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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/259

Regolamento (UE) 2024/259 del Consiglio, del 10 gennaio 2024, che stabilisce, per il 2024, le possibilità di pesca applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero per alcuni stock e gruppi di stock ittici

Normativa europea32024R0259

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento fissa per il 2024 il quadro unionale delle possibilità di pesca nel Mediterraneo e nel Mar Nero, recependo sia gli obiettivi della politica comune della pesca sia varie raccomandazioni della CGPM. Disciplina stock, quote, TAC, capacità di flotta, giornate di pesca, chiusure e misure tecniche per diverse specie e aree. Prevede inoltre obblighi di notifica e codifica dei dati verso la Commissione e coordina l'applicazione con la normativa unionale su controllo della pesca e flessibilità dei TAC.

Stabilisce per il 2024 le possibilità di pesca applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero per determinati stock ittici, incluse misure di gestione dello sforzo, TAC, contingenti, limiti di cattura, capacità di flotta, chiusure stagionali e regole di trasmissione dati.

Ambito di applicazione

Si applica ai pescherecci dell'Unione che operano nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero e che sfruttano gli stock elencati all'articolo 1, paragrafo 1, nonché ad altre attività di pesca dell'Unione, compresa la pesca ricreativa, quando il regolamento lo prevede espressamente. Il campo territoriale copre le sottozone geografiche CGPM da 1 a 27 del Mar Mediterraneo, le sottozone 17 e 18 per l'Adriatico, 12-16 per il Canale di Sicilia, 19-21 per il Mar Ionio, 24-27 per il Mare di Levante, 1-3 per il Mare di Alborán e 29 per il Mar Nero. L'applicazione temporale è dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, con entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in GUUE. Restano rilevanti i rinvii al regolamento (UE) n. 1380/2013, al regolamento (UE) 2019/1022, al regolamento (CE) n. 1224/2009 e al regolamento (CE) n. 847/96.

Regolamento (UE) 2024/259 del Consiglio: possibilità di pesca per il 2024 nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero

Il regolamento definisce, per l'intero anno 2024, il quadro delle possibilità di pesca per una serie di stock e gruppi di stock nel Mediterraneo e nel Mar Nero. Esso si colloca nell'attuazione della politica comune della pesca e recepisce, per quanto pertinente, gli orientamenti scientifici e le raccomandazioni della CGPM, con l'obiettivo di conciliare sfruttamento sostenibile, conservazione degli stock e continuità dell'attività economica delle flotte.

Finalità e base normativa

Il testo richiama il regolamento (UE) n. 1380/2013 sulla PCP, in particolare i principi di fissazione e ripartizione delle possibilità di pesca, la stabilità relativa e la necessità di fondare le misure sui migliori pareri scientifici, tecnici ed economici disponibili. Viene inoltre richiamato il regolamento (UE) 2019/1022 per il Mediterraneo occidentale, che impone un percorso verso il rendimento massimo sostenibile (MSY), e il regolamento (CE) n. 1224/2009 per controllo, registrazione e comunicazione dei dati di pesca. Il regolamento tiene conto anche del regolamento (CE) n. 847/96 sulla gestione annuale dei TAC e della flessibilità interannuale della PCP.

Ambito di applicazione

L'articolo 1 delimita il perimetro soggettivo ai pescherecci dell'Unione operanti nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero, e lo estende ad altre attività di pesca dell'Unione, inclusa la pesca ricreativa, solo quando una disposizione lo prevede espressamente. Le aree sono identificate mediante le sottozone geografiche CGPM: 1-27 per il Mediterraneo, 17-18 per l'Adriatico, 12-16 per il Canale di Sicilia, 19-21 per il Mar Ionio, 24-27 per il Mare di Levante, 1-3 per il Mare di Alborán e 29 per il Mar Nero.

Struttura delle misure di gestione

Il regolamento combina diversi strumenti di gestione: TAC e contingenti, limiti massimi di cattura, capacità massima della flotta, sforzo di pesca massimo consentito in giorni di pesca, chiusure temporanee, divieti specifici per la pesca ricreativa e condizioni funzionalmente collegate alle quote. In più punti, il testo rinvia agli allegati da I a VIII per valori numerici, ripartizioni per Stato membro e codici di comunicazione da usare nei flussi informativi verso la Commissione.

Principali misure per specie e area

Per l'anguilla, il regolamento introduce un divieto di pesca commerciale per almeno sei mesi in tutte le fasi del ciclo vitale, con una finestra obbligatoria dal 1° gennaio al 31 marzo 2024 e un ulteriore periodo di chiusura di tre mesi entro l'anno; vieta anche la pesca ricreativa e impone agli Stati membri misure supplementari per ridurre la mortalità dell'anguilla cieca di almeno il 30 % rispetto al periodo 2019-2021.

