Regolamento (UE) 2024/855
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/855 della Commissione, del 15 marzo 2024, che modifica le norme tecniche di attuazione stabilite dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 per quanto riguarda le norme sulle segnalazioni a fini di vigilanza del rischio di tasso di interesse nel portafoglio bancario
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il quadro europeo delle segnalazioni di vigilanza introducendo nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 un nuovo blocco di modelli e istruzioni specificamente dedicati all’IRRBB. La riforma recepisce le modifiche normative intervenute nel CRR e nella CRD, rafforza la granularità informativa per le autorità di vigilanza e, al contempo, introduce modelli semplificati per enti piccoli e non complessi al fine di contenere gli oneri di segnalazione. L’applicazione decorre dal 1° settembre 2024, con primo invio non prima della data di riferimento del 30 settembre 2024.
Modifica le norme tecniche di attuazione per le segnalazioni prudenziali degli enti creditizi introducendo nuovi modelli e istruzioni sul rischio di tasso di interesse nel portafoglio bancario (IRRBB).
Ambito di applicazione
Si applica agli enti soggetti agli obblighi di segnalazione prudenziale previsti dall’articolo 430 del regolamento (UE) n. 575/2013, per le informazioni relative al rischio di tasso di interesse nel portafoglio bancario. Riguarda sia la segnalazione su base individuale sia su base consolidata, con modelli e istruzioni differenziati per tutti gli enti, per i grandi enti, per gli enti diversi dai grandi e dagli enti piccoli e non complessi, e per gli enti piccoli e non complessi (SNCI). Prevede esclusioni e trattamenti specifici per alcune categorie di attività/passività, per le valute non incluse nell’allegato A del regolamento delegato (UE) 2024/856 e per talune voci fuori bilancio o di copertura contabile, nonché una segnalazione separata per determinate valute al superamento di soglie quantitative.
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/855: segnalazioni IRRBB
Il regolamento aggiorna il regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 inserendo un nuovo articolo 20 bis e due nuovi allegati dedicati alle segnalazioni di vigilanza sul rischio di tasso di interesse nel portafoglio bancario (IRRBB). L’intervento si colloca nel quadro dell’articolo 430 del regolamento (UE) n. 575/2013 e recepisce le modifiche apportate dal pacchetto bancario successivo al 2019, oltre a dare attuazione alle norme tecniche dell’ABE.
La finalità è fornire alle autorità di vigilanza dati armonizzati, granulari e comparabili su EVE, NII, variazioni del valore di mercato e componenti comportamentali, con un’attenzione particolare alla proporzionalità per gli enti piccoli e non complessi.
Finalità e contesto normativo
I considerando chiariscono che il regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 disciplina già formati, modelli, istruzioni, frequenza e definizioni delle segnalazioni prudenziali di cui all’articolo 430, paragrafi da 1 a 4, del regolamento (UE) n. 575/2013. Poiché tale regolamento è stato modificato dal regolamento (UE) 2019/876 e la direttiva (UE) 2019/878 ha introdotto nuovi requisiti prudenziali nella direttiva 2013/36/UE, le segnalazioni devono essere adeguate alla nuova disciplina dell’IRRBB.
Il regolamento tiene conto anche delle raccomandazioni dell’ABE sulla riduzione degli oneri di segnalazione per gli enti piccoli e non complessi, prevedendo modelli semplificati e una struttura informativa differenziata per categorie di enti.
Modifica del regolamento (UE) 2021/451 e nuovo articolo 20 bis
L’articolo 1 inserisce l’articolo 20 bis, dedicato espressamente alla segnalazione IRRBB. Gli enti devono trasmettere le informazioni contenute nell’allegato XXVIII, seguendo le istruzioni dell’allegato XXIX, sia su base individuale sia su base consolidata.
Le frequenze sono differenziate per modello e per tipologia di ente:
- modello 1: trimestrale per tutti gli enti;
- modelli 2, 5 e 8: trimestrale per i grandi enti;
- modelli 3 e 6: trimestrale per gli enti che non sono né grandi né SNCI;
- modelli 4 e 7: trimestrale per gli SNCI;
- modello 9: trimestrale per enti non grandi/non SNCI e per SNCI;
- modello 10: annuale per i grandi enti;
- modello 11: annuale per gli altri enti e per gli SNCI.
Struttura dei nuovi modelli IRRBB
L’allegato XXVIII organizza la segnalazione in cinque blocchi:
- valutazione dell’IRRBB: SOT dell’EVE/NII e variazioni del valore di mercato (J 01.00);
- disaggregazione delle stime di sensibilità IRRBB (J 02.00, J 03.00 e J 04.00);
- flussi di cassa con riprezzamento (J 05.00, J 06.00 e J 07.00);
- parametri pertinenti per la modellizzazione comportamentale (J 08.00 e J 09.00);
- informazioni qualitative (J 10.00 e J 11.00).
