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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/905

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/905 della Commissione, del 15 marzo 2024, che conferisce la protezione di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio al nome Rosalejo (DOP)

Normativa europea32024R0905

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/905 conferisce la protezione, ai sensi dell'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013, al nome "Rosalejo" come denominazione di origine protetta (DOP). La Commissione prende atto che la domanda presentata dalla Spagna è stata esaminata e pubblicata e che non sono pervenute opposizioni. Il nome viene quindi protetto e iscritto nel registro pertinente, con applicazione diretta in tutti gli Stati membri.

Protezione e registrazione come DOP del nome "Rosalejo" ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica al nome geografico/prodotto "Rosalejo" classificato come denominazione di origine protetta (DOP) nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Produce effetti in tutti gli Stati membri, essendo obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile. Non prevede esclusioni specifiche nel testo fornito; si limita a conferire la protezione del nome dopo l'esame della domanda presentata dalla Spagna e in assenza di opposizioni.

Protezione del nome "Rosalejo" (DOP)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/905 della Commissione attua il sistema di protezione delle denominazioni di origine protette previsto dal regolamento (UE) n. 1308/2013 per il settore agricolo. La misura segue l’esame della domanda presentata dalla Spagna e conclude la procedura con il riconoscimento della protezione del nome "Rosalejo".

Procedura di registrazione

La Commissione richiama, nei considerando, che la domanda di registrazione del nome è stata esaminata ai sensi dell’articolo 97, paragrafi 2 e 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013 ed è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Successivamente, non essendo pervenuta alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 98, sono maturati i presupposti per la decisione positiva.

Contenuto dispositivo

L’articolo 1 stabilisce in modo diretto che il nome "Rosalejo" è protetto come DOP. Il regolamento si colloca quindi nella fase finale della procedura di registrazione e produce l’effetto di tutela del nome nel mercato dell’Unione, con conseguente iscrizione nel registro richiamato dall’articolo 104 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Entrata in vigore e portata giuridica

L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore al ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo ribadisce la natura obbligatoria del regolamento in tutti i suoi elementi e la sua diretta applicabilità in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di misure di recepimento nazionali.

Disposizioni principali

Protezione del nome "Rosalejo"

L'articolo 1 dispone che il nome "Rosalejo" è protetto come DOP, in attuazione dell'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Iter di registrazione e assenza di opposizioni

I considerando richiamano che la domanda di registrazione trasmessa dalla Spagna è stata esaminata dalla Commissione e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 97, paragrafi 2 e 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013, e che non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 98.

Iscrizione nel registro delle indicazioni geografiche

La Commissione richiama l'articolo 99, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, secondo cui il nome deve essere protetto e iscritto nel registro di cui all'articolo 104 dello stesso regolamento.

Entrata in vigore e applicabilità

L'articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre stabilito che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturaindicazioni geograficheorganizzazione comune dei mercati

Testo integrale

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