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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/217

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/217 della Commissione, dell'11 gennaio 2024, che approva la modifica di una menzione tradizionale nel settore vitivinicolo a norma dell’articolo 115, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio [Vino generoso]

Normativa europea32024R0217

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento approva la modifica della menzione tradizionale "Vino generoso" nel settore vitivinicolo, presentata dalla Spagna e già oggetto di pubblicazione e verifica procedurale secondo la normativa di settore. Poiché non sono state presentate opposizioni entro i termini, la Commissione dispone l’iscrizione della modifica nel registro elettronico delle menzioni tradizionali protette. Il regolamento è di natura essenzialmente formale e attuativa, con efficacia diretta in tutti gli Stati membri.

Approvazione della modifica della menzione tradizionale vitivinicola "Vino generoso" nel quadro della normativa UE sulle menzioni tradizionali protette.

Ambito di applicazione

Si applica al settore vitivinicolo dell’Unione europea e, in concreto, alla menzione tradizionale protetta "Vino generoso" proposta dalla Spagna. Riguarda l’approvazione della modifica di tale menzione e la sua iscrizione nel registro elettronico delle menzioni tradizionali protette; non disciplina direttamente produzione, etichettatura o controlli se non per rinvio al quadro generale. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Approvazione della modifica della menzione tradizionale "Vino generoso"

Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/217 della Commissione approva la modifica della menzione tradizionale vitivinicola "Vino generoso". L’atto si inserisce nel sistema del regolamento (UE) n. 1308/2013 e della normativa attuativa sulle domande di protezione, sulle opposizioni e sul registro delle menzioni tradizionali protette.

Contesto normativo e procedura seguita

La Commissione richiama l’articolo 115, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 come base giuridica dell’intervento. Dai considerando emerge che la domanda di modifica trasmessa dalla Spagna è stata esaminata secondo l’articolo 28, paragrafi 2 e 3, e l’articolo 34 del regolamento delegato (UE) 2019/33, quindi pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Nel periodo previsto non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 22 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/34.

Effetto giuridico dell’atto

In assenza di opposizioni, la Commissione approva la modifica della menzione tradizionale "Vino generoso" e ne dispone l’iscrizione nel registro elettronico delle menzioni tradizionali protette di cui all’articolo 25 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/34. L’atto ha natura puntuale e non introduce una disciplina generale autonoma, ma conclude positivamente il procedimento di modifica della menzione tradizionale.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È altresì precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di atti nazionali di recepimento.

Disposizioni principali

Approvazione della modifica della menzione tradizionale

L’articolo 1 approva la modifica della menzione tradizionale "Vino generoso" pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’approvazione avviene ai sensi dell’articolo 115, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Presupposti procedurali e assenza di opposizioni

Dai considerando emerge che la domanda di modifica trasmessa dalla Spagna è stata esaminata ai sensi dell’articolo 28, paragrafi 2 e 3, e dell’articolo 34 del regolamento delegato (UE) 2019/33 ed è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale. Non è pervenuta alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 22 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/34.

Iscrizione nel registro elettronico

La modifica approvata deve essere iscritta nel registro elettronico delle menzioni tradizionali protette di cui all’articolo 25 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/34, come richiamato dal considerando 3.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturasettore vitivinicolodenominazioni e menzioni tradizionaliorganizzazione comune dei mercati agricoli

Testo integrale

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