Regolamento (UE) 2024/885
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/885 della Commissione, del 20 marzo 2024, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2782 relativo ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo dei tenori di micotossine negli alimenti per quanto riguarda il metodo di campionamento per le erbe essiccate, le infusioni di erbe (prodotto essiccato), i tè (prodotto essiccato) e le spezie in polvere
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2024/885 interviene in modo puntuale sul regolamento (UE) 2023/2782, correggendo il metodo di campionamento per talune matrici vegetali essiccate e spezie in polvere ai fini del controllo delle micotossine. La modifica nasce dall’esigenza di garantire campioni più rappresentativi della partita, alla luce di recenti evidenze scientifiche richiamate nei considerando. Vengono aumentati i pesi dei campioni elementari e globali e chiarite le regole per il campionamento di integratori alimentari contenenti erbe essiccate alla rinfusa. Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione, così da evitare un breve periodo di applicazione delle regole precedenti.
Modifica del metodo di campionamento per il controllo delle micotossine in erbe essiccate, infusioni di erbe, tè essiccato e spezie in polvere.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica ai controlli ufficiali sui tenori di micotossine negli alimenti, limitatamente alle erbe essiccate, alle infusioni di erbe (prodotto essiccato), ai tè (prodotto essiccato) e alle spezie in polvere disciplinati dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/2782. Incide sul metodo di campionamento da utilizzare dalle autorità competenti e, in particolare, sui criteri per partite di diversa dimensione, per la vendita al dettaglio e per gli integratori alimentari contenenti erbe essiccate alla rinfusa prima del confezionamento. È immediatamente rilevante nell’UE e negli Stati membri dal terzo giorno successivo alla pubblicazione in GUUE.
Modifica del metodo di campionamento per micotossine in erbe essiccate, tè e spezie in polvere
Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/885 della Commissione modifica in modo mirato il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2782 sui metodi di campionamento e di analisi per il controllo dei tenori di micotossine negli alimenti. La modifica si fonda su evidenze scientifiche richiamate nei considerando, dalle quali emerge che il metodo di campionamento precedente non garantiva un campione sufficientemente rappresentativo per alcune matrici vegetali essiccate e spezie in polvere.
Finalità e contesto normativo
La Commissione interviene ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali. L’obiettivo è rendere più affidabile il campionamento per il controllo delle micotossine in erbe essiccate, infusioni di erbe (prodotto essiccato), tè (prodotto essiccato) e spezie in polvere, evitando risultati analitici non rappresentativi della partita campionata.
Ambito materiale della modifica
La modifica riguarda esclusivamente l’allegato I, parte II, del regolamento (UE) 2023/2782, sostituendo integralmente la parte M dedicata al metodo di campionamento per le matrici indicate. Restano quindi invariati il quadro generale del regolamento 2023/2782 e le altre sezioni non interessate dalla presente modifica.
Peso del campione elementare e campionamento di confezioni al dettaglio
Il nuovo punto M.1 fissa il peso del campione elementare in circa 80 g, salvo diversa previsione specifica. Per le partite già confezionate in confezioni al dettaglio/individuali, il criterio si adatta al peso della confezione:
- se la confezione pesa più di 80 g, da ciascuna confezione si prelevano 80 g;
- se la confezione pesa meno di 80 g ma non meno della metà, una confezione equivale a un campione elementare;
- se la confezione è molto più leggera, il campione elementare deve essere composto da due o più confezioni, così da avvicinarsi il più possibile a 80 g.
Il testo ammette metodi alternativi quando l’applicazione delle regole standard comporterebbe effetti commerciali inaccettabili o danni alla partita, ad esempio per forma dell’imballaggio o mezzo di trasporto. In tali casi, il campione globale può essere ottenuto con un numero diverso di campioni elementari, purché raggiunga il peso richiesto.
Partite pari o superiori a 15 tonnellate
Per le partite di almeno 15 tonnellate, il regolamento prevede la suddivisione in sottopartite, ove fisicamente possibile. La tabella 1 stabilisce sottopartite da 25 tonnellate; il loro peso può superare quello indicato fino al 20% se necessario per ragioni pratiche. Ogni sottopartita deve essere campionata separatamente.
In questo caso:
- i campioni elementari sono 50;
- il campione globale pesa 4,0 kg.
Anche qui è ammesso un metodo alternativo se quello standard non è applicabile senza danneggiare in modo inaccettabile la partita, purché il metodo sia il più rappresentativo possibile e sia descritto e documentato.
Partite inferiori a 15 tonnellate
Per le partite sotto la soglia di 15 tonnellate, il punto M.4 prevede un numero variabile di campioni elementari, da 3 a 50, in funzione del peso della partita, con un campione globale da 0,2 a 4,0 kg. La tabella 2 specifica il numero minimo di campioni elementari:
- fino a 0,1 t: 3 campioni elementari, campione globale minimo 0,2 kg;
- oltre 0,1 fino a 0,5 t: 10 campioni elementari, 0,8 kg;
- oltre 0,5 fino a 5,0 t: 25 campioni elementari, 2,0 kg;
- oltre 5,0 fino a 10,0 t: 35 campioni elementari, 2,8 kg;
- oltre 10,0 fino a 15,0 t: 50 campioni elementari, 4,0 kg.