Per il corallo rosso, nel Mediterraneo, vengono fissati numeri massimi di autorizzazioni e livelli massimi di raccolta, con divieto di trasbordo in mare e misure restrittive per la pesca ricreativa. Per la lampuga, pescata con FAD, vengono stabiliti capacità massime della flotta, numero massimo di FAD per nave e massimali di cattura; la pesca ricreativa è limitata a 10 kg o cinque esemplari al giorno per persona nel periodo 15 agosto-31 dicembre.

Nel Mediterraneo occidentale, lo sforzo di pesca per i pescherecci da traino e con palangari è ridotto e articolato per gruppi di stock, con un sistema premiale di compensazione dei giorni di pesca per le unità che adottano attrezzi più selettivi, chiusure o altre misure di protezione dei giovanili e dei riproduttori. Nel dettaglio, il testo consente incrementi del 4,5 %, 5 % o 6 % dei giorni di pesca in presenza di condizioni cumulative predefinite.

Per l'Adriatico, il regolamento fissa per acciuga e sardina livelli massimi di cattura e capacità di flotta, mentre per gli stock demersali stabilisce gli sforzi massimi per reti da traino e sfogliara e la relativa capacità di flotta, consentendo trasferimenti tra gruppi di sforzo entro limiti tecnicamente giustificati. Nel Canale di Sicilia, nelle aree ioniche e nel Levante, il testo disciplina separatamente gli stock demersali e i gamberi di profondità, con limiti di cattura e capacità di flotta differenziati per Stato membro e per attrezzo.

Per l'occhialone nel Mare di Alborán, il regolamento introduce un limite massimo di cattura e un tetto al numero di palangari e lenze a mano autorizzati; la pesca ricreativa è soggetta a un limite giornaliero di un solo esemplare, a una taglia minima di 40 cm e al rispetto dei periodi di chiusura nazionali. Nel Mar Nero, infine, il regolamento fissa un contingente autonomo per lo spratto e un TAC per il rombo chiodato, prevedendo un massimo di 180 giorni di pesca annui e una chiusura assoluta dal 15 aprile al 15 giugno per il rombo chiodato.

Controlli, dati e codifiche operative

Numerose disposizioni impongono agli Stati membri di registrare e trasmettere alla Commissione i dati su sforzo di pesca e sbarchi secondo il regolamento (CE) n. 1224/2009, utilizzando i codici stock e i codici di gruppo di sforzo indicati negli allegati. Il regolamento collega così l'allocazione delle possibilità di pesca al sistema unionale di controllo e tracciabilità, essenziale per la verifica del rispetto dei limiti annuali.

Rapporti con altri atti e flessibilità

Il testo coordina espressamente la propria disciplina con l'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 sulla flessibilità interannuale e con il regolamento (CE) n. 847/96. In particolare, per taluni TAC analitici, gli articoli 3 e 4 del regolamento n. 847/96 non si applicano quando viene utilizzata la flessibilità interannuale prevista dalla PCP, evitando un cumulo di meccanismi che potrebbe compromettere gli obiettivi di sostenibilità.

Durata ed entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica per tutto il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024. La scelta di applicazione retrodatata al 1° gennaio è giustificata, nei considerando, dall'esigenza di evitare interruzioni dell'attività di pesca e garantire il sostentamento dei pescatori dell'Unione.

Disposizioni principali

Ambito oggettivo e territoriale

Definisce gli stock e le aree interessate: anguilla, corallo rosso e lampuga nel Mediterraneo; stock demersali nel Mediterraneo occidentale; acciuga e sardina nell'Adriatico; nasello, scampo, sogliola, gambero rosa mediterraneo e triglia di fango nell'Adriatico e nel Canale di Sicilia; gambero rosso e viola nel Canale di Sicilia, Ionio e Levante; occhialone nel Mare di Alborán; spratto e rombo chiodato nel Mar Nero.

Definizioni e zone di pesca

Richiama le definizioni del regolamento (UE) n. 1380/2013 e introduce nozioni specifiche, tra cui acque internazionali, pesca ricreativa, TAC, contingente, contingente autonomo dell'Unione, contingente analitico, valutazione analitica e FAD. Specifica anche le sottozone geografiche CGPM rilevanti per Mediterraneo, Adriatico, Canale di Sicilia, Ionio, Levante, Alborán e Mar Nero.

Anguilla: chiusura, divieto ricreativo e riduzione mortalità

Per tutte le acque del Mediterraneo, comprese acque salmastre e dolci, vieta la pesca commerciale dell'anguilla per almeno sei mesi. Il periodo di chiusura va dal 1° gennaio al 31 marzo 2024, con un ulteriore periodo di tre mesi tra il 1° aprile e il 30 novembre 2024 deciso da ciascuno Stato membro interessato. È vietata anche la pesca ricreativa. Gli Stati membri devono adottare misure supplementari per ridurre la mortalità dell'anguilla cieca di almeno il 30 % rispetto al periodo di riferimento 2019-2021 e informare la Commissione entro il 1° marzo 2024, entro due settimane dall'adozione delle misure nazionali e, per le misure di riduzione della mortalità, entro il 31 marzo 2024.

