Regolamento (UE) 2024/898
Regolamento (UE) 2024/898 del Consiglio, del 18 marzo 2024, che modifica il regolamento (CE) n. 147/2003, relativo a talune misure restrittive nei confronti della Somalia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il regime sanzionatorio dell’Unione nei confronti della Somalia, recependo nell’ordinamento UE le modifiche derivanti dalle risoluzioni del Consiglio di sicurezza ONU 2713 (2023) e 2714 (2023). In particolare ridefinisce le deroghe e le procedure di notifica/autorizzazione per talune forniture di beni e tecnologie militari, nonché per prodotti collegati a ordigni esplosivi improvvisati. Aggiorna inoltre le definizioni rilevanti e sostituisce gli allegati con nuovi elenchi di prodotti soggetti a disciplina specifica.
Modifica il regolamento (CE) n. 147/2003 sulle misure restrittive nei confronti della Somalia, adeguandolo alle nuove risoluzioni ONU 2713 (2023) e 2714 (2023).
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori economici, alle autorità competenti degli Stati membri e a tutti i soggetti coinvolti nella fornitura, vendita, esportazione, trasferimento, finanziamento o assistenza tecnica relativi a beni, tecnologie e materiale militare destinati alla Somalia o a soggetti operanti in Somalia. Riguarda in particolare le restrizioni connesse ad armi, tecnologie militari, componenti per ordigni esplosivi improvvisati e ai regimi di notifica/autorizzazione per specifiche categorie di prodotti elencate negli allegati III, IV e V. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri; entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Regolamento (UE) 2024/898 del Consiglio sulle misure restrittive nei confronti della Somalia
Il regolamento adegua il quadro sanzionatorio UE sulla Somalia alle risoluzioni del Consiglio di sicurezza ONU 2713 (2023) e 2714 (2023). L’intervento è motivato dall’esigenza di assicurare un’applicazione uniforme nell’Unione delle modifiche relative all’embargo sulle armi, alle esenzioni e ai meccanismi di notifica/autorizzazione per determinate forniture di beni e tecnologie militari.
Contesto normativo e finalità
Il regolamento (CE) n. 147/2003 disciplinava già il divieto di fornire alla Somalia finanziamenti, assistenza finanziaria e assistenza tecnica connessi ad attività militari in relazione a beni e tecnologie dell’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea, nonché restrizioni su beni idonei a contribuire alla fabbricazione di ordigni esplosivi improvvisati (IED). Le risoluzioni ONU richiamate hanno inciso sulla struttura dell’embargo e sulle relative esenzioni, imponendo un aggiornamento del diritto dell’Unione tramite atto direttamente applicabile ai sensi dell’articolo 215 TFUE.
Aggiornamento del titolo e del riferimento al comitato delle sanzioni
Il titolo del regolamento 147/2003 viene sostituito per riflettere la formulazione più ampia relativa alla situazione in Somalia. Viene anche aggiornata la definizione di "comitato delle sanzioni", che ora rinvia al comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito ai sensi della risoluzione 2713 (2023) concernente Al-Shabaab.
Deroghe per autorità e missioni internazionali
Il nuovo articolo 3, paragrafo 1, precisa che il divieto dell’articolo 1 non si applica quando i finanziamenti, l’assistenza finanziaria o l’assistenza tecnica connessi ad attività militari siano destinati esclusivamente a:
- governo somalo, esercito nazionale somalo, agenzia nazionale per l’intelligence e la sicurezza, polizia nazionale somala e corpo degli agenti di custodia somalo;
- personale delle Nazioni Unite, inclusi UNSOM e UNSOS;
- ATMIS, paesi contributori di truppe e di forze di polizia e relativi partner strategici, purché operino nel quadro del più recente concetto operativo strategico dell’Unione africana e in cooperazione e coordinamento con ATMIS;
- attività di formazione e sostegno dell’UE, della Turchia, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e degli Stati Uniti d’America, nonché altre forze statali che dispongano di un accordo sullo status delle forze o di un memorandum d’intesa con il governo somalo, a condizione che tali accordi siano notificati al comitato delle sanzioni.
