Regolamento (UE) 2024/209
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/209 della Commissione, del 10 gennaio 2024, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di piatti a bulbo in acciaio originari della Repubblica popolare cinese e della Turchia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento conclude l’inchiesta antidumping avviata nel 2022 sulle importazioni di piatti a bulbo in acciaio dalla Cina e dalla Turchia, confermando l’esistenza di dumping, pregiudizio per l’industria dell’Unione e nesso causale. Sulla base del confronto tra margine di dumping e margine di pregiudizio, la Commissione istituisce dazi definitivi pari al 23,0 % per la Cina e al 13,6 % per la Turchia. Viene inoltre disciplinata la non cumulabilità, in determinate condizioni, con il dazio tariffario oltre contingente previsto dalle misure di salvaguardia sui prodotti siderurgici. I dazi provvisori già depositati sono riscossi in via definitiva.
Istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di piatti a bulbo in acciaio originari della Repubblica popolare cinese e della Turchia, con riscossione definitiva dei dazi provvisori già versati.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alle importazioni nell’Unione di piatti a bulbo di acciai non legati di ampiezza fino a 204 mm, attualmente classificati al codice NC ex 7216 50 91 (codice TARIC 7216509110), originari della Repubblica popolare cinese e della Turchia. Le misure riguardano i prodotti fabbricati da Changshu Longteng Special Steel Co., Ltd. e Türkiye Özkan Demir Çelik Sanayi A.Ş., nonché, in via residuale, tutte le altre società dei medesimi paesi. Sono previste disposizioni specifiche per i casi di deterioramento della merce prima dell’immissione in libera pratica e per la coesistenza con le misure di salvaguardia sui prodotti siderurgici di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2019/159. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione nella GUUE.
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/209: dazio antidumping definitivo su piatti a bulbo in acciaio originari di Cina e Turchia
Il regolamento chiude l’inchiesta antidumping avviata nel 2022 sulle importazioni di piatti a bulbo in acciaio, prodotto impiegato soprattutto nella cantieristica navale. La Commissione conferma dumping, pregiudizio notevole e nesso causale, respingendo le principali contestazioni presentate dalle parti interessate nella fase provvisoria e in quella definitiva.
Ambito oggettivo e soggettivo
Il prodotto interessato è costituito da piatti a bulbo di acciai non legati di ampiezza fino a 204 mm, classificati al codice NC ex 7216 50 91 (TARIC 7216509110). Le misure colpiscono le importazioni originarie della Repubblica popolare cinese e della Turchia, con aliquote individuali per Changshu Longteng Special Steel Co., Ltd. e Türkiye Özkan Demir Çelik Sanayi A.Ş., nonché un’aliquota residuale per tutte le altre società dei due paesi.
Procedura e contesto dell’inchiesta
L’inchiesta è stata aperta il 14 novembre 2022 su denuncia di Laminados Losal S.A.U. presentata per conto dell’industria dell’Unione. In pendenza dell’istruttoria, la Commissione aveva già adottato un dazio provvisorio con il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1444; nel corso della fase finale ha raccolto osservazioni scritte, organizzato audizioni e rivisto alcune conclusioni tecniche, in particolare sul calcolo del valore normale, sulle conversioni valutarie e sull’undercutting.
Dumping: conclusioni per la Cina
Per la Cina la Commissione applica la metodologia di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento (UE) 2016/1036, fondata sull’esistenza di distorsioni significative e sull’utilizzo di un paese rappresentativo per la costruzione del valore normale. Sono stati confermati i valori di riferimento per i fattori produttivi e per l’energia, con particolare attenzione a ossigeno, azoto, argon, calcare, elettricità e gas naturale. Il margine di dumping definitivo è fissato al 23 % sia per Changshu Longteng Special Steel Co., Ltd. sia per tutte le altre società cinesi.
Dumping: conclusioni per la Turchia
Per la Turchia la Commissione respinge la richiesta dell’esportatore collaborante di effettuare verifiche trimestrali delle normali operazioni commerciali e di usare la data della fattura per la conversione valutaria. La Commissione ritiene invece appropriato l’uso della data dell’ordine di acquisto, in quanto le condizioni di vendita risultavano fissate in quella sede e la svalutazione della lira turca avrebbe distorto il confronto se si fosse utilizzata la data della fattura. Il margine di dumping definitivo è pari al 13,6 %.
Pregiudizio, causalità e interessi dell’Unione
La Commissione conferma che le importazioni oggetto di dumping hanno causato un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione e che i fattori alternativi invocati dalle parti non interrompono il nesso causale. Vengono respinte le tesi basate su COVID-19, costi energetici, importazioni da paesi terzi, difficoltà di un singolo produttore unionale, fallimento di Laminorul e asserite debolezze strutturali del denunciante. Sul piano dell’interesse dell’Unione, la Commissione ritiene che l’istituzione dei dazi non sia contraria agli interessi dei produttori, degli utilizzatori e degli importatori indipendenti, pur riconoscendo che il mercato non viene chiuso alle importazioni.