Corallo rosso: autorizzazioni, limiti e divieto di trasbordo

Per la raccolta di corallo rosso nel Mediterraneo stabilisce limiti massimi di autorizzazioni di pesca e quantitativi massimi di raccolta per Stato membro, riportati nell'allegato I. Vieta il trasbordo in mare per i pescherecci soggetti al paragrafo 2 e impone agli Stati membri di vietare nella pesca ricreativa prelievo, detenzione a bordo, trasbordo e sbarco del corallo rosso.

Lampuga: capacità di flotta, FAD e limiti ricreativi

Per la lampuga pescata con FAD nel Mediterraneo fissa la capacità massima della flotta, il numero massimo di FAD per nave e il livello massimo delle catture, secondo l'allegato II. Per la pesca ricreativa stabilisce un limite di 10 kg o cinque esemplari di qualsiasi taglia per persona al giorno, applicabile dal 15 agosto al 31 dicembre.

Mediterraneo occidentale: sforzo di pesca e meccanismo di compensazione

Per gli stock demersali del Mediterraneo occidentale stabilisce, nell'allegato III, lo sforzo di pesca massimo consentito per pescherecci da traino e con palangari e la ripartizione dei limiti tra Stati membri. Gli Stati membri devono gestire lo sforzo conformemente al regolamento (UE) 2019/1022 e al regolamento (CE) n. 1224/2009. Il meccanismo di compensazione consente un incremento dei giorni di pesca del 4,5 %, elevabile al 5 % se il peschereccio soddisfa due condizioni e al 6 % se ne soddisfa almeno tre, a fronte di misure selettive e di conservazione specificamente elencate.

Obblighi di registrazione e codici di comunicazione

Per il Mediterraneo occidentale, l'Adriatico, il Canale di Sicilia e il Mar Nero, gli Stati membri devono registrare e trasmettere alla Commissione i dati sullo sforzo o sugli sbarchi secondo il regolamento (CE) n. 1224/2009, usando i codici di gruppo di sforzo e i codici stock indicati nei rispettivi allegati.

Adriatico: piccoli pelagici e stock demersali

Per sardina e acciuga nell'Adriatico fissa il livello massimo delle catture e la capacità massima della flotta nell'allegato IV. Per gli stock demersali dell'Adriatico stabilisce sforzi massimi per reti da traino e sfogliara, capacità massima di flotta e consente trasferimenti di giorni di pesca tra gruppi di sforzo con fattore di conversione nazionale basato sui migliori pareri scientifici.

Canale di Sicilia: stock demersali e gamberi di profondità

Nel Canale di Sicilia disciplina il nasello e il gambero rosa mediterraneo, nonché il gambero rosso e il gambero viola di profondità, fissando capacità massime di flotta, sforzo di pesca e limiti di cattura negli allegati V. Prevede specifiche ripartizioni per Stato membro e categorie di attrezzi.

Mar Ionio e Mare di Levante: gamberi di profondità

Per il gambero rosso e il gambero viola nel Mar Ionio e nel Mare di Levante stabilisce la capacità massima della flotta e i livelli massimi di cattura nell'allegato VI, con ripartizioni per Grecia, Italia, Malta e Cipro.

Mare di Alborán: occhialone e pesca ricreativa

Per l'occhialone nel Mare di Alborán fissa un livello massimo di cattura e un numero massimo di palangari e lenze a mano autorizzati nell'allegato VII. La pesca ricreativa è limitata a un pesce per pescatore al giorno, con taglia minima di riferimento di conservazione di 40 cm e divieto durante il periodo di chiusura della pesca commerciale stabilito a livello nazionale.

Mar Nero: spratto e rombo chiodato

Per lo spratto stabilisce un contingente autonomo dell'Unione, la relativa ripartizione tra Bulgaria e Romania e le condizioni collegate nell'allegato VIII. Per il rombo chiodato fissa il TAC, la ripartizione tra Stati membri, un massimo di 180 giorni di pesca annui, una chiusura dal 15 aprile al 15 giugno che vieta anche trasbordo, detenzione a bordo, sbarco e prima vendita, e regole speciali di ripartizione senza pregiudizio per scambi, detrazioni e riassegnazioni.

Rapporto con il regolamento n. 847/96 e flessibilità interannuale

Stabilisce che gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 non si applicano quando uno Stato membro si avvale della flessibilità interannuale dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013. In altri casi, per alcuni TAC analitici, la disciplina del regolamento n. 847/96 resta rilevante nei limiti indicati dal regolamento.

Decorrenza e durata

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024.

Come è indicizzato

Materiepescaconservazione delle risorse biologiche marinegestione dello sforzo di pescaquote e contingenti itticicontrolli e trasmissione dati

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