Autorizzazioni per Stati federati, governi regionali e imprese di sicurezza private
L’articolo 3, paragrafo 2, introduce una deroga autorizzatoria in favore delle autorità competenti degli Stati membri, che possono consentire operazioni di finanziamento, assistenza finanziaria o assistenza tecnica connessi a beni e tecnologie dell’elenco comune delle attrezzature militari dell’UE quando la destinazione sia limitata agli Stati federati e ai governi regionali della Somalia oppure a imprese di sicurezza private licenziate in Somalia. La deroga è subordinata a condizioni differenziate in funzione degli allegati:
- per i beni e le tecnologie dell’allegato IV, il comitato delle sanzioni deve ricevere dal governo somalo la notifica dell’operazione e non sollevare obiezioni entro cinque giorni lavorativi;
- per i beni e le tecnologie dell’allegato V, il comitato deve ricevere dal governo somalo una notifica preliminare per informazione con almeno cinque giorni lavorativi di anticipo.
Il paragrafo 3 dettaglia il contenuto minimo della notifica: dati del fabbricante e del fornitore, descrizione delle armi e munizioni con tipologia, calibro e quantità, data e luogo di consegna, nonché ogni informazione rilevante sul destinatario finale o sul luogo di stoccaggio.
Ulteriori esenzioni: protezione personale, materiale non letale e transito navale
Il paragrafo 4 dell’articolo 3 mantiene/esplicita ulteriori esclusioni dal divieto generale. Non rientrano nel divieto:
- la fornitura di abbigliamento protettivo, compresi giubbotti antiproiettile ed elmetti militari, temporaneamente esportati in Somalia da personale ONU, rappresentanti dei media, operatori di imprese di sicurezza private, operatori umanitari o dello sviluppo e personale associato, per loro esclusivo uso personale;
- la fornitura di materiale militare non letale a uso esclusivamente umanitario o protettivo da parte di Stati membri o organizzazioni internazionali, regionali o subregionali;
- l’ingresso nei porti somali, per soste temporanee, di navi che trasportano armi o materiale militare a fini difensivi, a condizione che tali articoli restino sempre a bordo.
Obblighi di notifica per i prodotti dell’allegato III
Le nuove disposizioni dell’articolo 3 quater introducono un obbligo procedurale specifico per i prodotti elencati nell’allegato III. Prima della vendita, esportazione, fornitura o trasferimento verso la Somalia, lo Stato membro interessato deve informare il governo somalo della prevista operazione; successivamente deve notificare sia al governo somalo sia al comitato delle sanzioni l’avvenuta operazione entro 15 giorni lavorativi. La notifica deve includere:
- destinazione d’uso del prodotto o dei prodotti;
- utilizzatore finale;
- specifiche tecniche;
- quantità;
- luogo di stoccaggio previsto.
Nuovi allegati e categorie di prodotti
Gli allegati sono integralmente sostituiti per riflettere la nuova disciplina tecnica:
- l’allegato III comprende dispositivi di innesco di esplosivi, tecnologia necessaria alla produzione o all’uso di tali prodotti, nonché materiali esplosivi e precursori come nitroglicerina, acido nitrico e acido solforico, con i relativi riferimenti CAS e codici NC;
- l’allegato IV elenca categorie di armamenti soggetti alla procedura più rigorosa, tra cui missili terra-aria e MANPADS, armi di calibro superiore a 12,7 mm, mortai oltre 82 mm, armi guidate anticarro, mine e spolette, sistemi di visione notturna/termica, aeromobili militari, navi e veicoli anfibi militari, e veicoli aerei da combattimento senza equipaggio;
- l’allegato V elenca prodotti per i quali è prevista la notifica preliminare, tra cui armi fino a 12,7 mm, RPG-7, LAW e lanciatori senza rinculo, congegni di mira, elicotteri militari, indumenti antibalistici di livello elevato, veicoli terrestri militari e apparecchiature di comunicazione militari.
Entrata in vigore e diretta applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Aggiornamento del titolo e delle definizioni
Il regolamento 147/2003 è ridenominato come misura restrittiva "in considerazione della situazione in Somalia". Viene anche sostituita la definizione di "comitato delle sanzioni", ora riferita al comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ai sensi della risoluzione 2713 (2023) concernente Al-Shabaab.
