Cassazione Penale, Sentenza n. 35162/2022 del 21/09/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della conferma di condanna per detenzione illecita di una carabina e per ricettazione; censura della qualificazione della carabina (richiamo alla legge 526/1999 e al limite di 7,5 joule), deduzione di carenza probatoria in ordine all'elemento soggettivo della ricettazione (possibile acquisizione di bene abbandonato o acquisizione coeva al furto) e doglianza per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche
La decisione
La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al delitto di ricettazione (capo b) perché estinto per prescrizione, ritenendo che, in mancanza di prova certa della data di acquisizione, il momento consumativo debba essere collocato favore dell'imputato in prossimità del furto del maggio 2011; ha invece rigettato i motivi relativi alla detenzione dell'arma (capo a), confermando la qualificazione della carabina come arma sulla base della prova testimoniale/tecnica e ritenendo legittimo il rigetto delle attenuanti generiche da parte del giudice di merito. Ha disposto il rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Torino per la rideterminazione della pena con riguardo al solo capo a).
Norme richiamate
legge 526/1999
i dispositivi ad aria o a gas compressi di potenza inferiore ai 7,5 joule non sono considerate armi comuni da sparo
La Corte ha rilevato che la difesa richiamava tale norma, ma ha ritenuto decisiva la prova tecnica/testimoniale acquisita in merito alla carabina in concreto; quindi la soglia dei 7,5 joule non ha escluso la qualifica di arma nel caso concreto
art. 648 cod. pen. (ricettazione)
In assenza di prova certa della data di acquisizione del bene, per la ricettazione si applica il principio 'favor rei' collocando il momento consumativo in prossimità del reato presupposto; ciò ha portato a ritenere estinto il reato per prescrizione
art. 62, comma 1, n. 6 cod. pen.
Il giudice di merito aveva riconosciuto tale circostanza attenuante; la Suprema Corte non ha ritenuto di doverla rimuovere, limitandosi a valutare la motivazione sul punto ritenendola adeguata
art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen.
Confermato che è ammissibile in cassazione il motivo unificato che deduce l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione, anche se formulato come unica doglianza
art. 23, comma 8, DL 137/2020
Previsione procedurale utilizzata per la trasmissione della requisitoria scritta del Pubblico Ministero; rilevanza meramente formale nella vicenda
Massime di principio
- Se la data di acquisizione del bene oggetto di ricettazione non è provata con certezza, il momento consumativo del reato va collocato, in applicazione del principio 'favor rei', in prossimità del reato presupposto; ciò può determinare l'estinzione per prescrizione
- La qualificazione tecnica di un dispositivo come 'arma' si fonda su elementi tecnici ed esperti: la norma che indica una soglia di energia (7,5 joule) non è determinante se la prova tecnica dimostra caratteristiche diverse
- La detenzione di arma è considerata reato permanente, con conseguenze sul calcolo della prescrizione
- Il giudice di merito non è obbligato a esaminare e confutare tutti gli elementi prodotti dalle parti: è sufficiente che indichi i fattori ritenuti decisivi per motivare il diniego delle attenuanti generiche
- In sede difensiva, per evitare la prescrizione o per opporre alla ricostruzione della pubblica accusa, è fondamentale produrre documentazione precisa sulla data di acquisizione e perizie tecniche sull'arma
- La doglianza circa la prescrizione è ammissibile in cassazione anche come motivo unico e può determinare l'annullamento parziale della sentenza
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