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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/859

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/859 della Commissione, del 18 marzo 2024, che modifica il regolamento (UE) n. 37/2010 per quanto riguarda la classificazione della sostanza salicilato di sodio in relazione al suo limite massimo di residui negli alimenti di origine animale

Normativa europea32024R0859

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il quadro UE sui limiti massimi di residui del salicilato di sodio negli alimenti di origine animale, modificando la tabella 1 dell’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010. La modifica recepisce la valutazione scientifica dell’Agenzia europea per i medicinali, che ha raccomandato l’estensione degli LMR ai polli e l’estrapolazione ad altre specie di pollame, con alcune limitazioni. Il testo fissa inoltre le condizioni d’uso e i relativi limiti per diverse specie e tessuti, distinguendo tra impiego orale/topico e tra animali destinati o meno alla produzione di latte o uova per il consumo umano.

Modifica del regolamento (UE) n. 37/2010 per aggiornare la classificazione e i limiti massimi di residui del salicilato di sodio negli alimenti di origine animale, in particolare per il pollame.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica, in tutti gli Stati membri, alle sostanze farmacologicamente attive e alla loro classificazione ai fini dei limiti massimi di residui (LMR) negli alimenti di origine animale, tramite modifica della tabella 1 dell’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010. Incide in particolare sul salicilato di sodio e sui prodotti di origine animale di bovini, suini, tutte le specie da produzione alimentare tranne i pesci, tacchini e altre specie di pollame diverse dai tacchini. Per i tacchini e per il pollame diverso dai tacchini l’aggiornamento riguarda animali da produzione alimentare; per il pollame diverso dai tacchini l’estrapolazione è limitata agli animali che non producono uova destinate al consumo umano. Restano ferme le esclusioni e limitazioni indicate nella voce aggiornata, tra cui il divieto di impiego negli animali che producono latte destinato al consumo umano e negli animali che producono uova destinate al consumo umano per le categorie interessate.

Modifica della classificazione del salicilato di sodio ai fini dei residui negli alimenti di origine animale

Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/859 modifica il regolamento (UE) n. 37/2010, che contiene l’elenco delle sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione rispetto ai limiti massimi di residui (LMR) negli alimenti di origine animale. L’intervento discende dalla valutazione dell’Agenzia europea per i medicinali, chiamata a esaminare una richiesta di estensione dell’impiego del salicilato di sodio ai polli e a definire LMR numerici.

Contesto normativo e base giuridica

La Commissione agisce ai sensi del regolamento (CE) n. 470/2009, in particolare dell’articolo 14 in combinato disposto con l’articolo 17. Nei considerando si evidenzia che la sostanza salicilato di sodio era già presente nella tabella 1 dell’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 come sostanza consentita; la modifica interviene dopo la domanda presentata da Dopharma B.V. il 30 settembre 2022 e il successivo parere dell’EMA del 5 ottobre 2023.

Valutazione scientifica dell’EMA e portata dell’aggiornamento

L’Agenzia, sulla base del parere del comitato per i medicinali veterinari istituito dal regolamento (UE) 2019/6, ha raccomandato l’estensione dei LMR per il salicilato di sodio nei polli e la definizione di valori numerici. Ha inoltre ritenuto appropriata l’estrapolazione dei medesimi LMR dai tessuti di pollo ai tessuti delle altre specie di pollame diverse dai tacchini.

Disciplina dei limiti massimi di residui

L’allegato sostituisce la voce relativa al salicilato di sodio nella tabella 1 del regolamento (UE) n. 37/2010 e distingue più ipotesi applicative:

  • per i bovini e i suini: residuo marcatore non pertinente, LMR non richiesto, uso orale e divieto di impiego negli animali che producono latte destinato al consumo umano;
  • per tutte le specie da produzione alimentare tranne i pesci: LMR non richiesto, uso esclusivamente topico;
  • per i tacchini: LMR numerici fissati per acido salicilico pari a 400 μg/kg nel muscolo, 2 500 μg/kg nella pelle e grasso in proporzioni naturali, 200 μg/kg nel fegato e 150 μg/kg nel rene; è vietato l’uso negli animali che producono uova destinate al consumo umano;
  • per il pollame diverso dai tacchini: LMR numerici pari a 250 μg/kg nel muscolo, 250 μg/kg nella pelle e grasso in proporzioni naturali, 500 μg/kg nel fegato e 1 000 μg/kg nel rene; l’estrapolazione è limitata agli animali che non producono uova destinate al consumo umano.

Efficacia del regolamento

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto di esecuzione della Commissione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Modifica della tabella 1 dell’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010

L’articolo 1 dispone la sostituzione della voce relativa al salicilato di sodio nella tabella 1 dell’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010. La modifica aggiorna la classificazione della sostanza ai fini degli LMR negli alimenti di origine animale.

Base scientifica e motivazione della modifica

La Commissione fonda l’intervento sulla domanda presentata da Dopharma B.V. il 30 settembre 2022 ai sensi dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 470/2009 e sulla raccomandazione dell’EMA del 5 ottobre 2023, adottata sulla base del parere del comitato per i medicinali veterinari. L’Agenzia ha raccomandato l’estensione dei limiti ai polli e la determinazione di LMR numerici, ritenendo appropriata anche l’estrapolazione ai tessuti delle altre specie di pollame diverse dai tacchini.

Limiti e condizioni per bovini e suini

Per il salicilato di sodio sono indicati, per bovini e suini, residuo marcatore non pertinente, LMR non richiesto, tessuti campione non pertinenti e classificazione terapeutica tra gli agenti antinfiammatori/antifiammatori non steroidei. È previsto l’uso orale e il divieto di utilizzo in animali che producono latte destinato al consumo umano.

Limiti e condizioni per le altre specie da produzione alimentare escluse i pesci

Per tutte le specie da produzione alimentare tranne i pesci è previsto LMR non richiesto, con esclusivo uso topico e senza ulteriori disposizioni nella voce aggiornata.

LMR per i tacchini

Per i tacchini l’allegato fissa LMR numerici per il residuo marcatore acido salicilico: 400 μg/kg nel muscolo, 2 500 μg/kg nella pelle e grasso in proporzioni naturali, 200 μg/kg nel fegato e 150 μg/kg nel rene. È inoltre previsto che il medicinale non sia usato in animali che producono uova destinate al consumo umano.

LMR per il pollame diverso dai tacchini

Per il pollame diverso dai tacchini l’allegato stabilisce LMR numerici per l’acido salicilico pari a 250 μg/kg nel muscolo, 250 μg/kg nella pelle e grasso in proporzioni naturali, 500 μg/kg nel fegato e 1 000 μg/kg nel rene. L’estrapolazione vale solo per gli animali che non producono uova destinate al consumo umano.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentaremedicinali veterinariresidui di sostanze farmacologicamente attivesanità animaleproduzione alimentare

Testo integrale

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