Regolamento (UE) 2024/326
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/326 della Commissione, dell'11 gennaio 2024, relativo all’approvazione di una modifica dell’Unione del disciplinare di produzione dell’indicazione geografica protetta [Ser koryciński swojski]
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento approva una modifica dell’Unione del disciplinare della indicazione geografica protetta «Ser koryciński swojski». La Commissione ha esaminato la domanda presentata dalla Polonia ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012, ha pubblicato la modifica proposta e, in assenza di opposizioni motivate, ne ha disposto l’approvazione. L’atto è immediatamente vincolante e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri secondo le regole generali dei regolamenti UE.
Approvazione della modifica dell’Unione del disciplinare di produzione dell’indicazione geografica protetta «Ser koryciński swojski».
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alla modifica del disciplinare di produzione della IGP «Ser koryciński swojski», già registrata nell’Unione. Riguarda la Polonia, in quanto Stato membro richiedente, e produce effetti in tutti gli Stati membri dell’Unione in quanto atto di esecuzione direttamente applicabile. Si applica dalla sua entrata in vigore, cioè dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea; non contiene esclusioni specifiche ulteriori.
Approvazione della modifica del disciplinare della IGP «Ser koryciński swojski"
Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/326 della Commissione approva una modifica dell’Unione del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Ser koryciński swojski». L’intervento si inserisce nel quadro del regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari e segue la procedura prevista per le modifiche dell’Unione dei disciplinari.
Contesto normativo e procedimento
La Commissione richiama l’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 come base di adozione del regolamento di esecuzione. La domanda di modifica era stata presentata dalla Polonia e riguardava un prodotto già registrato con il regolamento di esecuzione (UE) n. 728/2012, che aveva iscritto la denominazione nel registro delle DOP e IGP.
Ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la richiesta. La modifica proposta è stata poi pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, in conformità all’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del medesimo regolamento.
Mancanza di opposizioni e approvazione
Il considerando finale precisa che non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione motivata ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012. In assenza di opposizioni, la Commissione ha approvato la modifica del disciplinare mediante l’articolo 1 del regolamento.
Effetti giuridici, entrata in vigore e applicazione
L’articolo 2 dispone che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come tutti i regolamenti UE, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Approvazione della modifica del disciplinare
L’articolo 1 approva la modifica dell’Unione del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea per l’indicazione geografica protetta «Ser koryciński swojski».
Base giuridica e procedura di esame
La Commissione fonda l’adozione sull’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012. La domanda della Polonia è stata esaminata ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 53, paragrafo 2, del medesimo regolamento, e la modifica è stata pubblicata ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a).
Assenza di opposizioni
Poiché non è stata notificata alla Commissione alcuna dichiarazione di opposizione motivata ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare è stata approvata senza ulteriori fasi contenziose.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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