Regolamento (UE) 2024/860
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/860 della Commissione, del 18 marzo 2024, che modifica il regolamento (UE) n. 37/2010 per quanto riguarda la sostanza 17β-estradiolo
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2024/860 aggiorna il regolamento (UE) n. 37/2010 eliminando il 17β-estradiolo dalla tabella 1 dell’allegato, che elenca le sostanze consentite ai fini dei limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale. La modifica si inserisce nel quadro del regolamento (CE) n. 470/2009 e tiene conto del fatto che la direttiva 96/22/CE vieta la somministrazione del 17β-estradiolo agli animali da azienda. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Modifica del regolamento (UE) n. 37/2010 mediante la soppressione della voce relativa al 17β-estradiolo dalla tabella 1 dell’allegato.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica nell’ordinamento dell’Unione europea, con efficacia diretta e obbligatoria in tutti gli Stati membri. Incide sulla classificazione delle sostanze farmacologicamente attive ai fini dei limiti massimi di residui (LMR) negli alimenti di origine animale, ma opera nel rispetto delle norme UE che vietano l’uso di talune sostanze ormoniche, tireostatiche e β-agoniste negli animali destinati alla produzione di alimenti. La modifica riguarda specificamente la sostanza 17β-estradiolo e il relativo inserimento nell’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010; non disciplina in modo generale altri medicinali veterinari o altre sostanze.
Modifica del regolamento (UE) n. 37/2010 per quanto riguarda il 17β-estradiolo
Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/860 della Commissione interviene sul regime dei limiti massimi di residui (LMR) delle sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale. La finalità è adeguare il regolamento (UE) n. 37/2010 al divieto già previsto a livello UE per l’uso del 17β-estradiolo negli animali da azienda, evitando una coerenza solo apparente tra inclusione ai fini dei residui e divieto di impiego della sostanza.
Quadro normativo di riferimento
Il regolamento (UE) n. 37/2010 contiene l’elenco delle sostanze farmacologicamente attive e la relativa classificazione ai fini degli LMR negli alimenti di origine animale. Esso si innesta nel sistema del regolamento (CE) n. 470/2009, che disciplina le procedure per la determinazione dei limiti di residui e fa salve, all’articolo 1, paragrafo 3, le disposizioni dell’Unione che vietano l’utilizzo di sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β-agoniste negli animali destinati alla produzione di alimenti.
Ragioni della soppressione del 17β-estradiolo
Secondo i considerando, al momento dell’adozione del regolamento (UE) n. 37/2010 il 17β-estradiolo era stato incluso nella tabella 1 dell’allegato come sostanza consentita, in quanto in precedenza figurava nell’allegato II del regolamento (CEE) n. 2377/90, ossia tra le sostanze non soggette a un limite massimo di residui. Tuttavia, la direttiva 96/22/CE vieta la somministrazione del 17β-estradiolo agli animali da azienda. Per questo motivo la Commissione ritiene necessario sopprimere la relativa voce dall’elenco delle sostanze consentite ai fini dei LMR.
Contenuto dispositivo
L’articolo 1 prevede la modifica dell’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 secondo quanto indicato nell’allegato del regolamento di esecuzione. La modifica concreta consiste nella soppressione, nella tabella 1 dell’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010, della voce "17β-estradiolo".
Entrata in vigore e efficacia
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Soppressione del 17β-estradiolo dall’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010
L’articolo 1 dispone che l’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 è modificato secondo quanto indicato nell’allegato del regolamento di esecuzione. L’allegato sostanziale del nuovo atto prevede la soppressione, nella tabella 1 dell’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010, della voce "17β-estradiolo".
Contesto normativo e ratio della modifica
I considerando chiariscono che il regolamento (UE) n. 37/2010 disciplina le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione ai fini dei LMR negli alimenti di origine animale. La sostanza 17β-estradiolo era stata inizialmente inserita nella tabella 1 come sostanza consentita, ma l’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 470/2009 fa salve le norme UE che vietano l’uso di sostanze ormoniche in animali destinati alla produzione di alimenti. Poiché la direttiva 96/22/CE vieta la somministrazione del 17β-estradiolo agli animali da azienda, la Commissione ritiene opportuno eliminarne la voce dal regolamento sui LMR.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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