Cassazione Penale, Ordinanza n. 10191/2026 del 17/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non emerge dal testo alcuna riforma della decisione di merito sulla responsabilità, ma solo il rigetto in rito delle doglianze sul trattamento sanzionatorio e sulla recidiva.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello deducendo tre censure tutte riferite al trattamento sanzionatorio: 1) vizio di motivazione sul diniego di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva infraquinquennale ritenuta sussistente; 2) vizio di motivazione sulla determinazione della pena in misura superiore al minimo edittale; 3) vizio di motivazione sulla mancata esclusione della recidiva. La Corte ha ritenuto i motivi inammissibili perché aspecifici, in quanto riproduttivi delle doglianze già formulate in appello e già disattese con motivazione congrua e logica; inoltre ha osservato che le censure miravano soltanto a ottenere una diversa quantificazione della pena, non consentita in sede di legittimità.
Norme richiamate
art. 99 c.p.
recidiva infraquinquennale
La recidiva infraquinquennale è stata considerata quale circostanza già ritenuta sussistente nei gradi di merito e oggetto di contestazione solo in punto di motivazione sul suo mantenimento e sulla sua incidenza sul trattamento sanzionatorio.
art. 62-bis c.p.
Le attenuanti generiche sono state invocate in rapporto di prevalenza sulla recidiva, ma la Corte ha rilevato che la doglianza era meramente reiterativa e finalizzata a ottenere una diversa valutazione della pena.
art. 133 c.p.
La determinazione della pena entro la cornice edittale è stata ritenuta insindacabile in cassazione quando la censura si risolve in una richiesta di diversa commisurazione non supportata da vizi logici specifici.
art. 606 c.p.p.
I motivi di ricorso sono stati qualificati come inammissibili per aspecificità, perché non confrontati in modo critico con la motivazione della sentenza impugnata e sostanzialmente reiterativi di doglianze già esaminate in appello.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre, senza specifiche critiche alla motivazione della sentenza impugnata, censure già dedotte e disattese in appello.
- Le doglianze che attengono alla valutazione del trattamento sanzionatorio, alla prevalenza o meno delle attenuanti sulla recidiva e alla quantificazione della pena non sono ammissibili in cassazione quando si risolvono in una mera richiesta di nuova determinazione del quantum pena.
- La contestazione della recidiva e del suo peso sulla pena richiede motivi specifici e autosufficienti; in difetto, la censura è declarata inammissibile per aspecificità.
- La Corte di cassazione non sostituisce il proprio apprezzamento a quello del giudice di merito nella commisurazione della pena, salvo il caso di manifesta illogicità o di violazione di legge adeguatamente dedotte.
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