Regolamento (UE) 2024/216
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/216 della Commissione, dell'11 gennaio 2024, che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 per quanto riguarda le malattie elencate degli animali acquatici e l’elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna la classificazione UE delle malattie elencate degli animali acquatici e l’elenco delle specie sensibili, dei gruppi di specie e dei vettori di malattie da inserire nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882. L’aggiornamento si fonda sui pareri scientifici EFSA del 1° agosto 2023 e su un riesame delle specie sensibili a Marteilia refringens effettuato anche alla luce delle norme WOAH. La modifica mira a mantenere allineamento scientifico e, per quanto possibile, convergenza con gli standard internazionali, ferma restando una gestione specifica per alcune specie di mitili. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile negli Stati membri.
Modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 aggiornando l’elenco delle malattie elencate degli animali acquatici e le specie/gruppi di specie e specie vettrici a rischio di diffusione.
Ambito di applicazione
Si applica agli animali acquatici rientranti nelle malattie elencate ai fini della normativa UE in materia di sanità animale, nonché alle specie e ai gruppi di specie che, in quanto sensibili o vettori, comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie. L’intervento riguarda il territorio dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; incide in particolare sulle liste contenute nella tabella dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882. Restano fuori dal campo della modifica le specie non incluse nelle tabelle aggiornate e, per Marteilia refringens, è mantenuta una deroga di fatto rispetto all’elenco WOAH per Mytilus edulis e Mytilus galloprovincialis.
Modifica dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 per le malattie acquatiche
Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/216 aggiorna la disciplina UE sulle malattie elencate degli animali acquatici e sulle specie o gruppi di specie rilevanti ai fini della prevenzione e del controllo sanitario. La modifica si fonda sull’articolo 8 del regolamento (UE) 2016/429 e tiene conto dei pareri scientifici EFSA del 1° agosto 2023 nonché di un riesame WOAH relativo alle specie sensibili a Marteilia refringens.
Contesto normativo e finalità
Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce le regole generali per prevenzione e controllo delle malattie trasmissibili, incluse le malattie elencate di interesse unionale. Tali regole si applicano alle specie e ai gruppi di specie che possono trasmettere le malattie perché sensibili o perché agiscono da vettori; l’elenco di tali specie è contenuto nella tabella dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882.
La Commissione richiama i pareri EFSA sulle specie di pesci, molluschi e crostacei che possono fungere da vettori e conclude che l’elenco deve essere riesaminato tempestivamente. Viene inoltre considerata la revisione WOAH delle specie sensibili a Marteilia refringens, con l’obiettivo di allineare il diritto UE alle conoscenze scientifiche più recenti e, per quanto possibile, alle norme internazionali.
Ambito delle modifiche
L’intervento riguarda la tabella dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882, in particolare le righe da 51 a 63, che sono sostituite integralmente. La revisione incide su tre profili principali:
- le malattie elencate degli animali acquatici e le relative categorie;
- le specie e i gruppi di specie sensibili;
- le specie vettrici, da mantenere o sopprimere in funzione dei pareri scientifici EFSA.
Specie vettrici e gestione del rischio
Secondo il regolamento, le specie vettrici sono quelle per le quali è stata dimostrata la capacità di trasmettere alle specie sensibili l’agente causale di una malattia elencata. Tali specie comportano un rischio considerevole di diffusione delle malattie e devono essere incluse nella quarta colonna della tabella, se il rischio è gestibile dalle autorità competenti degli Stati membri.
Il regolamento prevede anche la soppressione delle specie attualmente indicate come vettori ma non confermate dall’EFSA come capaci di trasmissione. Ne deriva una revisione selettiva dell’elenco, più aderente al dato scientifico disponibile.
Marteilia refringens e allineamento con WOAH
Per l’infezione da Marteilia refringens, la Commissione ha riesaminato l’elenco delle specie sensibili alla luce della revisione WOAH e del codice sanitario per gli animali acquatici. L’elenco UE viene aggiornato per rispecchiare quello WOAH, salvo la mantenuta esclusione di Mytilus edulis e Mytilus galloprovincialis, che restano escluse per precedenti scelte di gestione del rischio.
Allegato: malattie e specie interessate
L’allegato sostituisce le righe 51-63 della tabella del regolamento (UE) 2018/1882 e riguarda, tra le altre, le seguenti malattie elencate e categorie:
- necrosi ematopoietica epizootica (A+D+E);
- setticemia emorragica virale (C+D+E);
- necrosi ematopoietica infettiva (C+D+E);
- infezione da virus dell’anemia infettiva del salmone con delezione a livello di HPR (C+D+E);
- herpesvirosi della carpa koi (E);
- infezione da Mikrocytos mackini (A+D+E);
- infezione da Perkinsus marinus (A+D+E);
- infezione da Bonamia exitiosa (C+D+E);
- infezione da Bonamia ostreae (C+D+E);
- infezione da Marteilia refringens (C+D+E);
- infezione da virus della sindrome di Taura (A+D+E);
- infezione da virus della malattia della testa gialla (A+D+E);
- infezione da virus della sindrome dei punti bianchi, white spot syndrome (C+D+E).
Per ciascuna malattia sono elencate le specie sensibili e, ove previsto, le specie vettrici. Il testo sostituisce quindi integralmente la parte corrispondente della tabella allegata al regolamento (UE) 2018/1882.
Entrata in vigore e natura dell’atto
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento di esecuzione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’allegato del regolamento (UE) 2018/1882
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 secondo l’allegato del nuovo regolamento. In pratica vengono sostituite le righe da 51 a 63 della tabella relativa alle malattie elencate, alle categorie e alle specie elencate degli animali acquatici.
Revisione delle specie vettrici delle malattie acquatiche
Le specie vettrici individuate dai pareri scientifici EFSA del 1° agosto 2023 devono essere riportate nella quarta colonna della tabella dell’allegato del regolamento (UE) 2018/1882. Vanno invece soppresse le specie attualmente elencate come vettori ma non riconosciute dall’EFSA come capaci di trasmettere alle specie sensibili l’agente causale di una malattia elencata.
Aggiornamento delle specie sensibili a Marteilia refringens
Per l’infezione da Marteilia refringens la Commissione modifica l’elenco delle specie e dei gruppi di specie nella terza colonna della tabella, tenendo conto della revisione WOAH delle specie sensibili e del relativo articolo 11.4.2 del codice sanitario per gli animali acquatici. L’elenco UE è sostanzialmente allineato a quello WOAH, con la specifica eccezione delle specie Mytilus edulis e Mytilus galloprovincialis, mantenute fuori dall’aggiornamento per precedenti decisioni di gestione del rischio.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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