Regolamento (UE) 2024/250
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/250 della Commissione, del 10 gennaio 2024, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 per quanto riguarda i formati e i codici dei requisiti comuni in materia di dati ai fini dello scambio e dell’archiviazione di determinate informazioni ai sensi della normativa doganale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna in modo organico i requisiti comuni in materia di dati usati nei sistemi doganali dell’Unione, sostituendo integralmente gli allegati tecnici del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447. La finalità è garantire interoperabilità e armonizzazione tra i diversi sistemi elettronici doganali, anche in vista dell’evoluzione del CDS, del GUM e dei sistemi nazionali di importazione. Le modifiche includono nuovi codici, ridefinizioni di formati, soppressione di alcuni paragrafi e un rinvio differito per le parti con maggiore impatto informatico.
Modifica dei formati e dei codici dei requisiti comuni in materia di dati del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 per l’interoperabilità e l’armonizzazione dei sistemi doganali elettronici UE.
Ambito di applicazione
Si applica alle autorità doganali degli Stati membri, alla Commissione e agli operatori economici che utilizzano i sistemi elettronici doganali per domande, decisioni, dichiarazioni, notifiche e prova della posizione doganale delle merci unionali, nonché per la registrazione degli operatori economici e di altre persone ai fini doganali. L’intervento riguarda l’intero territorio doganale dell’Unione e aggiorna gli allegati A, B e 12-01 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447; alcune modifiche si applicano dal 3 marzo 2024, altre dal 1o marzo 2027. Restano ferme le applicazioni transitorie già previste per taluni formati/codici e i rinvii connessi agli sviluppi informatici dei sistemi doganali.
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/250: aggiornamento dei formati e dei codici dei dati doganali
Il regolamento interviene sul regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 per aggiornare i formati, i codici e le strutture dei requisiti comuni in materia di dati utilizzati nei procedimenti doganali elettronici dell’Unione. L’obiettivo dichiarato è garantire interoperabilità tra sistemi nazionali e unionale, mantenendo allineati gli strumenti informatici relativi a domande, decisioni, dichiarazioni, notifiche, prova della posizione doganale e registrazione degli operatori economici.
Contesto e finalità
Dai considerando emerge che l’attuazione del codice doganale dell’Unione ha mostrato la necessità di rivedere i dati comuni per lo scambio e l’archiviazione delle informazioni tra autorità doganali e operatori economici. La Commissione evidenzia, in particolare, l’esigenza di coordinare gli aggiornamenti con l’evoluzione del sistema decisionale doganale (CDS) e del sistema di gestione delle garanzie (GUM), nonché con gli aggiornamenti dei sistemi nazionali di importazione. Per tale ragione, le modifiche più rilevanti vengono rinviate nel tempo, così da consentire adeguamento tecnico e investimenti degli Stati membri e degli operatori.
Modifiche agli allegati A e B: domande, decisioni, dichiarazioni e notifiche
L’allegato I sostituisce integralmente l’allegato A del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, che riguarda i formati e i codici dei requisiti comuni in materia di dati per le domande e le decisioni. L’allegato II sostituisce invece integralmente l’allegato B, relativo ai formati e codici per dichiarazioni, notifiche e prova della posizione doganale di merci unionali.
Nei nuovi allegati vengono ridefinite le note interpretative, i formati dei dati, la cardinalità, i riferimenti agli elenchi di codici e le strutture dei messaggi. In particolare:
- sono aggiornati i codici e le strutture relativi a tipi di dichiarazione, tipo di domanda, regimi, documenti precedenti, menzioni speciali, documenti giustificativi e riferimenti aggiuntivi;
- vengono disciplinati in modo più dettagliato i dati relativi agli operatori della catena di approvvigionamento, ai luoghi, ai mezzi di trasporto, ai documenti e ai riferimenti doganali;
- sono previsti riferimenti normativi e codifiche uniformi per elementi come Incoterms, metodi di pagamento, dazi e imposte, garanzie, valori doganali e statistici, nonché per alcune procedure speciali.
Nel titolo II dell’allegato B sono inoltre aggiornati i codici da utilizzare nelle dichiarazioni e notifiche elettroniche, con una ricodificazione dei regimi e delle situazioni doganali, inclusi esportazione, importazione, transito, custodia temporanea, ammissione temporanea, deposito doganale, perfezionamento attivo e passivo, nonché alcune fattispecie legate a territori fiscali speciali, franchigie e regimi IVA/accise.
Modifiche all’allegato 12-01: registrazione degli operatori economici e di altre persone
L’allegato III sostituisce integralmente l’allegato 12-01 del regolamento 2015/2447. Tale allegato disciplina i dati richiesti per la registrazione degli operatori economici e di altre persone, inclusi codice EORI, nome completo, indirizzi, numeri IVA, status giuridico, contatti, tipologia di persona, attività economica principale, date di decorrenza e di scadenza del codice EORI.
Una novità espressamente richiamata nel preambolo è l’inserimento dell’indirizzo delle stabili organizzazioni situate nel territorio doganale dell’Unione appartenenti a operatori economici stabiliti in un paese terzo. Vengono anche armonizzati i formati con quelli degli allegati A e B, per mantenere coerenza trasversale tra registrazione anagrafica e utilizzo operativo dei dati doganali.
Contenuti tecnici principali degli allegati
Nei nuovi allegati sono aggiornate o introdotte numerose categorie di dati, tra cui:
- identificazione delle parti della filiera: esportatore, importatore, dichiarante, rappresentante, trasportatore, venditore, acquirente, destinatario, titolare del regime di transito, persone che notificano arrivo o presentano merci, soggetti che prestano garanzie o pagano i dazi;
- dati sui luoghi: ubicazione delle merci, luoghi di carico/scarico, luoghi di accettazione, uffici doganali competenti, punti di controllo, porti di scalo e luoghi di trasformazione/utilizzazione;
- dati sulle merci: descrizione fisica, funzione, composizione, quantità, valore, merci equivalenti, prodotti trasformati, categorie escluse, merci pericolose, codici CUS, codici tariffari e aggiuntivi TARIC;
- dati economico-fiscali: incoterms, spese di trasporto, base imponibile, aggiunte e detrazioni per il valore in dogana, metodo di valutazione, preferenze, garanzie, importi di riferimento, termini di pagamento e dilazioni;
- dati procedurali: tipo di dichiarazione, regime doganale richiesto e precedente, dichiarazioni supplementari, circostanze particolari, indicatori di sicurezza e di dati ridotti, itinerario vincolante, termini e scadenze.
Codici, elenchi e riferimenti normativi
Il regolamento conserva e amplia l’uso di codici unionali e internazionali già noti agli operatori, come GEONOM, UN/LOCODE, ISO 4217, ISO 639-1, TARIC, SA e NC. Nel testo compaiono anche nuovi o aggiornati elenchi di codici per funzioni specifiche, ad esempio per i motivi di invalidamento, i tipi di operazione, le forme di garanzia, i livelli di garanzia, i regimi aggiuntivi, i metodi di valutazione, i ruoli degli attori della catena di approvvigionamento e le categorie di merci o operazioni in regimi speciali.
Particolare rilievo assume l’allineamento tra codici doganali e riferimenti IVA/accise, soprattutto per le fattispecie in cui l’immissione in libera pratica è combinata con esenzione IVA, sospensione delle accise, procedure di dilazione di pagamento o regimi speciali di vendita a distanza e IOSS.
Applicazione differita e transizione tecnica
Il regolamento distingue tra disposizioni immediatamente applicabili e disposizioni rinviate. L’articolo 1, punti da 1 a 4, si applica dal 3 marzo 2024; il punto 5, relativo alle modifiche dell’allegato 12-01, si applica dal 1o marzo 2027. Questa scansione temporale riflette la necessità di coordinare l’aggiornamento delle specifiche tecniche con i cicli di sviluppo dei sistemi informatici doganali.
Inoltre, il nuovo testo mantiene un ponte transitorio all’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento 2015/2447 per i casi in cui una domanda di autorizzazione si basi su una dichiarazione doganale, prevedendo l’utilizzo temporaneo dei formati e codici dell’allegato 12 del regolamento delegato (UE) 2016/341 fino alle date di introduzione dell’AES o dell’aggiornamento dei sistemi nazionali di importazione indicati nella decisione di esecuzione (UE) 2016/578.
Implicazioni pratiche per operatori e consulenti
Per gli operatori doganali, il regolamento comporta l’adeguamento dei tracciati dati, dei codici di classificazione e delle interfacce con le autorità. Per avvocati e commercialisti ciò significa dover verificare la coerenza tra autorizzazioni, registrazioni EORI, dichiarazioni, documenti giustificativi, regimi doganali, garanzie e profili IVA/accise, soprattutto nei procedimenti elettronici. La rilevanza è elevata per chi gestisce import/export, transito, depositi, perfezionamenti, ammissione temporanea e procedure connesse a territori fiscali speciali o regimi fiscali particolari.
Disposizioni principali
Aggiornamento degli allegati tecnici
L’articolo 1 sostituisce integralmente l’allegato A, l’allegato B e l’allegato 12-01 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 con i testi contenuti negli allegati I, II e III del nuovo regolamento.
Modifiche all’articolo 2 del regolamento 2015/2447
Sono soppressi i paragrafi 5 e 6; il paragrafo 7 è sostituito con una disciplina transitoria che, fino alle date di introduzione dell’AES nel CDU o dell’aggiornamento dei sistemi nazionali di importazione di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2016/578, rinvia ai formati e codici dell’allegato 12 del regolamento delegato (UE) 2016/341 per i dati supplementari delle domande basate su dichiarazione doganale ai sensi dell’articolo 163, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/2446.
Modifiche all’articolo 7 del regolamento 2015/2447
Sono soppressi i paragrafi 4 e 5 dell’articolo 7.
Entrata in vigore e applicazione differita
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 1, punti da 1 a 4, si applica dal 3 marzo 2024; l’articolo 1, punto 5, si applica dal 1o marzo 2027. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Finalità del riassetto dei dati doganali
I considerando spiegano che l’aggiornamento serve a mantenere sistemi doganali elettronici interoperabili dopo la revisione dei requisiti comuni in materia di dati, a preservare l’armonizzazione tra CDS e GUM e a consentire a Stati membri e operatori economici di adeguare i sistemi informatici con tempi coerenti con i diversi sviluppi tecnologici.
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