Livello delle misure e coordinamento con le salvaguardie
Ai fini dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, la Commissione verifica anche il margine di pregiudizio, pari al 34,6 % per la Cina e al 15,5 % per la Turchia, tenendo conto dell’incremento delle importazioni nel periodo di comunicazione preventiva. Poiché il dazio definitivo è inferiore al margine di pregiudizio, i dazi applicati coincidono con i margini di dumping: 23 % per la Cina e 13,6 % per la Turchia. È inoltre prevista una regola di coordinamento con il dazio tariffario oltre contingente delle misure di salvaguardia sui prodotti siderurgici: se tale dazio supera il dazio antidumping, si applica solo il primo e la riscossione del secondo è sospesa per la durata della salvaguardia.
Effetti pratici
Gli importatori devono considerare sia l’applicazione immediata dei dazi definitivi sia la riscossione definitiva degli importi già depositati a titolo provvisorio. Le aliquote individuali si applicano solo alle società espressamente menzionate; per gli operatori non nominati vale l’aliquota "tutte le altre società" del relativo paese. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica direttamente in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Apertura e svolgimento dell’inchiesta
L’inchiesta antidumping è stata aperta il 14 novembre 2022 ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (UE) 2016/1036, su denuncia presentata da Laminados Losal S.A.U. per conto dell’industria dell’Unione. È stato adottato un dazio provvisorio con regolamento di esecuzione (UE) 2023/1444 del 11 luglio 2023; successivamente la Commissione ha svolto la fase finale, acquisendo osservazioni e tenendo audizioni con le parti interessate.
Prodotto interessato e classificazione doganale
Il prodotto in esame è costituito da piatti a bulbo di acciai non legati di ampiezza fino a 204 mm, originari della Cina e della Turchia, classificati al codice NC ex 7216 50 91 (TARIC 7216509110). Il prodotto è destinato principalmente alla cantieristica navale, ma può essere impiegato anche in piattaforme offshore e rotaie a guida, con utilizzi marginali nell’Unione per queste ultime applicazioni.
Accertamento del dumping per la Cina
La Commissione conferma il dumping della Changshu Longteng Special Steel Co., Ltd. e di tutte le altre società cinesi. Nel calcolo del valore normale, basato sulla metodologia dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, sono state trattate le distorsioni significative, il paese rappresentativo e i fattori produttivi, inclusi i valori di riferimento per energia, ossigeno, azoto, argon e calcare. Il margine di dumping definitivo è fissato al 23 % del prezzo cif, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto.
Accertamento del dumping per la Turchia
Per Türkiye Özkan Demir Çelik Sanayi A.Ş. e per tutte le altre società turche, la Commissione conferma un margine di dumping definitivo del 13,6 %. È stata respinta la richiesta di calcolo trimestrale del dumping e di utilizzo della data della fattura per la conversione valutaria; la Commissione ha mantenuto il criterio della data dell’ordine di acquisto ex articolo 2, paragrafo 10, lettera j), del regolamento di base, ritenendolo più idoneo a riflettere le condizioni di vendita.
Pregiudizio, causalità e analisi cumulativa
La Commissione conferma che l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole e che sussiste un nesso causale con le importazioni oggetto di dumping dalla Cina e dalla Turchia. Le importazioni dei due paesi sono state valutate cumulativamente ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base; è stata ritenuta significativa la crescita della quota di mercato dei paesi interessati e sono state respinte le obiezioni relative a COVID-19, energia, concorrenza di importazioni non oggetto di dumping e fallimento di Laminorul.
Livello delle misure e margine di pregiudizio
Ai fini dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, la Commissione ha verificato il margine di pregiudizio e ha tenuto conto anche dell’aumento sostanziale delle importazioni nel periodo di comunicazione preventiva, applicando un fattore di adeguamento. Il margine di pregiudizio definitivo è pari al 34,6 % per la Cina e al 15,5 % per la Turchia; poiché il dazio definitivo è inferiore al margine di pregiudizio, si applicano i dazi di dumping del 23 % e del 13,6 %.
Non cumulabilità con le misure di salvaguardia
Poiché i piatti a bulbo in acciaio rientrano anche nel campo di applicazione delle misure di salvaguardia sui prodotti siderurgici del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159, il regolamento prevede che, quando il dazio tariffario oltre contingente diventa applicabile e supera il dazio antidumping, sia riscosso solo il dazio oltre contingente e la riscossione del dazio antidumping sia sospesa per la durata di tale applicazione.
Riscossione definitiva dei dazi provvisori
Gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1444 sono riscossi in via definitiva fino ai livelli stabiliti dal regolamento definitivo.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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