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Sentenza

Sentenza n. 6191/2026 - Roma, Sezione 3T

per l'annullamento - del Decreto del Ministero della Salute del 6.7.2022, pubblicato in G.U.R.I., Serie generale, n. 216 del 15.9.2022, recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, e dei relativi Allegati A, B, C e D; - del Decreto del Ministero della Salute del 6.10.2022, pubblicato in G.U.R.I., Serie generale, n. 251 del 26.10.2022, recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all''emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”; - se e per quanto occorre possa: (i) della Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29.9.2019, che ha previsto una ricognizione, da parte degli Enti del SSN, della ripartizione del fatturato relativo ai dispositivi medici tra i singoli fornitori, riconciliato con i valori contabilizzati nel modello CE di ciascun anno 2015-2018; (ii) dell''Accordo del 7.11.2019 e relativi allegati, siglato tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (Rep. Atti n. 181/CSR), sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell''art. 9 ter, d.l. 19.6.2015, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 6.8.2015, n. 125, con il quale sono stati individuati, tra l''altro, i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l''acquisto di dispositivi medici e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionali per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, fissando per i predetti anni il tetto di spesa di ciascuna Regione al 4,4% del fabbisogno sanitario regionale standard; (iii) del Decreto del Ministro della Salute 15.6.2012, assunto di concerto con il Ministro dell''Economia e delle Finanze, recante “Nuovi modelli di rilevazione economica «Conto economico» (CE) e «Stato patrimoniale» (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale”; (iv) dell''intesa raggiunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 14.9.2022, nonché quella sancita dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28.9.2022; - di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e/o conseguente a quelli sopra indicati, anche non cognito.

Giustizia amministrativa202302158

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreti ministeriali del 6 luglio 2022 e del 6 ottobre 2022, nonché gli atti presupposti, relativi alla certificazione del superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici e al conseguente ripiano per gli anni 2015-2018

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa fornitrice di dispositivi medici ha impugnato i decreti ministeriali del 6 luglio 2022 e del 6 ottobre 2022, unitamente agli atti presupposti e connessi, concernenti la determinazione del superamento del tetto di spesa regionale e nazionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 e le modalità di ripiano a carico delle aziende fornitrici. Il testo della sentenza non riporta i singoli motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. All'udienza del 13 febbraio 2026, il difensore della ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, riferendo l'intervenuto versamento della quota del 25 per cento prevista dall'art. 7 del d.l. n. 95/2025.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della dichiarazione resa dalla ricorrente e dell'intervenuto versamento della quota del 25 per cento prevista dall'art. 7 del d.l. n. 95/2025. Secondo il giudice, tale disposizione consente di assolvere gli obblighi relativi agli anni 2015-2018 mediante il versamento della quota ridotta e stabilisce che l'integrale versamento estingue l'obbligazione delle aziende fornitrici, precludendo ulteriori azioni giurisdizionali connesse agli importi dovuti per gli anni considerati. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., non residuando un interesse attuale alla decisione, il ricorso è stato dichiarato improcedibile. Le spese sono state compensate tra le parti costituite.

Norme richiamate

  • art. 7 d.l. n. 95/2025

    Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici ... si intendono assolti con il versamento ... della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali ... L'integrale versamento ... estingue l'obbligazione gravante sulle aziende fornitrici ... precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l'obbligo di corresponsione degli importi relativi agli anni predetti.

    Il versamento integrale della quota ridotta del 25 per cento assolve gli obblighi delle aziende fornitrici relativi agli anni 2015-2018, estingue la relativa obbligazione e preclude ulteriori azioni giurisdizionali connesse.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    La sopravvenuta carenza di interesse determina l'improcedibilità del ricorso.

  • art. 9-ter, comma 9, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125

    La disposizione è richiamata quale base degli obblighi posti a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici per il ripiano del superamento del tetto di spesa.

  • art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125

    La disposizione è richiamata con riferimento ai provvedimenti regionali e provinciali oggetto delle controversie relative al ripiano del superamento del tetto di spesa.

  • art. 8, comma 3, d.l. 30 marzo 2023, n. 34, convertito dalla l. 26 maggio 2023, n. 56

    La disposizione è richiamata dall'art. 7 del d.l. n. 95/2025 tra le fonti degli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici.

Massime di principio

  • Quando una disposizione sopravvenuta estingue l'obbligazione sostanziale oggetto del giudizio e preclude ulteriori azioni giurisdizionali, il versamento integrale dell'importo previsto dalla disposizione può determinare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione e l'improcedibilità del ricorso.
  • La sopravvenuta carenza di interesse, dichiarata dalla parte e risultante dall'adempimento dell'obbligazione secondo la disciplina sopravvenuta, comporta l'improcedibilità ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
  • In presenza della disciplina speciale che prevede la definizione degli obblighi delle aziende fornitrici mediante il versamento di una quota ridotta, l'integrale pagamento della quota estingue l'obbligazione e preclude la prosecuzione delle azioni giurisdizionali connesse agli importi originariamente dovuti.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina professionaleEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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