Deroghe per soggetti istituzionali e missioni internazionali
L’articolo 3, paragrafo 1, esclude dall’interdizione di cui all’articolo 1 le forniture di finanziamenti, assistenza finanziaria e assistenza tecnica connessi con attività militari, se destinate al governo somalo, all’esercito nazionale somalo, all’agenzia nazionale per l’intelligence e la sicurezza, alla polizia nazionale somala, al corpo degli agenti di custodia, al personale ONU, a UNSOM e UNSOS, ad ATMIS e a determinati partner, nonché ad attività di formazione e sostegno dell’UE, della Turchia, del Regno Unito, degli Stati Uniti e di altre forze statali munite di accordo sullo status delle forze o memorandum d’intesa notificato al comitato delle sanzioni.
Autorizzazioni per Stati federati, governi regionali e imprese di sicurezza private
L’articolo 3, paragrafo 2, consente alle autorità competenti degli Stati membri di autorizzare finanziamenti, assistenza finanziaria o assistenza tecnica connessi con attività militari quando la destinazione sia limitata agli Stati federati e ai governi regionali della Somalia o a imprese di sicurezza private autorizzate a operare in Somalia. Per i beni e le tecnologie dell’allegato IV è richiesta notifica al comitato delle sanzioni da parte del governo somalo e assenza di obiezioni entro cinque giorni lavorativi; per quelli dell’allegato V è richiesta una notifica preliminare con cinque giorni lavorativi di anticipo.
Contenuto minimo delle notifiche
Le notifiche previste dall’articolo 3, paragrafo 2, devono indicare gli estremi del fabbricante e del fornitore, con tipo, numero di partita o lotto e numero di matricola, la descrizione di armi e munizioni con tipo, calibro e quantità, la data e il luogo di consegna proposti e ogni informazione pertinente sull’unità destinataria o sul luogo di stoccaggio.
Esenzioni ulteriori per equipaggiamento protettivo, materiale non letale e transito navale
L’articolo 3, paragrafo 4, esclude anche le forniture relative a: abbigliamento protettivo, inclusi giubbotti antiproiettile ed elmetti militari, temporaneamente esportati da personale ONU, media, imprese di sicurezza private, operatori umanitari o dello sviluppo per uso personale; materiale militare non letale a uso esclusivamente umanitario o protettivo da parte di Stati membri o organizzazioni internazionali, regionali o subregionali; ingresso nei porti somali, per soste temporanee, di navi che trasportano armi o materiale militare a fini difensivi, purché tali articoli restino sempre a bordo.
Nuovi obblighi di notifica per i prodotti dell’allegato III
All’articolo 3 quater vengono aggiunti i paragrafi 3 e 4: prima di vendere, esportare, fornire o trasferire alla Somalia i prodotti dell’allegato III, lo Stato membro interessato deve informare il governo somalo della prevista operazione e poi notificare la vendita, fornitura o trasferimento al governo somalo e al comitato delle sanzioni entro 15 giorni lavorativi. La notifica deve indicare destinazione d’uso, utilizzatore finale, specifiche tecniche, quantità e luogo di stoccaggio previsto.
Sostituzione degli allegati III, IV e V
Gli allegati III, IV e V del regolamento 147/2003 sono integralmente sostituiti. L’allegato III elenca prodotti collegati alla fabbricazione o all’uso di ordigni esplosivi improvvisati e taluni esplosivi/precursori; l’allegato IV individua categorie di armamenti soggette alla disciplina più restrittiva; l’allegato V elenca ulteriori prodotti per i quali operano procedure di notifica preliminare.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 18 mar 2024Regolamento (UE) 2024/859
- Regolamento · 18 mar 2024Regolamento (UE) 2024/860
- Regolamento · 20 mar 2024Regolamento (UE) 2024/885
- Regolamento · 15 mar 2024Regolamento (UE) 2024/855
- Regolamento · 15 mar 2024Regolamento (UE) 2024/889
- Regolamento · 15 mar 2024Regolamento (UE) 2024/905
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →