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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/257

Regolamento (UE) 2024/257 del Consiglio, del 10 gennaio 2024, che fissa, per il 2024, il 2025 e il 2026, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e che modifica il regolamento (UE) 2023/194

Normativa europea32024R0257

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce il quadro annuale delle possibilità di pesca dell'Unione per un ampio numero di stock e aree di pesca, sulla base dei pareri scientifici disponibili e degli obblighi derivanti dalla politica comune della pesca e dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca. Oltre ai TAC e alla loro ripartizione, introduce o conferma misure di conservazione, chiusure stagionali, limiti di sforzo, regole su catture accessorie, specie vietate, pesca ricreativa e autorizzazioni per pescherecci UE e di paesi terzi. Il testo modifica inoltre il regolamento (UE) 2023/194 per taluni stock di acque profonde e prevede disposizioni transitorie per garantire continuità regolatoria.

Fissa per il 2024, e in alcuni casi per il 2025 e il 2026, le possibilità di pesca per numerosi stock ittici nelle acque dell'Unione e per i pescherecci dell'Unione in determinate acque non dell'Unione, disciplinando TAC, contingenti, sforzo di pesca, chiusure, misure tecniche e autorizzazioni, e modifica il regolamento (UE) 2023/194.

Ambito di applicazione

Si applica ai pescherecci dell'Unione e, nelle acque dell'Unione, anche ai pescherecci di paesi terzi; si estende inoltre ad alcune attività di pesca ricreativa e alla pesca commerciale da riva espressamente richiamate nel testo. L'ambito geografico comprende le acque dell'Unione e varie aree non UE o internazionali, tra cui acque del Regno Unito, Norvegia, Groenlandia, Fær Øer, zone NEAFC, ICCAT, CCAMLR, IOTC, SPRFMO, IATTC, SEAFO, WCPFC, SIOFA e NAFO, oltre a zone CIEM specificamente delimitate. La disciplina opera per il 2024; alcune disposizioni si applicano anche a periodi che iniziano nel 2023 o proseguono nel 2025 e 2026, e sono previste applicazioni transitorie/retroattive per specifiche misure e stock.

Regolamento (UE) 2024/257 del Consiglio sulle possibilità di pesca per il 2024, 2025 e 2026

Il regolamento costituisce l'atto annuale centrale di fissazione dei TAC e delle quote per numerosi stock ittici, in attuazione della politica comune della pesca e dei pareri scientifici disponibili. Il testo combina disciplina interna UE, recepimento di misure delle organizzazioni regionali di gestione della pesca e attuazione degli esiti delle consultazioni con Regno Unito, Norvegia, Groenlandia e altri Stati costieri.

Finalità e contesto normativo

La base giuridica è l'articolo 43, paragrafo 3, TFUE, in combinato disposto con il regolamento (UE) n. 1380/2013 sulla PCP. Nei considerando il Consiglio richiama il principio di sostenibilità, l'obbligo di sbarco, la stabilità relativa, l'approccio precauzionale e la necessità di allineare i TAC ai pareri del CIEM, tenendo conto anche di fattori socioeconomici e delle specificità della pesca multispecifica. Il regolamento recepisce inoltre numerose raccomandazioni e decisioni di ORGP e verbali concordati con paesi terzi.

Ambito soggettivo e territoriale

La disciplina riguarda i pescherecci dell'Unione e, nelle acque dell'Unione, anche i pescherecci di paesi terzi; si estende inoltre, in alcuni casi, alla pesca ricreativa e alla pesca commerciale da riva. L'ambito geografico è molto ampio e comprende le acque UE, le acque del Regno Unito, della Norvegia, della Groenlandia, delle Fær Øer e numerose aree internazionali o di convenzione (NEAFC, ICCAT, CCAMLR, IOTC, SPRFMO, IATTC, SEAFO, WCPFC, SIOFA, NAFO), con definizioni tecniche puntuali delle zone CIEM, delle unità funzionali e delle aree di gestione.

Struttura delle possibilità di pesca

L'articolo 1 elenca tre grandi categorie di misure: i limiti di cattura per il 2024 e, in alcuni casi, per il 2025 e il 2026; i limiti di sforzo di pesca per il 2024; le possibilità di pesca per il periodo 1° dicembre 2023-30 novembre 2024 in CCAMLR e SIOFA. L'allegato I contiene i TAC per stock e area, con ripartizione tra Stati membri e condizioni speciali; in molti casi è indicato se il contingente è analitico o precauzionale e se si applicano deroghe alla disciplina interannuale del regolamento (CE) n. 847/96.

Obbligo di sbarco, catture accessorie e scambi di contingenti

Il regolamento tiene conto dell'obbligo di sbarco della PCP. Le catture non soggette a tale obbligo possono essere tenute a bordo o sbarcate solo se imputabili a contingenti ancora disponibili. Per le catture accessorie inevitabili è istituita una riserva comune di scambio di contingenti, aperta dal 1° gennaio 2024 e accessibile in via prioritaria fino al 31 marzo 2024 agli Stati membri privi di contingente per gli stock indicati. I quantitativi prelevati dalla riserva non sono riportabili né scambiabili, e le contropartite devono avere valore commerciale equivalente.

Sforzo di pesca e misure tecniche

Per la sogliola nella divisione CIEM 7e l'allegato II fissa un sistema di giorni in mare, con possibilità di conversione in chilowatt-giorni, giorni supplementari per cessazioni definitive e per programmi scientifici rafforzati, e obblighi di rendicontazione dettagliati. Nel Mare del Nord e nelle acque occidentali sono previste zone chiuse, selettività obbligatoria degli attrezzi e limiti stringenti per ridurre le catture di merluzzo bianco. Analoghe logiche di conservazione si ritrovano nelle misure su cicerelli, spigola, merluzzo giallo, occhialone e spinarolo, con divieti temporali, taglie minime o massime e limiti per la pesca ricreativa.

Misure per stock particolarmente sensibili

Un blocco rilevante del regolamento è dedicato agli stock in cattivo stato biologico o a forte rischio, quali anguilla, squali, razze, spinarolo, scorfani e alcune specie profonde. Per l'anguilla viene mantenuto un sistema di chiusura di almeno sei mesi, con deroghe limitate per ricerca scientifica, ripopolamento dell'anguilla cieca e per brevi finestre di pesca durante la migrazione principale; la pesca ricreativa è vietata in tutte le fasi del ciclo vitale. Le specie vietate elencate all'articolo 20 e all'articolo 55 devono essere immediatamente rilasciate se catturate accidentalmente.

Regime internazionale e accordi con Stati terzi

Il regolamento dà esecuzione ai risultati delle consultazioni annuali e delle riunioni delle ORGP. Per il Regno Unito e la Norvegia sono recepiti TAC e meccanismi di scambio/trasferimento dei contingenti; per Groenlandia, Fær Øer e Spitsbergen sono fissate condizioni di accesso e limiti specifici, con richiamo al trattato di Parigi del 1920 per l'area delle Svalbard. Analogamente, gli allegati disciplinano la partecipazione dell'Unione alle misure ICCAT, IOTC, IATTC, WCPFC, CCAMLR, SEAFO, NAFO, SPRFMO e SIOFA, includendo limiti di capacità, aree protette, chiusure FAD, regole sugli squali, sull'alalunga, sul tonno rosso, sul tonno obeso, sul pesce spada, sugli austromerluzzi e sul krill.

Obblighi informativi e di controllo

Il testo rinvia ripetutamente al regolamento (CE) n. 1224/2009 per la registrazione delle catture, dello sforzo di pesca e per la trasmissione dei dati alla Commissione. Sono previsti formati standardizzati per la comunicazione di contingenti, sforzo di pesca, trasferimenti di giorni, autorizzazioni e risultati delle attività scientifiche. In diversi casi gli Stati membri devono notificare alla Commissione o alle competenti ORGP, entro date precise del 2024, gli elenchi dei pescherecci, i periodi di chiusura scelti, le autorizzazioni o le informazioni necessarie per l'assegnazione di giornate o di contingenti aggiuntivi.

Modifica del regolamento (UE) 2023/194

L'articolo 56 e l'allegato XI aggiornano il regolamento precedente per gli stock di acque profonde e per alcune tabelle dello sgombro, riflettendo gli esiti delle consultazioni con Regno Unito e Norvegia e l'aggiornamento dei TAC 2024. Il nuovo regolamento sostituisce quindi in parte il quadro 2023, garantendo continuità normativa e allineamento alle più recenti evidenze scientifiche e agli accordi internazionali.

Decorrenza, applicazioni differite e transitorie

La regola generale è l'applicazione dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, ma vi sono numerose eccezioni. Alcune disposizioni decorrono da date diverse, tra cui i limiti di sforzo dal 1° febbraio 2024, le misure sull'anguilla dal 1° aprile 2024, le misure CCAMLR e SIOFA dal 1° dicembre 2023, e le chiusure FAD/ICCAT già dal 17 dicembre 2023. Inoltre l'articolo 58 prevede la prosecuzione di varie misure nel 2025 fino al successivo regolamento annuale, per evitare vuoti normativi e interruzioni dell'attività di pesca.

Disposizioni principali

Oggetto, natura e periodo di applicazione

L'articolo 1 fissa le possibilità di pesca per il 2024 e, per alcuni stock, anche per il 2025 e il 2026; include limiti di cattura, limiti dello sforzo di pesca e, per CCAMLR e SIOFA, possibilità di pesca per il periodo 1° dicembre 2023-30 novembre 2024. L'articolo 59 dispone l'entrata in vigore il giorno della pubblicazione e l'applicazione dal 1° gennaio 2024, con eccezioni specifiche per anguille, sforzo di pesca, FAD, accordi internazionali e talune misure retroattive.

Ambito soggettivo e definizioni

L'articolo 2 si applica ai pescherecci dell'Unione, ai pescherecci di paesi terzi operanti nelle acque dell'Unione, ad alcune attività di pesca ricreativa e alla pesca commerciale da riva espressamente menzionate. Gli articoli 3 e 4 definiscono nozioni rilevanti, tra cui TAC, contingente, TAC analitico e precauzionale, pesca ricreativa, peschereccio di paese terzo, acque internazionali e una serie di zone geografiche e funzionali (CIEM, Skagerrak, Kattegat, unità funzionali, zone CCAMLR, IATTC, ICCAT, IOTC, NAFO, SEAFO, SIOFA, SPRFMO, WCPFC, CGPM).

TAC, ripartizione e gestione interannuale

L'articolo 5 rinvia all'allegato I per TAC e ripartizioni tra Stati membri, oltre alle condizioni collegate; per alcuni stock la potestà di fissazione è attribuita allo Stato membro interessato (articolo 6), che deve conformarsi alla PCP e comunicare alla Commissione, entro il 15 marzo 2024, i TAC fissati, i dati utilizzati e la dimostrazione di conformità. L'articolo 14 coordina il rapporto con la flessibilità del regolamento (CE) n. 847/96 e con la flessibilità interannuale dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013, escludendone la cumulo. L'allegato I contiene anche numerosi casi di TAC pluriennali per il 2025 e il 2026, ove espressamente previsto.

Obbligo di sbarco, catture accessorie e scambio contingenti

L'articolo 7 disciplina le catture non soggette all'obbligo di sbarco e l'imputazione ai contingenti, limitando la detenzione o lo sbarco alle ipotesi di contingente disponibile. L'articolo 8 istituisce una riserva comune per lo scambio di contingenti per TAC di catture accessorie inevitabili: vi confluiscono il 6 % di alcuni contingenti di merluzzo bianco, merlano e passera di mare, e il 3 % di un contingente di merlano, con accesso esclusivo per gli Stati membri sprovvisti di contingente fino al 31 marzo 2024; i quantitativi non utilizzati tornano agli Stati membri contributori e gli scambi devono avere valore commerciale equivalente. L'articolo 23 disciplina i trasferimenti/scambi nell'ambito delle ORGP e l'articolo 51 quelli con il Regno Unito.

Sforzo di pesca per la sogliola nella divisione CIEM 7e

L'articolo 9 e l'allegato II fissano limiti di sforzo per i pescherecci che operano nella divisione CIEM 7e con attrezzi regolamentati. La Commissione può concedere giorni supplementari in mare per trasferimenti di capacità o per programmi rafforzati di osservazione scientifica, secondo procedura d'esame. L'allegato II disciplina ambito di applicazione, autorizzazioni, numero massimo di giorni, sistema di chilowatt-giorni, giorni aggiuntivi per cessazione definitiva delle attività di pesca e regole di monitoraggio e trasmissione dati.

Misure specifiche su spigola, merluzzo giallo e anguilla

Gli articoli 10 e 11 impongono restrizioni severe sulla spigola: divieto in ampie zone CIEM 4b, 4c e sottozona 7, con deroghe per catture accessorie e per determinate categorie di attrezzi; nelle divisioni 8a e 8b la Francia e la Spagna devono garantire che sbarchi commerciali e prelievi ricreativi non superino 2 642 tonnellate, con limite ricreativo di un pesce per pescatore al giorno. L'articolo 12 limita la pesca ricreativa del merluzzo giallo nelle sottozone 8, 9, 10 e nelle acque UE della zona Copace 34.1.1: massimo due esemplari per pescatore al giorno e divieto di detenzione dal 1° gennaio al 30 aprile, restando possibile il catch-and-release. L'articolo 13 impone per l'anguilla un periodo di chiusura di almeno sei mesi tra il 1° aprile 2024 e il 31 marzo 2025, con deroghe limitate per ricerca scientifica, pesca dell'anguilla di lunghezza almeno 12 cm fino a 30 giorni durante la migrazione principale, e per l'anguilla cieca fino a 30 giorni più ulteriori 50 giorni per ripopolamento; la pesca ricreativa dell'anguilla è vietata in ogni fase.

Chiusure stagionali e misure tecniche nel Mare del Nord e nelle acque occidentali

L'articolo 15 vieta la pesca commerciale dei cicerelli con reti demersali, sciabiche o attrezzi trainati analoghi con maglia inferiore a 16 mm nelle divisioni 2a e 3a e nella sottozona 4 per due periodi del 2024. L'articolo 16 introduce misure correttive per il merluzzo bianco nel Mare del Nord, con aree chiuse, criteri di selettività degli attrezzi, piani nazionali di evitamento delle catture, rafforzamento di monitoraggio e sorveglianza e applicazione limitata alla ricerca scientifica. L'articolo 17 contiene misure tecniche per il Mar Celtico, il Mare d'Irlanda e le acque a ovest della Scozia, imponendo specifiche reti e dispositivi selettivi in funzione della composizione delle catture e vietando la pesca con reti a strascico e sciabiche in determinate zone salvo condizioni particolari. L'articolo 18 stabilisce per l'occhialone una taglia minima di conservazione, un divieto temporaneo per le unità francesi e restrizioni alla pesca ricreativa e ad alcune aree; gli articoli 19 e 20 completano il quadro con ulteriori misure correttive sul merluzzo bianco nel Kattegat e con un elenco di specie vietate, per le quali gli esemplari accidentali devono essere rilasciati immediatamente.

Regime per le specie vietate e gli stock sensibili

L'articolo 20 vieta ai pescherecci dell'Unione di pescare, tenere a bordo, trasbordare o sbarcare diverse specie di squali, razze e altre specie vulnerabili, con specifiche delimitazioni geografiche; gli esemplari accidentalmente catturati non devono essere danneggiati e vanno rilasciati immediatamente. L'articolo 55 estende un elenco analogo ai pescherecci di paesi terzi quando operano nelle acque dell'Unione.

Autorizzazioni, scambi e accesso a acque di paesi terzi

L'articolo 22 disciplina il numero massimo di autorizzazioni di pesca per i pescherecci dell'Unione nelle acque di paesi terzi, mentre l'allegato V ne dettaglia la ripartizione. Gli articoli 49, 50 e 52 regolano il regime per pescherecci di Norvegia, Fær Øer, Regno Unito e Venezuela che operano nelle acque dell'Unione, condizionandolo al rispetto del presente regolamento, del regolamento (UE) 2017/2403 e degli atti delegati adottati sulla sua base.

Misure NEAFC, ICCAT, CCAMLR, IOTC, SPRFMO, IATTC, SEAFO, WCPFC, NAFO, SIOFA

I capi dedicati alle ORGP recepiscono nei dettagli gli impegni internazionali dell'Unione. Tra le misure principali figurano: divieti di pesca e di supporto per gli scorfani nel Mare di Irminger (articolo 24); limiti di capacità, FAD, tonnare e allevamento per il tonno rosso nell'area ICCAT, con periodo di chiusura FAD dal 1° gennaio al 12 marzo 2024 e obblighi di comunicazione (articoli 25, 27 e 28); notifiche e limiti per la pesca esplorativa e la pesca ordinaria di austromerluzzi e krill antartico nella zona CCAMLR, con notifica entro il 1° maggio o 1° giugno 2024 a seconda dei casi (articoli 29-31); limiti di capacità, boe strumentali e navi d'appoggio nella zona IOTC (articoli 32 e 33); mantenimento provvisorio delle misure SPRFMO fino alla definizione dei TAC 2024 (articolo 34); mantenimento o attuazione di misure IATTC su ciancioli, FAD, squali alalunga e mobulidi (articoli 35-39); divieto di pesca di squali di acque profonde nella zona SEAFO (articolo 40); limiti di giorni di pesca, FAD e numero di pescherecci nella zona WCPFC (articoli 41-44); divieto di merluzzo d'Alaska nelle acque d'altura del Mare di Bering (articolo 45); e, per SIOFA, limiti di sforzo di fondo, regole su austromerluzzi, divieti per squali di acque profonde e chiusure di zone protette temporanee (articoli 46-48). Gli allegati da VI a XI dettagliano numeri di pescherecci, capacità, TAC, chiusure e coordinate delle aree interessate.

Modifica del regolamento (UE) 2023/194

L'articolo 56 modifica l'allegato IA, parte B e parte F, del regolamento (UE) 2023/194, in particolare per gli stock di acque profonde e per le tabelle dello sgombro; l'allegato XI sostituisce o aggiorna diversi contingenti per il 2024 rispetto al 2023, includendo ad esempio pesce sciabola nero, berici, granatieri, occhialone e sgombro.

Disposizioni transitorie e continuità

L'articolo 58 dispone che diversi articoli del regolamento continuino ad applicarsi mutatis mutandis nel 2025 fino all'entrata in vigore del regolamento per il 2025. L'articolo 59 prevede anche applicazioni estese o retroattive per specifiche misure: ad esempio l'articolo 13 su anguilla fino al 31 marzo 2025, le disposizioni sugli articoli 17 e 18 fino all'adozione dei relativi atti delegati, l'articolo 23 fino al 31 gennaio 2025, l'articolo 30 e l'allegato VII dal 1° dicembre 2023 al 30 novembre 2024, l'articolo 28, paragrafo 2, per il solo periodo 17-31 dicembre 2023, e l'articolo 35, paragrafo 1, lettera a), fino al 19 gennaio 2025. Il comma finale conferma l'applicabilità diretta e obbligatoria in tutti gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiepescapolitica comune della pescaconservazione delle risorse biologiche marinerelazioni esterne e accordi di pescacontrollo e gestione delle quote

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