Il modello J 01.00 raccoglie i livelli e le variazioni di EVE, NII e MV, oltre agli shock di tasso per valute non incluse nella parte A dell’allegato del regolamento delegato (UE) 2024/856 e ai rapporti con il capitale di classe 1. I modelli J 02.00-J 04.00 richiedono disaggregazioni per attività e passività sensibili ai tassi, incluse opzioni, NMD, depositi, titoli, derivati e voci fuori bilancio. I modelli J 05.00-J 07.00 si concentrano sui flussi di cassa con riprezzamento, distinguendo tra strumenti a tasso fisso e variabile e tra modellizzazione contrattuale e comportamentale. I modelli J 08.00 e J 09.00 riportano parametri utili al monitoraggio delle ipotesi di modellizzazione, come date medie di riprezzamento, PTR, tassi di rimborso anticipato e tassi di riscatto anticipato. I modelli J 10.00 e J 11.00 raccolgono informazioni qualitative sulle metodologie, sulle soglie, sulle opzioni di modellizzazione e sulle strategie di copertura.
Regole di compilazione: valuta, segni e definizioni
Le istruzioni impongono la compilazione nella valuta utilizzata per la segnalazione, con conversione delle altre valute al tasso BCE alla data di riferimento. Per alcune tabelle è richiesta una segnalazione separata per valuta, in particolare quando il valore contabile delle attività o passività denominate in tale valuta supera determinate soglie rispetto al portafoglio bancario.
La convenzione dei segni prevede che, in via generale, i valori siano segnalati in positivo, mentre le variazioni di EVE, NII e MV possono essere positive o negative in funzione dell’effetto dello shock. Sono inoltre stabilite regole specifiche per gli strumenti derivati, per le posizioni nozionali e per i parametri, con eccezioni limitate per alcuni casi di tassi negativi.
Ambito sostanziale: strumenti e posizioni rilevanti
L’allegato XXIX chiarisce che l’ambito della segnalazione comprende tutte le posizioni sensibili al tasso di interesse nel portafoglio bancario che rientrano nei SOT dell’IRRBB. Le categorie considerate includono:
- attività e passività verso banche centrali e controparti bancarie;
- prestiti e anticipazioni;
- titoli di debito;
- NMD e depositi a termine;
- derivati di copertura;
- altri strumenti derivati su tassi di interesse;
- elementi fuori bilancio, incluse attività e passività potenziali e impegni all’erogazione di finanziamenti a tasso fisso.
Sono fornite definizioni tecniche di strumenti a tasso fisso e variabile, di opzioni incorporate ed esplicite, di NMD transazionali e non transazionali, di componente core, di depositi operativi e di strumenti soggetti a rischio di rimborso o riscatto anticipato.
Modelli EVE, NII e valore di mercato
Il modello J 01.00 distingue tra:
- EVE, calcolato secondo l’articolo 98, paragrafo 5, lettera a), della direttiva 2013/36/UE e gli articoli da 1 a 3 del regolamento delegato (UE) 2024/856;
- NII, ai sensi dell’articolo 98, paragrafo 5, lettera b), della direttiva 2013/36/UE e dell’articolo 4 del medesimo regolamento delegato;
- MV, calcolato secondo i criteri interni di gestione del rischio, su orizzonte di un anno e con bilancio costante.
Le righe relative agli scenari di shock raccolgono le variazioni in caso di shock parallelo al rialzo e al ribasso, steepener, flattener e shock a breve. Sono anche previsti rapporti tra le peggiori variazioni e il capitale di classe 1, nonché la segnalazione della dimensione degli shock in punti base per le altre valute soggette al SOT.
Disaggregazione delle sensibilità e flussi di cassa con riprezzamento
I modelli J 02.00, J 03.00 e J 04.00 servono a disaggregare le sensibilità IRRBB per categorie di attività e passività, distinguendo tra portafogli completi, versioni semplificate per “altri” enti e versioni semplificate per SNCI. La struttura ricomprende attività e passività totali, componenti dovute a opzionalità automatica, banca centrale, interbancario, prestiti, titoli di debito, derivati di copertura, altre attività/passività e fuori bilancio.
I modelli J 05.00, J 06.00 e J 07.00 forniscono il calendario dei flussi di cassa con riprezzamento del nozionale per fasce temporali predefinite. Per i derivati, gli importi netti sono suddivisi tra posizioni receiver e payer secondo regole specifiche; per le tabelle contrattuali non si compilano alcune colonne relative a nozionale, opzioni e modellizzazione comportamentale.
Parametri pertinenti per la modellizzazione comportamentale
I modelli J 08.00 e J 09.00 raccolgono i parametri utilizzati per monitorare la modellizzazione dell’IRRBB. Tra questi figurano:
- date medie di riprezzamento prima e dopo la modellizzazione per gli NMD;
- PTR su orizzonte di un anno;
- date medie di riprezzamento e tassi di rimborso anticipato per prestiti e titoli a tasso fisso;
- date medie di riprezzamento e tassi di riscatto anticipato per depositi a termine.
