tempestivamente con richieste di accesso, istanze di restituzione in termini o impugnazioni, fornendo documentazione che dimostri l'errore/non notificazione; l'inazione prolungata può portare a esiti sfavorevoli.
- La rinuncia all'impugnazione produce inammissibilità del ricorso ex art. 591 c.p.p.; per evitare la condanna alle spese e ammende, la rinuncia o sopraggiunta carenza di interesse deve essere giustificata da causa non imputabile al ricorrente e adeguatamente motivata.
- Quando si lamenta la mancata notifica di una sentenza, conservare prove temporali (accessi al fascicolo, istanze, comunicazioni della cancelleria) è essenziale per ottenere la restituzione in termini o per dimostrare la non imputabilità della causa della rinuncia.
- La Corte di Cassazione segue la giurisprudenza secondo cui l'assenza di motivazione della rinuncia impedisce di escludere la soccombenza e quindi l'obbligo di rifondere spese e ammende.
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