Campionamento nella fase della distribuzione al dettaglio
Il punto M.5 disciplina il campionamento nella fase di distribuzione al dettaglio. Il prelievo deve avvenire, per quanto possibile, secondo le regole della parte M. Se ciò non è possibile, è consentito un metodo alternativo, ma solo a condizione che il campione globale sia sufficientemente rappresentativo della partita e che il metodo adottato sia chiaramente descritto e documentato. In ogni caso, il campione globale non può essere inferiore a 0,2 kg.
Integratori alimentari contenenti erbe essiccate alla rinfusa
Il punto M.6 chiarisce una specifica ipotesi applicativa: per il campionamento di integratori alimentari contenenti erbe essiccate alla rinfusa prima del confezionamento in confezioni al dettaglio/individuali, si applicano le disposizioni di campionamento della parte M in funzione del peso del contenuto di erbe essiccate presente negli integratori alla rinfusa.
Accettazione e rifiuto della partita
Il punto M.7 disciplina il criterio finale di accettazione o rifiuto. La partita o sottopartita è accettata se il campione di laboratorio non supera il tenore massimo, tenendo conto dell’incertezza di misura e della correzione per recupero. È invece rifiutata quando il superamento del tenore massimo risulta oltre ogni ragionevole dubbio; ciò avviene se il risultato analitico, al netto dell’eventuale correzione per recupero, meno l’incertezza di misura estesa è superiore al limite massimo.
Entrata in vigore
L’articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I considerando spiegano che questa scelta evita un breve periodo di applicazione disallineata rispetto al regolamento (UE) 2023/2782, che si applica dal 1° aprile 2024. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Modifica del regolamento (UE) 2023/2782
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I, parte II, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2782, sostituendo integralmente la parte M relativa al metodo di campionamento per erbe essiccate, infusioni di erbe, tè essiccato e spezie in polvere.
Peso del campione elementare e regole per confezioni al dettaglio
Il nuovo punto M.1 prevede che il peso del campione elementare sia di circa 80 g, salvo diversa indicazione. Per le partite in confezioni al dettaglio/individuali, il peso del campione dipende dal peso della confezione: se supera 80 g, da ciascuna confezione si prelevano 80 g; se è inferiore a 80 g ma non meno della metà, una confezione equivale a un campione elementare; se è molto inferiore a 80 g, un campione elementare deve essere formato da due o più confezioni per avvicinarsi a 80 g. Sono ammessi metodi alternativi quando il campionamento standard causerebbe effetti commerciali inaccettabili dovuti al danneggiamento della partita, purché il campione globale resti conforme al peso richiesto.
Suddivisione in sottopartite per partite pari o superiori a 15 tonnellate
Per le partite di almeno 15 tonnellate, la tabella 1 e il punto M.3 prevedono la suddivisione in sottopartite di 25 tonnellate, ove fisicamente possibile, con un massimo del 20% di superamento del peso indicato. Ogni sottopartita va campionata separatamente. Il numero di campioni elementari è 50 e il campione globale pesa 4,0 kg. Se il metodo standard non è applicabile senza effetti commerciali inaccettabili, è consentito un metodo alternativo, purché il campionamento resti il più rappresentativo possibile e sia chiaramente descritto e documentato.
Campionamento per partite inferiori a 15 tonnellate
Il punto M.4 stabilisce che per partite inferiori a 15 tonnellate il piano di campionamento comprende da 3 a 50 campioni elementari, con un campione globale da 0,2 a 4,0 kg. La tabella 2 precisa il numero minimo di campioni elementari in funzione del peso della partita: 3 fino a 0,1 t; 10 da oltre 0,1 a 0,5 t; 25 da oltre 0,5 a 5,0 t; 35 da oltre 5,0 a 10,0 t; 50 da oltre 10,0 a 15,0 t.
Campionamento nella distribuzione al dettaglio
Il punto M.5 prevede che, nella fase di distribuzione al dettaglio, il prelievo avvenga per quanto possibile secondo le regole della parte M. Se ciò non è possibile, è consentito un metodo alternativo, purché il campione globale sia sufficientemente rappresentativo della partita e il metodo sia descritto e documentato; in ogni caso il campione globale deve pesare almeno 0,2 kg.
Integratori alimentari contenenti erbe essiccate alla rinfusa
Il punto M.6 chiarisce che, per gli integratori alimentari contenenti erbe essiccate alla rinfusa prima del confezionamento in confezioni al dettaglio/individuali per il consumatore finale, si applicano le disposizioni di campionamento della parte M in base al peso del contenuto di erbe essiccate degli integratori alimentari alla rinfusa.
Criteri di accettazione e rifiuto della partita
Il punto M.7 disciplina l’accettazione o il rifiuto della partita/sottopartita: la partita è accettata se il campione di laboratorio non supera il tenore massimo, tenendo conto dell’incertezza di misura e della correzione per recupero; è rifiutata se il campione supera il tenore massimo oltre ogni ragionevole dubbio, quando il risultato analitico, al netto della correzione per recupero se del caso, meno l’incertezza di misura estesa è superiore al tenore massimo.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. I considerando spiegano che l’entrata in vigore anticipata serve a evitare un breve periodo in cui le autorità nazionali avrebbero dovuto applicare le norme introdotte dal regolamento (UE) 2023/2782, applicabile dal 1° aprile 2024.
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