Le istruzioni specificano che, per gli NMD, le analisi devono tenere conto della componente core, dei depositi operativi e delle eventuali esenzioni dal limite massimo di riprezzamento a cinque anni. Per i prodotti a tasso fisso soggetti a rimborso o riscatto anticipato, si considerano solo le posizioni in cui il costo economico non ricade interamente sul cliente.
Informazioni qualitative e scelte metodologiche
I modelli J 10.00 e J 11.00 richiedono dichiarazioni qualitative sulle metodologie adottate per il SOT di EVE e NII, sui modelli usati per NMD, sul trattamento del rischio di opzione e del rischio di base, sulle penali di rimborso anticipato, sugli impegni a tasso fisso, sulle strategie di copertura e sulle eventuali modifiche della struttura di bilancio rispetto alla precedente segnalazione.
Le imprese devono inoltre indicare:
- se il metodo usato è SA semplificato, SA o IMS;
- se il calcolo dipende da requisiti dell’autorità competente;
- se sono considerati flussi condizionali, rischio di opzione, margini commerciali e altre componenti del differenziale;
- quale curva risk-free viene utilizzata per l’attualizzazione;
- se le ipotesi principali sono mutate rispetto all’ultima segnalazione;
- se il tasso di interesse minimo post-shock è vincolante per talune valute.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, si applica dal 1° settembre 2024; inoltre, per consentire agli enti di adeguare sistemi e processi, le nuove segnalazioni non devono iniziare prima della data di riferimento del 30 settembre 2024.
Rapporti con altri atti dell’Unione
Il regolamento si coordina con il regolamento (UE) n. 575/2013, in particolare con l’articolo 430 e con le disposizioni sul capitale di classe 1, e rinvia ai regolamenti delegati (UE) 2024/856 e 2024/857, che definiscono rispettivamente gli scenari di shock e la metodologia standardizzata/semplificata per l’IRRBB. Sono inoltre richiamati il regolamento (UE) n. 600/2014 per la definizione dei derivati, il regolamento delegato (UE) 2015/61 per i depositi operativi e il regolamento (CE) n. 1606/2002 per gli IFRS.
Disposizioni principali
Inserimento dell’articolo 20 bis nel regolamento (UE) 2021/451
Introduce un obbligo specifico di segnalazione IRRBB ai sensi dell’articolo 430, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013. Gli enti devono trasmettere le informazioni dell’allegato XXVIII secondo le istruzioni dell’allegato XXIX, su base individuale e consolidata, con frequenze trimestrali o annuali a seconda del modello e della categoria di ente.
Ripartizione dei modelli e frequenze di segnalazione
Il modello 1 è trimestrale per tutti gli enti; i modelli 2, 5 e 8 sono trimestrali per i grandi enti; i modelli 3 e 6 per gli altri enti; i modelli 4 e 7 per gli SNCI; il modello 9 è trimestrale per altri enti e SNCI; i modelli 10 e 11 sono annuali rispettivamente per grandi enti e per altri enti/SNCI. I nuovi modelli coprono valutazione IRRBB, disaggregazione delle sensibilità, flussi di cassa con riprezzamento, parametri pertinenti e informazioni qualitative.
Allegato XXVIII: contenuto dei modelli IRRBB
Definisce il contenuto informativo dei modelli J 01.00-J 11.00, includendo EVE, NII e variazioni di MV; disaggregazioni per attività, passività, strumenti a tasso fisso/variabile, derivati, NMD, depositi a termine, rischi di rimborso/riscatto anticipato, parametri comportamentali e informazioni qualitative su metodologia, ipotesi e curva dei rendimenti. Sono previsti modelli semplificati per SNCI e, in alcuni casi, per gli altri enti.
Allegato XXIX: istruzioni generali di compilazione
Stabilisce regole comuni su struttura dei modelli, ambito della segnalazione, trattamento di strumenti a tasso fisso/variabile, opzioni incorporate ed esplicite, convenzione dei segni e abbreviazioni. Gli enti compilano i modelli nella valuta di segnalazione, convertendo le altre valute al cambio BCE alla data di riferimento e rispettando le regole di separata compilazione per valuta.
Ambito del rischio e basi di calcolo
Le segnalazioni coprono le esposizioni ai tassi di interesse del portafoglio bancario incluse nei test di vigilanza dei valori anomali (SOT) disciplinati dal regolamento delegato (UE) 2024/856. Le istruzioni rinviano ai criteri di valutazione dell’EVE, del NII e dell’MV, ai trattamenti contabili delle coperture e all’esclusione di alcuni effetti contabili ex articolo 33, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013.
Proporzionalità e modelli semplificati
In linea con le raccomandazioni ABE sulla proporzionalità, gli SNCI compilano modelli ridotti e, in alcuni casi, gli altri enti utilizzano versioni semplificate. Il regolamento mira a ridurre l’onere di segnalazione preservando l’informativa necessaria per la vigilanza sul rischio di tasso di interesse.
Tempistica di applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1° settembre 2024. Inoltre, gli enti non devono iniziare a segnalare prima della data di riferimento del 30 settembre 2024, così da disporre di almeno sei mesi per l’adeguamento.
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